da mauro cavoli

VENGHINO SIGNORI, VENGHINO E’ ARRIVATO…..
Cerchiamo di ragionare, sulla base di norme e disposizioni vigenti, se è possibile poter chiedere, quindi eventualmente ottenere, un’unica tipologia contrattuale, sia con ruolo unico che con ruoli nettamente separati, per i medici fiscali e i medici esterni.
Le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge, possono ricorrere a personale esterno; ed è questo il caso dell’INPS che, a seguito di diversi funzioni attribuite dal 2007 nel campo del riconoscimento della invalidità civile, è dovuto ricorrere a professionisti esterni, così come previsto dal d.lgs. 165/2001, profondamente modificato in questi ultimi anni.
Il comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche “di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuativee le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale.
L’entrata in vigore del divieto è stata, tuttavia, posticipata dall’art. 22 comma 8 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, “a decorrere dal 1° gennaio 2019" e, successivamente, ancora rinviata al 1° luglio 2019 dall’art. 1 comma 1131 lett. f) della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Pertanto, fino a tale data, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto degli altri parametri normativi, possono ancora ricorrere a tale tipologia contrattuale. Il successivo comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, individua (codificando principi elaborati dalla giurisprudenza contabile con riferimento sia agli incarichi di collaborazione esterna con natura occasionale o coordinata e continuativa, sia agli incarichi per consulenze, studi, ricerche ecc.) i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, sono, tra gli altri:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata e non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
Il rapporto dei medici esterni convenzionati INPS, è regolamentato dalla normativa sopracitata, ma la stessa non trova applicazione, ad esempio, per le convenzioni esistenti nel SSN che, pur essendo rapporti parasubordinati, sono regolamentati da normative diverse.
Allo stesso tempo, i rapporti dei medici esterni convenzionati, non possono essere ricondotti a quelli previsti dal comma 2-bis dell’articolo 55- septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto le convenzioni ivi previste, riguardano il solo rapporto tra INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia.
Anche le norme che regolamentano il rapporto di lavoro dei medici fiscali, senza ogni volta dover rifare la storia normativa che si protrae dal 1983 fino al 2017,  è previsto da norme e regolamenti totalmente inconciliabili e non sovrapponibili con quelle che regolamentano il rapporto dei medici esterni.
Proporre un’unica convenzione, o due convenzioni, addirittura chiamandola ACN a tempo indeterminato, quando neanche per i medici fiscali è previsto un ACN ma solo una convenzione in forma di ACN, che è tutt’altra cosa, richiede un approfondito chiarimento spiegando dettagliatamente ai destinatari, medici fiscali ed esterni, in base a quali norme si possa realizzare e i rischi cui si potrebbe andare  incontro.
Il rischio, anzi la certezza, che per raggiungere un obiettivo vistosamente irrealizzabile, che richiederebbe un’improponibile armonizzazione tra i percorsi normativi, si vada a penalizzare fortemente i medici fiscali con un contrattino generico ad ore e la perdita di tutte le tutele fino ad oggi conquistate e i medici esterni che vedrebbero, anche a causa della natura delle attività da svolgere, la loro “stabilizzazione” realizzarsi solo con un concorso per il semplice motivo che non sono percorribili altre strade.
Infine, giova ricordare, che le convenzioni, a norma dell’articolo 55 septies modificato dal decreto legislativo 75/2017, garantiscono  il prioritario ricorso ai medici delle liste ad esaurimento, oltre che per gli accertamenti medico legali, anche per tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni e non vi, è, quindi, alcuna necessità di commistione con altre figure professionali attraverso un’unica convenzione o un ruolo unico, per aggiungere ulteriori attività già normativamente previste.
Il Principe avrebbe detto: “Cca nisciuno è fesso”
mauro

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