E’ PRIMAVERA, SVEGLIATEVI ..............!!!!!!!!!
L’incarico conferito ai medici fiscali nonche i compensi e rimborsi spese, sono regolamentati dal decreto ministeriale 8 maggio 2008 che ha reiterato la disciplina emanata con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 che, a sua volta, aveva confermato, per le parti non modificate, i precedenti decreti ministeriali.
Oltre i decreti sopra ricordati, che sono dei Regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 12 e 13, legge 638/83, è successivamente intervenuta la legge cd blocca liste che ha trasformato le liste costituite ai sensi del DM 18 aprile 1996, emanato ai sensi del comma 12 citato, in liste ad esaurimento.
Per poter modificare l’impianto normativo descritto, ivi compresi i compensi e rimborsi spese, ad eccezione del blocca liste, occorre un atto che sia di rango uguale o superiore ai precedenti Regolamenti, cosa che è avvenuta con la emanazione del cd Atto di indirizzo emanato con il decreto ministeriale 2 agosto 2017.
L’Atto di indirizzo, infatti, non è un “atto politico”, come si potrebbe erroneamente pensare, modificabile e adattabile in sede di “trattativa”, ma un vero e proprio Regolamento vincolante per le Parti. Recita l’articolo 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2017:
“E’ approvato l’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Quindi, okkio!! in quanto a causa dell’Atto di indirizzo, una volta sottoscritta la convenzione, decade automaticamente tutta la disciplina in vigore (compensi e rimborsi spese inclusi) ivi comprese le liste, oggi cristallizzate, con tutto quello che ne consegue sia in termini di durata degli incarichi che del loro svolgimento non più circoscritto al solo ambito territoriale della lista di appartenenza, ma ad libitum.
Del resto, è sufficiente leggere la proposta di convenzione elaborata dall’Istituto sulla base dell’atto di indirizzo, sul cui testo si era registrato, come ha ricordato in Parlamento il Sottosegretario al Ministero del Lavoro, “un ampio consenso da parte della maggioranza delle organizzazioni dei medici”, per capire cosa accadrebbe il giorno dopo la stipula della convenzione.
Altra spina nel fianco sono i continui emendamenti killer ed iniziative da parte dell’Istituto, entrambi miranti a sfruttare abilmente la non chiara richiesta di “stabilizzazione” che mischia medici esterni e medici fiscali, per asfaltare definitivamente quest’ultima categoria.
Sarebbe sufficiente spiegare alla parte politica che i medici fiscali sono già “stabilizzati”, se per stabilizzazione si intende un rapporto la cui durata non sia limitata nel tempo e con risorse già previste, a differenza dei medici esterni che hanno un rapporto normato in maniera completamente diversa.
Infatti, il rapporto dei medici esterni, così come quello di altri professionisti incaricati dalle PPAA, può essere esclusivamente temporaneo come previsto dall’articolo 7, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e la eventuale stabilizzazione non può che avvenire, anche in ragione dell’attività da svolgere, se non attraverso un pubblico concorso magari con le modalità previste dall’articolo 20 dello stesso decreto.
È fuorviante e pericoloso per i medici fiscali chiedere, anche da parte di chi ricopre incarichi istituzionali,la medesima “stabilizzazione” per entrambe le categorie, facendo erroneamente credere che medici fiscali ed esterni si trovano nella stessa condizione normativa, magari proponendo, senza nessun fondamento giuridico, per entrambi, un’unica convenzione, quella prevista dall’atto di indirizzo di cui al decreto legislativo 75/2017.
Se si prende, ad esempio, l’accordo della specialistica ambulatoriale, è vero che questo prevede più figure professionali (medici, veterinari, psicologi, ecc) all’interno della stessa convenzione con compiti separati, ma è pur vero che il rapporto è normato da un’unica fonte normativa che trae origine dalla stessa legge 833/78 e s.m.i. con tutte le conseguenze che ne derivano.
Bisogna anche dare atto che da tempo vi è stata un’opera di preparazione alla convenzione unica, proponendo da più parti il rapportino generico ad ore, facilmente estendibile ai medici esterni e contrastando, con ogni mezzo e con motivazioni tecniche puerili e inconsistenti, il carico blindato, solo perche ne impedirebbe la realizzazione e tutelerebbe esclusivamente i medici fiscali.
Del resto, la determina presidenziale 30 novembre 2018, n.153, con la quale è stata chiesta ai Ministeri vigilanti la deroga per l’indizione di un bando di concorso per n.708 medici chiamati a svolgere anche le attività di medicina fiscale, madre di tutti gli emendamenti killer, sembrerebbe venire proprio incontro ai desiderata di un unico percorso di stabilizzazione per entrambe le figure professionali più volte richiesto, ricordando che “stabilizzare”, all’interno delle PPAA, significa esclusivamente riconoscere un rapporto subordinato a tempo indeterminato.
mauro