da Mauro:MA MI FACCIA IL PIACERE, SI INFORMI!!!!!
L’attuale convenzione che regolamenta il rapporto dei medici fiscali, trae le sue fonti normative dall’articolo 5, commi 12 e 13, legge 638/83, dai decreti ministeriali attuativi che si sono succeduti negli anni fino a quello emanato l’8 maggio 2008 e dall’articolo 4, comma 10bis, legge 125/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 340, legge 147/2013. Questa serie di norme hanno permesso e permettono che l’incarico conferito duri fino ad esaurimento della lista attribuendo , nello stesso tempo, ai soli medici fiscali inseriti nelle liste ad esaurimento, la priorità nello svolgimento del servizio. Una blindatura dell’incarico non riscontrabile in nessun’altra tipologia di rapporto, neanche in quelli subordinati intrattenuti con le PPAA. Analogo discorso riguarda la misura del compenso e dei rimborsi spese, fissati con il decreto ministeriale 18 aprile 1996, rideterminati, sulla base della tariffa minima nazionale di cui alla tabella A del DPR 17 febbraio 1992 con il decreto minist