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Visualizzazione dei post da aprile, 2019

da Mauro:MA MI FACCIA IL PIACERE, SI INFORMI!!!!!

L’attuale convenzione che regolamenta il rapporto dei medici fiscali, trae le sue fonti normative dall’articolo 5, commi 12 e 13, legge 638/83, dai decreti ministeriali attuativi che si sono succeduti negli anni fino a quello emanato l’8 maggio 2008 e dall’articolo 4, comma 10bis, legge 125/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 340, legge 147/2013. Questa serie di norme hanno permesso e permettono che l’incarico   conferito duri fino ad esaurimento della lista attribuendo , nello stesso tempo, ai soli medici fiscali inseriti nelle liste ad esaurimento, la priorità nello svolgimento del servizio. Una blindatura dell’incarico non riscontrabile in nessun’altra tipologia di rapporto, neanche in quelli subordinati intrattenuti con le PPAA. Analogo discorso riguarda la misura del compenso e dei rimborsi spese, fissati con il decreto ministeriale 18 aprile 1996, rideterminati, sulla base della tariffa minima nazionale di cui alla tabella A del DPR 17 febbraio 1992 con il decreto minist

BUFALA PIU’ BUFALA MENO

Una delle bufale più ricorrenti è quella di affermare che, se fosse stata sottoscritta la convenzione prevista dall’atto di indirizzo, cioè un rapporto generico ad ore libero professionale,   che non è un ACN, né tantomeno un ACN del SSN (specialistica ambulatoriale, medicina dei servizi, continuità assistenziale, ecc) , non ci sarebbero stati problemi con gli emendamenti killer. Il testo della proposta emendativa killer, a prima firma Romeo, al comma 4, recita: 4. Al comma 2- bis  dell'articolo 55- septies  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino a "disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie" sono soppresse. I periodi del comma 2 bis, articolo 55 septies Dlgs 165/2001, introdotto dall’articolo 18, Dlgs 75/2017, abrogato dall’emendamento, recita: “Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale e' disciplinato da app

AGGIORNAMENTO PARLAMENTARE

Nella seduta del 9 aprile, la Commissione Bilancio della Camera ha esaminato gli emendamenti presentati al DDL Concretezza . Questo è quanto risulta dal resoconto ufficiale: Maura TOMASI   (Lega) ,  relatrice , avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n.   1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:  Polverini 2.37 (ex 2.46) e Moretto 2.39 (ex 2.48), che sono volte a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 68 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sulle somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche e, quanto a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sulle risorse fin