COSI’ E’ (SE VI PARE)


L’atto di indirizzo, emanato con il decreto ministeriale 2 agosto 2017, a proposito delle tutele da riconoscere ai medici fiscali, all’articolo 3, lettera f). così recita:
“la convenzione disciplina le assenze per malattia e gravidanza e le assenze non retribuite”

E, alla successiva letta J), recita:

la convenzione prevede espressamente che l'attivita' di accertamento 
medico legale dei medici convenzionati e' attivita' libero professionale

avendo più o meno quasi tutti frequentato le scuole primarie, non è difficile comprendere il contenuto della norma.

In base alla vigente disciplina, emanata ai sensi della legge 638/83, le assenze per malattia, infortunio,gravidanza e per altri documentati e giustificati motivi, sono già disciplinate e hanno una copertura economica, le prime tre, dal 31° giorno, con possibilità di estensione sin dal 1° giorno attraverso la sottoscrizione di una polizza, tramite l’ENPAM, come per i mmg; la seconda ha una copertura economica completa per i 5 mesi previsti dalle norme in vigore. In entrambi i casi, è bene ricordarlo, si tratta di una copertura economica di tutto rispetto.

Ovviamente, le assenze in argomento, come tutta la disciplina che dovrà contenere la convenzione, che non è un ACN, ma una convenzione in forma di ACN, come recita l’atto di indirizzo, devono essere lette in funzione di quanto stabilito dalla sopra ricordata lettera J), cioè che si tratta di un rapporto libero professionale.

In base allo stesso principio, parlare di TFR, ferie pagate, tredicesima, indennità varie (era da aggiungere anche i buoni pasto, visto che l’attività del medico fiscale è prevista a cavallo tra mattina e pomeriggio), suona tanto come il richiamo dei piazzisti durante le fiere paesane.

Questi istituti sono previsti, a legislazione vigente, solo nei rapporti di lavoro dipendente e, nel parasubordinato, nella specialistica ambulatoriale (invisa alla maggioranza) e la medicina dei servizi.

Quindi, se vengono tolti TFR, ferie pagate, tredicesima, ecc, resta il contrattino generico ad ore, o misto, con tutte le conseguenze che abbiamo più volte ricordato, senza considerare, inoltre, che bisogna comprendere quanto resta a carico del Committente per il pagamento di un’eventuale indennità di malattia, infortunio e gravidanza,  non essendo più il medico iscritto al fondo della libera professione.

Inoltre, un contratto con una base oraria a 38/h settimanali retribuite e con un compenso irrisorio a visita, comporterà inevitabilmente un carico di lavoro esasperato di almeno 170 visite al mese.

Tra l’altro, una convenzione che rimoduli completamente la vigente disciplina, eliminando le liste, mette a rischio la durata dell’incarico, oggi stabilito fino ad esaurimento della lista, cioè oltre il tempo indeterminato, la cristallizzazione delle liste con inamovibilità del sanitario e la priorità, senza la necessità di un intervento legislativo per abrogare le norme in vigore.

Forse non si sono compresi i rischi che potrebbero correre i medici fiscali con una disciplina raffazzonata alla meglio tanto per fare i fenomeni, scopiazzando, e male, la specialistica ambulatoriale come se fosse sufficiente copiare un contratto per renderlo applicabile.

Qualche buontempone afferma che è possibile poter garantire la disponibilità solo su una fascia e alleviare i disagi di un carico di lavoro da stakanovista, dimenticando che questa soluzione potrebbe essere adatta a chi già svolge un’altra attività che compenserebbe la perdita economica, ma il medico che campa solo di visite fiscali per campà se deve sparà qualche migliaio di km al mese e, vista la non proprio tenera età della categoria………qualche problemino potrebbe venire fuori.

Il Principe avrebbe detto: “Chi non conosce quel trombone di suo padre!!”

mauro

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