da mauro cavoli : L’ACN DELLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, CHI L’HA VISTO?
Si pubblica un fac simile di intesa tra OOSS e INPS per il recepimento dell’ACN della specialistica ambulatoriale, sulla falsa riga di quello adottato dallo stesso INPS per i medici a capitolato, dal SASN e dall’INAIL.
Si chiarisce che tra i medici fiscali in possesso del titolo di specializzazione e quelli che ne sono sprovvisti, non vi è alcuna differenza normativa e/o economica. I primi sono inquadrati come specialisti, i secondi come medici generici ambulatoriali.
Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, almeno si informi!”
mauro
BOZZA INTESA RECEPIMENTO ACN SPECIALISTICA AMBULATORIALE
PREMESSO CHE
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, reca norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
la Legge 7 agosto 2015, n. 124, reca “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 17, comma 1, lettera l;
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 22, comma 2;
l’articolo 5, commi 12 e 13, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 dispone Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini;
l’articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, detta le Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso di lavoro flessibile nel pubblico impiego;
la legge 27 dicembre 2013, n.147, reca “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - (Legge di Stabilità per il 2014), e in particolare l’articolo 1, comma 340;
i decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000, 28 maggio 2001, 8 maggio 2008 e 11 gennaio 2016 regolano materie in merito alle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 ottobre 2017, n. 206 regolamenta le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità (ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
l’art. 17, commi 5 e 5 bis del DL 6 luglio 2011 n° 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n° 111 reca disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate;
l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e il Ministro della salute, approvato con decreto ministeriale del 2 agosto 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale SO 229/2017) disciplina la stipula della convenzione, in forma di accordo collettivo su base nazionale, tra l’INPS e le OO.SS. di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in merito al rapporto tra l’INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.
RILEVATA LA NECESSITÀ
di uniformare la disciplina applicabile ai controlli medico legali da svolgere da parte dell’Istituto nei confronti dei lavoratori privati e dei dipendenti pubblici in considerazione dell’istituzione del Polo unico per le visite fiscali e l’attribuzione all’Istituto della competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici;
di dotarsi di un accordo collettivo nazionale, per disciplinare il rapporto tra l’Istituto e i medici di controllo di cui all’articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui dipendenti dei settori pubblici e privati assenti per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni e l’attività istruttoria
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Estensione all'INPS dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni tra L'INPS e le OOSS maggiormente rappresentative.
- preso atto della stipula presso la SISAC dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge 23 aprile 1978, n. 833;
- tenuto conto della dichiarazione a verbale n.1 dell'Accordo medesimo;
- vista la circolare 6 aprile 1994, n.110
SI CONVIENE
di riconoscere, a tempo pieno e indeterminato, ai medici inseriti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della presente intesa, fatti salvi i casi di sospensione dall’incarico previsti dall’articolo 8, decreto ministeriale 12 ottobre 2000, ancorche non in possesso del titolo di specializzazione, l'Accordo collettivo nazionale in premessa sottoscritto presso la SISAC il 17 dicembre 2017 e s.m.i. per lo svolgimento degli accertamenti medico legali sul personale dipendente assente dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni e l’attività istruttoria.
A completamento, integrazione e modifica delle norme del predetto Accordo, l’INPS e le OOSS maggiormente rappresentative, entro 30 giorni dalla stipula della presente intesa, concordano le norme particolari per l’INPS che formeranno parte integrante dell’Accordo.
In ogni caso, il trattamento normativo ed economico non potrà essere inferiore a quello previsto dal citato Accordo collettivo nazionale che sarà modificato ed integrato a seguito delle variazioni che interverranno tra la SISAC e le OOSS.