da Cavoli : CO.CO.CO O CHI.CHI.CHI?




Come abbiamo più volte ricordato, ai sensi   dell’art. 7 del Dlgs 165/2001, comma 5-bis, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, cioè senza il ricorso a collaboratori, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (le cd co.co.co).
Inoltre, il citato comma 5bis, recita che “I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale”.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi  dell'articolo  21  e  ad essi non puo' essere erogata  la  retribuzione  di  risultato”.

Tra l’altro, l’atto di indirizzo, al punto 2.2, lettera j), recita che la convenzione prevede espressamente che l'attivita' di accertamento medico legale dei medici convenzionati e' attivita' libero professionale.

Quindi, il combinato disposto delle due norme, quella di rango primario che vieta rapporti parasubordinati continuativi e quella di dettaglio che stabilisce la natura del’attività svolta dai medici fiscali, non dovrebbero far dubitare su quale rapporto riconoscere con la convenzione in corso di discussione.

Tra l’altro, come sopra specificato, nel caso in cui venisse riconosciuto un rapporto convenzionale coordinato e continuativo, il Dirigente violerebbe le disposizioni imperative emanate e si dovrebbe mettere le mani in saccoccia per rifondere, anche in comode rate mensili, sia  lo Stato che i medici.

A questo punto, visto che la tipologia, tranne colpi di scena, dovrebbe restare libero professionale, sarebbe interessante scoprire che cosa cambia rispetto alla disciplina vigente.

Qualcuno pensa che sia sufficiente scopiazzare l’ACN della specialistica per equiparare il rapporto e, visto che ci si trovava, si poteva fare direttamente il copia/incolla del contratto dei bancari così almeno si avevano 16 mensilità invece che 13!!!!!

Sempre in ottemperanza alle disposizioni normative, sarebbe curioso scoprire, ad esempio, come saranno riconosciute, in un rapporto libero professionale, le eventuali tutele tanto reclamizzate come: ferie pagate, tredicesima, TFR, varie indennità, contributi previdenziali, ecc.

Se le tutele saranno pagate dai medici con un giro conto, stornando i denari dai compensi spettanti e restando il rapporto libero professionale (sarebbe la furbata del secolo), allora di tutto si potrà parlare meno che di tutele (probabilmente non si ha chiaro il concetto di tutela del lavoratore e a chi spetta l’onere) le quali potrebbero essere riconosciute, a questo punto, anche con la vigente disciplina la quale, almeno, non farebbe perdere le altre tutele, quelle reali, portate a casa con enorme difficoltà dopo anni di lotte.

Un gioco delle tre carte a carico dei medici, che saranno costretti a dover effettuare un elevato numero di visite per dover compensare il calo dei compensi. Tra l’altro, il tutto risulterebbe ancora più penalizzante con un rapporto orario o misto, laddove si dovesse richiedere l’obbligo di dover essere disponibili 38/h settimanali a fronte di una modesta indennità di disponibilità.

A quel punto, dopo qualche anno passato a scorazzare 38/h settimana per tutta la provincia macinando chilometri su chilometri, si assisterà alla nascita della figura mitologica dell’homo macchinus, metà medico fiscale e metà automobile.

Il Principe avrebbe detto: “Siamo uomini o caporali?”

mauro


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