LE PROPOSTE DI CONVENZIONE NON ESAMINATE NELLA RIUNIONE DEL 3 LUGLIO

Nell’incontro del 3 luglio, risultano presentate per la discussione,  all’INPS e alle altre OOSS, due proposte di convenzione da parte di CGIL e SINMEVICO.
La prima, riguarda il recepimento dell’ACN della specialistica ambulatoriale, ovviamente adattato alla medicina fiscale, mentre la seconda il cd “Carico blindato” correttiva della proposta INPS inviata alle OOSS in data 7 giugno.
Risulta che entrambi le proposte, non sono state neanche esaminate  da parte dei partecipanti alla riunione.
Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, si informi, ha capito?”
mauro



CONVENZIONE TRA INPS E MEDICI DI CONTROLLO

PROPOSTE DI MODIFICA ALLA BOZZA INPS DEL 7 GIUGNO 2019


CONVENZIONE

Tra
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, via Ciro il grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Presidente, prof. Pasquale Tridico

e

Le OO.SS di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come individuate e sentite, ai sensi dell’articolo 55-septies comma 2-bis del D.Lgs. 165/2001, dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ai fini dell’approvazione dell’Atto di indirizzo, da adottarsi con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute


PREMESSO CHE

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

la Legge 7 agosto 2015, n. 124, reca “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 17, comma 1, lettera l;

il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 22, comma 2;

l’articolo 5, commi 12 e 13, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 dispone Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini;

l’articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, detta le Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso di lavoro flessibile nel pubblico impiego;

la legge 27 dicembre 2013, n.147, reca “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - (Legge di Stabilità per il 2014), e in particolare l’articolo 1, comma 340;  

i decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000, 28 maggio 2001, 8 maggio 2008 e 11 gennaio 2016 regolano materie in merito alle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 ottobre 2017, n. 206 regolamenta le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità (ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
                                                                                
l’art. 17, commi 5 e 5 bis del DL 6 luglio 2011 n° 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n° 111 reca disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate;

la legge 22 maggio 2017, n.81, reca “Disposizioni per le misure a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale”;
l’articolo 19-quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, detta disposizioni in materia di equo compenso per le le prestazioni rese dai professionisti anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;

l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e il Ministro della salute, approvato con decreto ministeriale del 2 agosto 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale SO 229/2017) disciplina la stipula della convenzione, in forma di accordo collettivo su base nazionale, tra l’INPS e le OO.SS. di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in merito al rapporto tra l’INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.

         VISTA

la sentenza Tar Lazio n. 9972/2018, con specifico riferimento, in merito alla rappresentatività sindacale, alle parti in cui si afferma:
·         che “non può che farsi riferimento alle categorie maggiormente rappresentative dei medici fiscali” in quanto, visto “l’oggetto dell’atto di indirizzo in questione [DM 2 agosto 2017], sulla base del senso letterale delle parole, criterio per accertare il significato della forma rappresentativa è costituito dalla stipulazione di convenzioni atte a disciplinare il rapporto tra l’Inps e i medici di medicina fiscale, con la conseguenza che la categoria rilevante è quella dei medici fiscali”;
·         l’irrilevanza del titolo dell’atto di indirizzo (DM 2 agosto 2017), unico riferimento ai medici di medicina generale, rispetto all’evidenza che “oggetto dello stesso [atto di indirizzo] è la stipula delle convenzioni che disciplinano detto rapporto e precisa che intende indicare le modalità ‘di conclusione e il contenuto delle convenzioni da stipularsi… tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per disciplinare il rapporto tra l’Inps e i medici di medicina fiscale’ “;
·         la prevalenza, pertanto, del contenuto dell’atto di indirizzo, sempre riferito ai medici fiscali, rispetto al titolo, unico riferimento ai medici di medicina generale;
·         che “l’unico elemento utile a definire la rappresentatività di una Organizzazione Sindacale di medici fiscali, è costituito dal numero dei medici fiscali “iscritti” alla medesima, quanto meno sino a che detti criteri non siano meglio definiti dalle parti in sede di contrattazione”;
·         la “mancanza di una norma attributiva del potere di disciplinare l’attività dei medici fiscali ai sindacati di medicina generale”;
·         che “la rappresentatività va valutata sulla base del numero degli iscritti”;
·         che, infine, “i criteri per la individuazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative devono considerarsi rimessi alla libera contrattazione tra le parti”.


RILEVATA LA NECESSITÀ

di uniformare la disciplina applicabile ai controlli medico legali da svolgere da parte dell’Istituto nei confronti dei lavoratori privati e dei dipendenti pubblici in considerazione dell’istituzione del Polo unico per le visite fiscali e l’attribuzione all’Istituto della competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici;
di dotarsi di una struttura convenzionale in forma di accordo collettivo su base nazionale, per disciplinare il rapporto tra l’Istituto e i medici di controllo per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui dipendenti dei settori pubblici e privati assenti per malattia,

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:


ARTICOLO 1 BOZZA INPS
Oggetto e finalità

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra l’INPS e i medici di controllo in merito alle modalità di svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.

2. La Convenzione si pone gli obiettivi di:
-      razionalizzare ed economizzare il sistema degli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia;
-      uniformare e migliorare l’efficienza del sistema degli accertamenti medico fiscali, nonché incrementarne il numero;
-      migliorare la distribuzione e la copertura territoriale degli accertamenti assegnando nuovi incarichi, ove necessario;
-      utilizzare al meglio le risorse finanziarie specificamente assegnate dalla legge e ridurre i costi degli accertamenti, anche in ragione (eliminato di una ottimale dislocazione dei medici e) del contenimento dei rimborsi e delle indennità chilometriche soprassedendo per un biennio all’aggiornamento dei compensi e rimborsi e assegnando le visite il più vicino possibile all’abitazione del medico ottimizzando i percorsi;
-      assegnare equamente gli incarichi ai medici incaricati, fermo restando il rispetto della priorità nell’assegnazione degli incarichi ai medici delle liste ad esaurimento.

3. Resta ferma la possibilità per l’INPS di utilizzare per tali attività, in casi eccezionali e di brevissima durata, su parere favorevole della Commissione Mista provinciale, anche i medici di ruolo dell’Istituto (eliminato ed i medici esterni convenzionati) per l’espletamento degli adempimenti medico legali istituzionali, nonché, in caso di carenze successive alle procedure selettive di cui all’art. 6, di attribuire incarichi occasionali e temporanei secondo le modalità di cui all’art. 13.
4. L’attuazione delle norme di cui alla presente convenzione sarà oggetto di costante monitoraggio ed informativa alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, dopo un anno di completa applicazione, saranno fatte oggetto di valutazione da parte dell’Istituto, con riferimento agli obiettivi di cui sopra.
5. Previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in merito alle risultanze dei monitoraggi e delle valutazioni di cui sopra, i contenuti normativi della convenzione potranno essere fatti oggetto di revisione, come previsto dalla Convenzione stessa.
6. Le Parti seguono con attenzione l’evoluzione della normativa europea ed italiana in merito alle ulteriori tutele da riconoscere ai liberi professionisti, che verranno immediatamente recepite nella presente convenzione e i cui eventuali oneri aggiuntivi resteranno a carico dell’Istituto e non andranno ad incidere sui compensi spettanti ai medici.


CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 BOZZA INPS
Campo di applicazione e risorse

1. La presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al Capo I,  regola, ai sensi degli artt. 18 e 22 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e dell’atto di indirizzo di cui al DM 2 agosto 2017, il rapporto tra l’INPS e i medici di controllo per lo svolgimento degli accertamenti medico legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, ivi comprese, per i medici delle liste ad esaurimento, tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni e l’attività istruttoria.     
2. L’attività di accertamento medico legale dei medici di controllo è attività libero professionale.
3. La convenzione, stipulata in forma di accordo collettivo nazionale, prevede per i medici di controllo una attività lavorativa autonoma in convenzione nell’ambito dell’organizzazione delle strutture medico-legali dell’INPS.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui alla presente convenzione, l’INPS provvede a valere sulle risorse previste all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 e, per 18,3 milioni, nell’ambito delle risorse finanziarie che l’INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo all’attuazione delle visite mediche di controllo d’ufficio per il settore privato ai sensi dell’articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui alla presente convenzione, i rimborsi riconosciuti all’INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro e enti previdenziali di cui all’articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE (DA VALUTARE CON LE ALTRE OOSS)

Articolo 3 BOZZA INPS
Rappresentanza e attività sindacale.

1. Le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, su base nazionale, dei medici fiscali sono individuate con le modalità di cui all’Accordo sulla rappresentatività sindacale dei medici fiscali, sottoscritto da tutte le OOSS rappresentative di medici fiscali il XX XXXX 2019.
Per lo svolgimento dell’attività sindacale relativa alla medicina di controllo vengono riconosciuti periodi di indisponibilità complessiva allo svolgimento dell’attività per l’effettuazione delle visite mediche di controllo per un medico rappresentante nazionale e un medico rappresentante per ciascuna regione.
2. A decorrere dalla stipula della presente convenzione, il monte ore totale è pari al totale dei medici fiscali iscritti alle Organizzazioni sindacali, di cui al citato Accordo sulla rappresentatività sindacale dei medici fiscali, moltiplicato per 6 ore
Tale monte ore complessivo è attribuito a ciascuna Organizzazione sindacale sulla base della percentuale di rappresentatività di cui al predetto Accordo.
3. Nel caso in cui il requisito della rappresentatività sia frutto di aggregazione di più organizzazioni sindacali, il diritto alle attività sindacali che comportino indisponibilità di medici di controllo spetta all’aggregazione e non a ciascuna organizzazione sindacale che la compone.
4. Le indisponibilità per attività sindacale possono essere fruite a moduli di 4 ore, corrispondenti a ciascuna delle fasce di disponibilità del mattino e del pomeriggio.
5. I nominativi dei medici rappresentanti nazionale e regionali vengono comunicati all’Istituto da parte delle organizzazioni sindacali entro il 31 dicembre di ogni anno. I rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti.
6. Ciascuna organizzazione sindacale più rappresentativa può convocare assemblee dei medici di controllo, anche presso i locali dell’INPS qualora disponibili e idonei, in giorni e orari che non determinino indisponibilità dei medici nelle fasce di reperibilità.
9. Le ore di indisponibilità per attività sindacale sono comunicate con congruo preavviso dall’interessato alla Struttura territoriale INPS di competenza.
10. Per le indisponibilità connesse con lo svolgimento di attività sindacale da parte dei medici dirigenti sindacali è riconosciuto per ciascuna fascia un compenso pari a 2 visite feriali (senza rimborsi chilometrici).
11. Le assemblee sindacali di cui al comma 8 del presente articolo non comportano alcun onere economico o indennizzo a carico dell’Inps.

Articolo 4 BOZZA INPS
Esercizio del diritto di astensione dall’attività lavorativa

1. Il diritto di protesta delle OOSS dei medici è esercitato con un preavviso di almeno 10 giorni nel quale deve essere indicata anche la durata dell’astensione dal lavoro.
2. I soggetti che promuovono la protesta, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di una protesta, le organizzazioni sindacali devono darne tempestiva comunicazione.
3. Il medico convenzionato è tenuto a comunicare per iscritto all’INPS la propria non adesione alla protesta entro il secondo giorno antecedente la stessa.
4. L’adesione all’agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all’intero periodo di astensione dall’attività convenzionale.
5. Le organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di protesta:
- nel mese di agosto;
- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali le astensioni dal lavoro per protesta si intendono immediatamente sospese.
7. La dovuta e mancata comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all’intero periodo di astensione dall’attività.
8. La trattenuta dei compensi di cui al comma 4 sarà effettuata dall’INPS entro i 90 giorni successivi dal termine della agitazione sindacale medesima.

Articolo 19 BOZZA INPS
Numero di visite per fascia  

1.Fermo restando, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147. la priorità nell’assegnazione delle visite ai medici inseriti nella lista ad esaurimento, il numero di riferimento per le visite di controllo giornaliere da eseguire nelle fasce di reperibilità è, di regola, pari a 6 visite al giorno e quindi a 3 per ciascuna fascia, ma può variare, eccezionalmente, fino ad un massimo di 8 visite al giorno (4 a fascia), per esigenze connesse con l’attività dell’Istituto.
2.Fermo restando il limite giornaliero e per fascia del comma 1, il numero medio mensile di visite fiscali assegnate a ciascun medico non può superare il massimo di 120.

3.Le visite assegnate entro le ore 9,00 vengono effettuate dal medico entro la stessa giornata, mentre quelle assegnate entro le ore 14,00 possono venire effettuate entro la fascia antimeridiana del giorno successivo, sempre che la malattia non termini lo stesso giorno dell’assegnazione; in questo caso la visita deve essere effettuata nella fascia pomeridiana del giorno di assegnazione. Non sarà possibile indicare un eventuale obbligo di fascia entro la quale effettuare la visita, salvo casi eccezionali di indisponibilità del lavoratore.

Articolo 21 BOZZA INPS
Permesso annuale.

Al medico di controllo è riconosciuto, non retribuito, un periodo di indisponibilità all’attività per un massimo di 50 giorni all’anno, di cui 22 giorni per recupero psico fisico pari, a n.100 fasce, fruibile anche per singola fascia. Si considera giornata intera di assenza solo quella costituita da due fasce anche fruite in giorni diversi. Non si tiene conto, come specificato all’articolo 18, della minore disponibilità garantita, quindi del ricalcolo in proporzione del numero delle visite, nei casi di sospensione dall’incarico  per il recupero psico-fisico fino a 10 giorni lavorativi al mese per un massimo di 22 giorni l’anno. Ove non integralmente utilizzati nell’anno solare, i giorni di indisponibilità rimanenti non saranno utilizzabili negli anni successivi.


Articolo  20 BOZZA INPS
Maternità e malattia  

1. Al medico di controllo che si assenta per comprovata malattia – anche non continuativamente – l’INPS conserva l’incarico per 30 mesi nel triennio. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre a esse assimilabili, le assenze per ricovero ospedaliero o in Day Hospital e per le citate terapie, debitamente certificate, non sono computate nel periodo di conservazione dell’incarico
2. Al medico che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio o adozione di minore al di sotto dei sei anni, l’INPS mantiene l’incarico per 6 mesi continuativi. Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo di assenza non è computato nei 6 mesi.
3. Al medico di controllo l’INPS conserva l’incarico per la durata complessiva della inabilità temporanea totale, in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività professionale.
4. DEFINIRE LA CONTRIBUZIONE DA VERSARE AD ENPAM PER STIPULA ASSUCURAZIONE PER I PRIMI 30 GG DI MALATTIA E INFORTUNIO COME GIA’ PREVISTO PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
5. Per i medici di controllo, incaricati a tempo determinato, nei casi di certificata malattia l’INPS conserva l’incarico per un massimo di 3 mesi. Per gli stessi medici con incarico a tempo determinato, in caso di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio o di infortuni subiti a causa o in occasione dell'attività professionale, l’INPS conserva l’incarico per un massimo di sei mesi.

Articolo 22 BOZZA INPS
Assenze a diverso titolo.

1. Per giustificati e documentati motivi di studio, eliminato (per gravi)  motivi  personali e/o familiari o per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, l’INPS conserva l’incarico al medico di controllo incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 18 mesi nell’arco del triennio. Nessun compenso è dovuto per l’intero periodo di assenza.
2. In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati, elezione del Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali e comunali o di nomina a pubblico amministratore, il medico di controllo viene sospeso, a sua richiesta, dall’incarico, per tutta la durata del mandato, senza oneri per l’INPS con le modalità di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
3. Il medico di controllo INPS che ha sospeso la propria attività per il richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo. Durante l’assenza dal servizio per richiamo alle armi l’INPS conserva l’incarico all’interessato per tutto il periodo.
4. Per l’incarico semestrale a tempo determinato la durata massima di assenze non retribuite è di 30 giorni nell’anno; tale periodo è proporzionalmente ridotto in riferimento alla durata dell’incarico.
5. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico di controllo deve effettuare la comunicazione eliminato (per l’ottenimento dei permessi) di cui al presente articolo con un preavviso di almeno 10 giorni per assenze superiori ai 10 gg, di almeno 3 gg per periodi inferiori.
6. Al medico di controllo che abbia procedimenti penali in corso, con rinvio a giudizio per i reati contro la pubblica amministrazione l’incarico rimane sospeso per la durata del procedimento.

Articolo 23 BOZZA INPS
Sospensione dall’incarico per indisponibilità e altre cause.

I periodi di indisponibilità con sospensione e conservazione dell'incarico del medico, dovuti ai giustificati e documentati motivi di  cui al precedente articolo, non possono in ogni caso superare il limite massimo di 18 mesi nell’ultimo triennio, superato il quale il medico decade dall'incarico.
Il Direttore provinciale, col consenso del Direttore regionale, riscontrato il superamento dei limiti di durata delle sospensioni, adotta il provvedimento di decadenza e lo porta a conoscenza della Commissione Mista, della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, del Coordinamento generale medico legale.
In caso di inerzia del Direttore provinciale competente, la decadenza può essere disposta dal Direttore regionale.

I periodi di indisponibilità con sospensione e conservazione dell'incarico del medico, possono essere fruiti anche per singola fascia. Si considera giornata intera di assenza solo quella costituita da due fasce anche fruite in giorni diversi.

Articolo  24 BOZZA INPS
Visite mediche di controllo in giorni festivi e non lavorativi 

Per i giorni festivi, prefestivi, ivi compresi domenica e sabato, vengono stabilite le  turnazioni tra tutti i medici incaricati, con sospensione dal servizio in altro giorno della settimana, tenendo conto per quanto possibile delle disponibilità da essi manifestate. Il servizio prestato nelle giornate di cui al periodo precedente si computa, per i medici inseriti nelle liste ad esaurimento, al fine del raggiungimento del numero di fasce da garantire nel corso del mese in base alle quali viene determinato il carico di lavoro.

Articolo 17 BOZZA INPS
Formazione continua  

Per conferire maggiore e sempre aggiornata qualificazione professionale ai medici che si occupano del controllo dello stato di salute dei lavoratori, anche al fine di razionalizzare e omogeneizzare il livello professionale dei medici di lista, l’Istituto organizza al suo interno apposite attività formative, erogabili anche con strumenti informatici, eventualmente anche utili al conseguimento di crediti ECM (Educazione Continua in Medicina). L’iscrizione alle attività formative organizzate dall’Inps è gratuita, la partecipazione è facoltativa. Le predette attività formative organizzate dall’Inps non hanno alcuna finalità valutativa e non hanno alcuna attinenza con il mantenimento o la riconferma dell’incarico.

Per l’impegno orario connesso con la partecipazione a eventuali corsi obbligatori è riconosciuto il medesimo compenso orario previsto per lo svolgimento delle attività ambulatoriali.

Il medico, oltre alle iniziative formative di cui sopra, può scegliere di partecipare ad iniziative di aggiornamento professionale autonomamente scelte. A tale scopo, affinché venga garantito il regolare svolgimento del servizio delle visite mediche di controllo, il medico è tenuto a concordare con il responsabile della struttura medico- legale competente eventuali periodi di indisponibilità.

FASE TRANSITORIA

Articolo   25 BOZZA INPS
Decorrenza iniziale

1. In considerazione della rilevante portata delle modifiche che la presente convenzione apporta al previgente sistema di gestione del rapporto professionale e retributivo tra Inps ed i medici fiscali, al fine di consentire le necessarie implementazioni degli applicativi informatici, la nuova disciplina viene adottata entro il termine del sesto mese dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Ogni altra parte della presente convenzione entra in vigore dalla data di stipula della convenzione, salvo ove diversamente specificato.

Articolo 26 BOZZA INPS
Fase transitoria

1. Il presente articolato può essere soggetto a modifiche nella fase di attuazione iniziale, a seguito di addendum sottoscritti dalle parti per effetto di modifiche regolamentari o normative.

Articolo 27 BOZZA INPS
Monitoraggio delle attività

1. Entro due mesi dalla stipula della convenzione è nominata una Commissione paritetica, con il compito di segnalare eventuali problematiche operative connesse all’attuazione della convenzione.

Articolo 28 BOZZA INPS
Durata della convenzione

1. La presente Convenzione, preventivamente inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero della Pubblica Amministrazione e al Ministero della Salute e restituita senza osservazioni, ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, fermo restando quanto previsto per i medici inseriti nelle liste ad esaurimento, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC, previa emanazione di apposito Atto di indirizzo ministeriale, ai sensi del comma 2-bis, articolo 55-septies del D.Lgs. 165/2001.
2. È prevista la possibilità di revisioni o aggiornamenti della convenzione, tramite addendum sottoscritto dalle Parti, per effetto di modifiche regolamentari o normative ovvero qualora si valuti la possibilità di definire soluzioni di miglior favore per i medici di controllo.
3. Non si procede ad addendum e revisioni della convenzione in caso di provvedimenti normativi che di fatto modificano il contenuto di singole parti della convenzione stessa in modo chiaro e univoco e pertanto sono immediatamente applicabili.
4. In caso di nuovi provvedimenti normativi che dovessero modificare le risorse finanziarie a disposizione, fermo restando quando previsto all’articolo 18 in tema di compensi e carico di lavoro garantito per i medici inseriti nelle liste ad esaurimento, l’Inps convocherà immediatamente le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per una verifica congiunta degli impatti sul sistema gestionale e delle remunerazioni dei medici fiscali e al fine di valutare linee di azione appropriate e concordate.

Articolo 15 BOZZA INPS
DA ELIMINARE E SOSTITUIRE CON COMMISSIONI MISTE PROVINCIALI. VIENE CONFERMATA LA DISCIPLINA DI CUI ALL’ARTICOLO 12, DM 18 APRILE 1996, ARTICOLO 11, DM 12 OTTOBRE 2000 E  DM 28 MAGGIO 2001. SONO CONFERMATI I COMPITI GIA’ ATTRIBUITI ALLE COMMISSIONI MISTE PREVISTE DALLA DISCIPLINA VIGENTE E DALLE DISPOSIZIONI INPS.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, INPS e OOSS definiscono il regolamento per il corretto funzionamento delle Commissioni Miste.

Commissioni centrale e regionali. FERMO RESTANDO LE COMPETENZE ATTRIBUITE ALLA COMMISSIONE MISTA PROVINCIALE DALLA VIGENTE DISCIPLINA E DALLA PRESENTE CONVENZIONE, SONO DA DEFINIRE RUOLO, FUNZIONI E COMPETENZE DELLE COMMISSIONI REGIONALI E CENTRALE.

CAPO I
Articolo XXXXX  NUOVO ARTICOLO
In continuità con la disciplina e la misura dei compensi e rimborsi spese emanate ai sensi dell’articolo 5, commi 12 e 13, decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, ivi comprese circolari, messaggi, direttive e linee guida emanate dall’INPS  le quali si intendono qui integralmente richiamate e confermate per le parti non espressamente modificate dalla presente convenzione, il rapporto dei medici di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (nel testo liste ad esaurimento), di cui INPS si avvale, in via prioritaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147 per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, in attività alla data di entrata in vigore della presente convenzione e che mantengono tale stato anche dopo l’entrata in vigore della convenzione, ad eccezione dei soli casi di sospensione dall’incarico previsti dall’articolo 8, decreto ministeriale 12 ottobre 2000, prosegue, per effetto della legge 125/2013, senza soluzione di continuità a tempo indeterminato fino ad esaurimento della lista e comunque non oltre sette anni dopo il raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia ENPAM pro tempore vigente, nella medesima Struttura, Agenzia leader o aggregata, dove viene svolta l’attività alla data di entrata in vigore della presente convenzione. Per i medici non inseriti nelle liste ad esaurimento, trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II della presente convenzione.
A ciascun medico di cui al presente Capo, viene consegnata la lettera di incarico a tempo indeterminato fino ad esaurimento della lista con l’indicazione del territorio dove viene esercitata l’attività, che deve essere sottoscritta per accettazione.
Articolo XXXXXX NUOVO ARTICOLO
RAPPORTO DI LAVORO

1. Il conferimento dell’incarico da parte dell’Istituto non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente, bensì un rapporto libero professionale di una attività lavorativa autonoma in convenzione nell’ambito dell’organizzazione delle strutture medico-legali dell’INPS, disciplinata dalla normativa richiamata in premessa e per le parti come  modificate dalla presente convenzione.
ELIMINATO Le modalità operative per lo svolgimento dell’attività di controllo sono disciplinate da atti regolamentari a valenza nazionale, circolari, messaggi, direttive, linee guida emanate dall’INPS.
2. Il medico garantisce l’attività per due fasce giornaliere per 22 giorni nel mese con obbligo di disponibilità ad effettuare tutte le visite di controllo mensili assegnategli nel territorio di competenza della sede Leader o aggregata in cui è incaricato alla data di entrata in vigore della presente convenzione.
E’ prevista una turnazione dei medici nei giorni festivi e prefestivi, ivi compresi domenica e sabato
3. In alternativa, il medico può garantire l’attività per almeno una fascia giornaliera con obbligo di disponibilità ad effettuare minimo 44 visite mediche di controllo mensili.
4. La scelta di cui ai commi 2 e 3 è comunicata su base mensile.
5. In caso di scopertura, è’ facoltà del medico inserito nella lista ad esaurimento chiedere il trasferimento ad altra lista ad esaurimento della stessa provincia.
Ogni trimestre, viene consegnato alla Commissione mista un report indicante il numero di visite assegnate a ciascun medico in proporzione alla disponibilità garantita

Articolo 18 BOZZA INPS
Carico di lavoro, compensi e rimborsi spese
I compensi e rimborsi spese relativi all’incarico sono liquidati mensilmente, con riferimento al mese precedente, entro e non oltre il giorno 20 o il primo giorno successivo utile lavorativo e determinati in base all’articolo 3, decreto ministeriale 8 maggio 2008, come integrato dal presente articolo. Per ogni giorno di ritardo nella liquidazione dei compensi, viene riconosciuto al medico un interesse calcolato in base al tasso legale. 
INPS e le OOSS firmatarie della presente convenzione concordano che i compensi e rimborsi spese, determinati ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2008, anche se risalenti, al fine di un ulteriore contenimento degli oneri, saranno aggiornati automaticamente a decorrere dal 1 gennaio 2022, con recupero, in base all’indice ISTAT, del periodo 2008-2019 e successivamente ogni tre anni, tenendo conto dell’indice ISTAT utilizzato in sede di emanazione del DM 8 maggio 2008.
Ai fini del contenimento degli oneri per i rimborsi spese, fermo restando l’assegnazione prioritaria delle visite al medico inserito nella lista ad esaurimento, le stesse devono essere assegnate il più vicino possibile all’abitazione del sanitario e che comunque comportino il percorso più breve tra l’abitazione del medico e quella del/i lavoratore/i da visitare, ottimizzando i percorsi.  

Per una disponibilità su entrambe le fasce giornaliere per 22 giorni lavorativi del mese, è assegnato a ciascun medico di controllo inserito nelle liste ad esaurimento,  un carico di lavoro non inferiore a  90 visite mediche di controllo da effettuare nel territorio di competenza dell’Agenzia leader o aggregata dove viene svolto  l’incarico alla data di entrata in vigore della presente convenzione.
Nel caso in cui, per cause imputabili all’Inps o per qualsiasi altra causa comunque non imputabile al medico, ivi compresa un’eventuale diminuzione delle risorse destinante alla effettuazione delle visite, siano assegnate meno di 90 visite, al medico inserito nella lista ad esaurimento è corrisposto un importo così determinato:
·         remunerazione per le visite effettivamente assegnate e svolte come da importi di cui all’articolo 3, comma 1, dalle lettere da a) a d) e i rimborsi spese di cui all’articolo 3, comma 2, decreto ministeriale 8 maggio 2008;
·         per le visite mancanti fino alla novantesima, una remunerazione pari al prodotto tra il predetto numero di visite mancanti per l’importo unitario corrispondente alla visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale.
Ai fini del raggiungimento delle 90 visite mensili, si conteggiano anche le eliminato (eventuali) visite ambulatoriali da effettuare presso la Struttura Inps di riferimento, sulla base di una rotazione programmata mensilmente tra i medici delle liste ad esaurimento, e da remunerare al pari delle visite di controllo domiciliari eseguite in giorno feriale. Se la Sede INPS dove vengono effettuate le visite ambulatoriali si trova in comune diverso da quello di residenza del medico, al sanitario viene riconosciuto il rimborso spese previsto.

Il carico di lavoro, di 90 visite mediche mensili garantite è ricalcolato in proporzione all’eventuale minore disponibilità garantita dal medico nel mese di riferimento, con arrotondamento dell’eventuale resto decimale all’unità superiore.

Ai fini del suddetto calcolo, si assume il valore standard di 44 fasce complessive di disponibilità al mese su tutti i giorni del mese.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo xxxxxx in tema di sospensione dall’incarico, non si tiene conto della minore disponibilità garantita, quindi del ricalcolo in proporzione del numero delle visite, nei casi di sospensione dall’incarico  per il recupero psico fisico fino a 10 giorni lavorativi al mese per un massimo di 22 giorni l’anno.

Per ogni visita superiore alla novantesima, i compensi e i rimborsi spese riconosciuti al medico restano quelli indicati nel presente articolo.

Le Parti, in considerazione che INPS organizzerà gratuitamente corsi di formazione anche utili al conseguimento di crediti ECM, venendo meno, quindi, la necessità di riconoscere il contributo per la formazione previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 8 maggio 2008, decidono di riconoscere a ciascun medico l’importo di € 500,00 l’anno e comunque fino alla concorrenza del premio assicurativo, quale rimborso per la stipula di assicurazione RCT e tutela legale e/o polizza ENPAM per i primi 30 gg di malattia/infortunio. Entro il mese di gennaio, il medico deve consegnare copia della polizza sottoscritta.

Eliminato (Dal 2019, l’importo della visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale sarà di Euro 44,00 e gli importi di cui sopra ai punti da b) a d) sono anch’essi proporzionalmente incrementati nella stessa misura percentuale).

Il compenso orario per l’espletamento dell’attività ambulatoriale inerente alle funzioni di accertamento medico legale sui lavoratori in malattia, ivi compresa l’attività istruttoria, è di euro 35,00/h.
Successivamente alla stipula della presente convenzione, in sede di Commissione Mista provinciale, vengono stabilite le modalità di espletamento delle attività orarie ambulatoriali assegnate a ciascuna Sede e svolte, a domanda, dai soli medici inseriti nelle liste ad esaurimento, con priorità per i sanitari che garantiscono la disponibilità in entrambe le fasce di reperibilità e in base all’anzianità di iscrizione nella lista, contemperando le esigenze dei medici con quelle del servizio da svolgere.

CAPO II NUOVO
Ai restanti medici diversi da quelli inseriti nelle liste ad esaurimento, si applicano le norme di cui al presente capo.
PROCEDURE DI SELEZIONE

Articolo 5 BOZZA INPS
Procedure selettive e requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Dopo la stipula della presente convenzione, accertati da parte dell’INPS i fabbisogni di eventuali ulteriori medici delle singole Strutture territoriali oltre quelli inseriti nelle liste ad esaurimento, si avvia la procedura di selezione per il conferimento degli incarichi, fermo restando quanto previsto al Capo I. La procedura può essere avviata nuovamente in occasione del rinnovo della convenzione. Il fabbisogno si determina ogni qualvolta vengano assegnate, per un periodo superiore a mesi sei, ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento,  un numero di visite superiore a 120 mensili e nell’ambito della provincia si venga a determinare un carico di lavoro di almeno 90 visite mensili da giustificare il conferimento dell’incarico ad un ulteriore medico.
2. Per garantire un'ottimale copertura territoriale, si rinviene la necessità di prevedere procedure selettive pubbliche e trasparenti.
3. Possono partecipare alla selezione nazionale, su base regionale, i medici iscritti all’Albo professionale alla data di scadenza di partecipazione al bando. La selezione per l’elaborazione delle liste dei medici segue i criteri di priorità, di valutazione dell’attività professionale ed i requisiti di incompatibilità di cui all’articolo xxxx. L’eventuale iscrizione all’Albo professionale in provincia diversa da quella in cui il medico intende candidarsi non costituisce motivo di esclusione ed il medico, in caso di inclusione nella lista e di accettazione dell’incarico, è tenuto, a pena di decadenza, a regolarizzare l’iscrizione all’Albo della provincia di incarico entro tre mesi dall’accettazione. Nel partecipare alla selezione, i medici, scelta una regione, partecipano per una provincia, ferma restando la disponibilità ad essere assegnati dall’Istituto ad altra provincia della stessa regione, con il consenso del medico e salvo quanto previsto al successivo articolo xxxx comma 1. I medici possono partecipare alle selezioni di più regioni contemporaneamente.
4. L’Istituto garantisce una distribuzione razionale dei medici sui territori regionali, su base provinciale, anche al fine di consentire l’effettuazione dei controlli in tutta l’area territoriale di competenza, un’equa ripartizione dei carichi di lavoro tra i medici iscritti nella medesima lista con riguardo al numero delle visite di controllo assegnate mensilmente mediante procedura e a quelle mediamente richieste dai datori di lavoro.
5. Per esigenze specifiche emerse nel corso del rapporto convenzionale, prevalentemente connesse alla necessità di garantire omogenea distribuzione dei medici sul territorio, l’Istituto di propria iniziativa e con il consenso dei medici interessati ovvero su istanza degli stessi medici, può disporre il loro spostamento ad altra provincia.
6. Gli aspiranti all’iscrizione in graduatoria non devono trovarsi nella condizione di cui all’art.xxxx e devono possedere alla scadenza del termine per la presentazione della domanda i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE;
b) iscrizione all’Albo professionale.
7. La domanda di inclusione in graduatoria non deve essere rinnovata. Tuttavia, entro il 31 gennaio di ogni anno è possibile inviare dichiarazioni concernenti i titoli accademici o professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio.
8. La Direzione generale INPS provvede alla formazione di una graduatoria provvisoria per ciascuna regione. Entro 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare alla direzione regionale istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.
9. Scaduti i termini di cui al comma 11, il Direttore Generale INPS pubblicherà entro 30 giorni la graduatoria annuale definitiva.

Articolo 6 BOZZA INPS
Criteri di priorità nelle selezioni

2. Per le seguenti categorie di medici sarà invece prevista, ai sensi dell’atto di indirizzo di cui al DM 2.08.2017, una maggiorazione del punteggio attribuito secondo il successivo art. 8:
-      professionisti iscritti nelle liste dei medici di controllo dell’INPS successivamente al 31/12/2007 purché in servizio al 31/12/2016; la maggiorazione è pari al 20% per i professionisti iscritti entro il 31/12/2013 e al 10% per quelli iscritti successivamente;  
-      professionisti che svolgono analoga attività presso le AASLL in regime di libera professione purché in servizio alla data del 30/10/2013 che erano già incaricati alla data del 31/12/2007; la maggiorazione è pari al 20%;
-      professionisti che prestano o abbiano prestato servizio presso l’INPS in qualità di medici esterni convenzionati per l’espletamento degli adempimenti medico legali istituzionali, per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non continuativi negli ultimi 5 anni dall’entrata in vigore della convenzione; la maggiorazione è pari al 10%.

Articolo 7 BOZZA INPS
Criteri di valutazione

1. Ai fini del calcolo del punteggio di cui all’art. 7 è definito quanto segue:
-      Fino ad un massimo di 60 punti su 100 per titoli professionali:
a)   Voto di laurea in Medicina e Chirurgia:
1.   punti 10 per 110/110 e lode;
2.   punti 8 per 110/110;
3.   punti 6 da 109 a 107/110;
4.   punti 4 da 106 a 100/110;
5.   punti 2 da 99 a 95/110;

a)   Specializzazione in:
- Medicina legale o Medicina legale e delle assicurazioni o Medicina legale ed infortunistica: punti 26;
- Medicina del lavoro: punti 22;
- Igiene e sanità pubblica: punti 20;
- Ogni altra specializzazione: punti 16.
Possono essere valutate anche più specializzazioni: in tal caso, la prima (quella con punteggio più favorevole) viene valutata al 100% mentre le altre sono valutate al 50%.
Diploma di formazione specifica: punti 12.

b)   Formazione post-universitaria:
- Dottorato di ricerca in materia affine alla Medicina legale: punti 10;
- Dottorato di ricerca in materia non affine alla Medicina legale: punti 6;
- Master universitario in materia affine alla Medicina legale: punti 4;
- Master universitario in materia non affine alla Medicina legale: punti 2;

-      Fino ad un massimo di 40 punti su 100 per servizio svolto in attività pertinente:
a)   attività prestata in qualità di medico di controllo INPS: punti 0,5 per ogni mese o frazione di mese;
b)   attività prestata in materia assistenziale e/o previdenziale presso l’INPS: Punti 0,3 per ogni mese o frazione di mese;
c)   attività prestata in qualità di medico di controllo ASL: punti 0,5 per ogni mese o frazione di mese;
Attività prestata in materia assistenziale e/o previdenziale presso P.A. diversa dall’INPS: punti 0,2 per ogni mese o frazione di mese.
2. A parità di punteggi conseguiti, ai sensi del presente articolo e dell’articolo 7, da due o più candidati, il criterio di precedenza in graduatoria è quello della più giovane età anagrafica.

Articolo 9 BOZZA INPS
Scorrimento delle graduatorie

1. Ogni qualvolta diviene necessario, per sopravvenuta insufficienza non a carattere temporaneo dei medici disponibili all’effettuazione del servizio e al fine di evitare interruzione o inefficienza del servizio stesso, si procede allo scorrimento delle graduatorie su base regionali pubblicate a seguito dell’avviso di cui all’art. 6, previo parere della commissione Mista di cui all’art. 15 della presente convenzione.

Articolo 10 BOZZA INPS
Conferimento incarichi

1. L'INPS, stilate e pubblicate sul sito istituzionale le graduatorie regionali definitive, provvederà al conferimento dell'incarico secondo l'ordine di graduatoria.
2. L’accettazione dell’incarico deve essere comunicata alla competente Direzione regionale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione dell’incarico di conferimento, pena decadenza del conferimento dell’incarico.
3. All’accettazione dell’incarico il medico deve essere invitato presso la Direzione regionale di competenza per la firma dell’incarico e della dichiarazione di insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all’art. xxxx.
4. Per giustificati e documentati motivi di studio o derivanti da gravi necessità che impediscano al medico di iniziare l’attività di controllo, l'Istituto conserverà l'incarico al medico per la durata massima di 6 mesi.
5. Per motivi documentati e connessi ad obblighi di legge, l'incarico sarà conservato per la durata degli obblighi medesimi e comunque fino alla scadenza della presente convenzione.

Articolo 11 BOZZA INPS
Incarichi a tempo determinato.

1. L'INPS, in caso di impossibilità ad assicurare il servizio di controllo per carenze, anche temporanee, dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento e accertata l’impossibilità di garantire il servizio con medici della stessa lista o con altra della stessa provincia o provincia limitrofa, sentito il parere della commissione mista, conferisce incarichi temporanei, utilizzando la graduatoria regionale.
3. L’accettazione dell’incarico deve essere comunicata alla competente Direzione regionale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione dell’incarico di conferimento, pena decadenza del conferimento dell’incarico.
4. All’accettazione dell’incarico il medico deve essere invitato presso la Direzione provinciale di competenza per la firma dell’incarico e della dichiarazioni di insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo art. XXXX.
5. L’incarico della durata di massimo 6 mesi è rinnovabile con provvedimento motivato previo parere della commissione Mista provinciale.

Articolo 12 BOZZA INPS
Incarichi occasionali

1. In caso di improvvisa e imprevedibile carenza, fermo restando il ricorso ai medici della stessa lista o altra della provincia, l’INPS si riserva la facoltà di utilizzare per le attività medico-fiscali anche i medici di ruolo dell’Istituto ovvero di conferire incarichi per singole visite su base fiduciaria a medici esterni individuati con procedure d’urgenza.

Articolo 13 BOZZA INPS
Rapporto di lavoro

1. Il conferimento dell’incarico da parte dell’Istituto non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente, bensì un rapporto libero professionale di una attività lavorativa autonoma in convenzione nell’ambito dell’organizzazione delle strutture medico-legali dell’INPS, disciplinata dalla presente convenzione. Le modalità operative per lo svolgimento dell’attività di controllo sono disciplinate da atti regolamentari a valenza nazionale, circolari, messaggi, direttive, linee guida emanate dall’INPS.
2. Il medico garantisce l’attività per due fasce giornaliere nei giorni feriali con obbligo di disponibilità ad effettuare tutte le visite di controllo mensili assegnategli .
E’ prevista una turnazione dei medici nei giorni festivi.
3. In alternativa, il medico può garantire l’attività per almeno una fascia giornaliera con obbligo di disponibilità ad effettuare minimo 44 visite mediche di controllo mensili. E’ prevista una turnazione nei giorni festivi.
4. La scelta di cui ai commi 2 e 3 è comunicata su base mensile.
5. ELIMINATO (Il medico, in relazione alle esigenze della struttura medico-legale può essere chiamato ad eseguire visite mediche di controllo ambulatoriale).
6. I termini e le modalità di remunerazione dell’incarico sono dettagliatamente regolati al successivo articolo XXXX – Compensi ai medici.
7. L’attività verrà svolta nell’ambito della provincia indicata nell’atto di conferimento dell’incarico, tramite assegnazione delle visite mediche di controllo domiciliare effettuata attraverso i sistemi informativi, relazionandosi con il Direttore Provinciale e con il responsabile della struttura medico-legale per i relativi aspetti organizzativi.
8. La disponibilità e la reperibilità del medico, definita su base mensile, per l’esecuzione delle visite di controllo, dovrà essere adeguata alle fasce orarie vigenti pro tempore.
9. Costituiscono obblighi contrattuali:
-      la dichiarazione iniziale di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità secondo il modello redatto dall’Istituto, da rinnovare annualmente e da rendere per iscritto alla struttura INPS territorialmente competente;
-      la tempestiva comunicazione mensile di disponibilità ad eseguire visite di controllo, per due fasce giornaliere pro tempore vigenti, salvo casi eccezionali di autorizzazione alla disponibilità per una sola fascia;
-      l’obbligo di effettuare le visite di controllo assegnate secondo le modalità operative indicate dall’INPS;
-      la tempestiva comunicazione di indisponibilità in relazione ad imprevisti insorti successivamente alla comunicazione di disponibilità;
-      il rispetto dell’obbligo di formazione continua;
-      il divieto di eseguire visite di controllo al coniuge ed a parenti ed affini entro il quarto grado, ovvero nei confronti di altri soggetti per i quali vi potrebbe essere un potenziale conflitto di interesse anche con riferimento all’eventuale sovrapponibilità tra l’attività di certificazione e quella di controllo medico legale;
-      il rispetto, nello svolgimento delle visite mediche di controllo, delle linee guida fornite dal Coordinamento Generale Medico Legale;
-      l’utilizzo delle strumentazioni informatiche messe a disposizione dall’INPS;
-      la produzione di giustificazione al responsabile della struttura medico-legale sui motivi di mancata effettuazione di una visita previamente accettata.
10. La violazione dei predetti obblighi viene valutata dal Direttore provinciale, previo parere della commissione Mista e acquisito formalmente il parere del responsabile della struttura medico-legale e comporta, nei casi più gravi e/o reiterati, la decadenza dall’incarico.
11. Eventuale provvedimento del Direttore provinciale difforme rispetto al parere della commissione deve essere adeguatamente motivato e in tali casi è previsto l’eventuale ricorso alla commissione centrale.

Articolo 14 BOZZA INPS
Cause di inconferibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza.

1. L’incarico retribuito di medico di controllo di cui al Capo II è incompatibile e non può essere conferito al medico che si trovi in una delle seguenti posizioni:
-      abbia un rapporto di lavoro in ambito sanitario incompatibile con il rapporto di lavoro disciplinato dalla presente convenzione, presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato, anche se part-time;
-      sia titolare di incarico di assistenza primaria in qualità di medico di medicina generale o pediatria, medico di continuità assistenziale, emergenza sanitaria e pediatrica, medicina dei servizi, specialista ambulatoriale presso le ASL o presso strutture private in regime di convenzione con le ASL. Lo svolgimento di tali attività come medico sostituto determina l’incompatibilità per la durata della sostituzione stessa e per un periodo di 30 giorni successivi al suo termine. Il medico di controllo è comunque tenuto ad astenersi dall’effettuare visite di controllo nei confronti di pazienti del medico di medicina generale da lui sostituito;
-      si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge o regolamento o di contratto di lavoro;
-      svolga attività di consulente tecnico d’ufficio (CTU) in cause in cui l’INPS sia parte del processo o comunque si controverta di prestazioni erogate dall’Istituto;
-      esegua consulenze medico-legali, per conto e nell’interesse di terzi, in procedimenti che configurino conflitto di interessi con l’INPS;
-      intrattenga rapporti professionali e lavorativi in qualunque forma con patronati;
-      nell’esercizio della professione medica, rilasci certificazioni su modulistica predisposta dall’INPS per l’ottenimento di prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dall’INPS;
-      sia stato destinatario di condanne penali con sentenza passata in giudicato per i reati contro la pubblica, commessi nell’esercizio della professione medica;
-      sia destinatario di misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa per la durata del provvedimento;
-      abbia raggiunto l’età pensionabile di vecchiaia ENPAM pro tempore vigente;
-      presti la propria opera presso l’INPS in qualità di medico convenzionato;
-      sia inquadrato nei ruoli medico-legali dell’INPS come dipendente;
-      sia pensionato dai ruoli medico-legali dell’INPS pur non avendo raggiunto l’età pensionabile ENPAM.
2. Le incompatibilità e inconferibilità di cui al presente articolo sono assolute.
3. Ai fini della verifica della eventuale incompatibilità e inconferibilità dell’incarico, sono oggetto di valutazione le responsabilità penali, risultanti da condanna passata in giudicato, per delitti commessi anche non nell’esercizio della professione medica e non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto.
La mancata presentazione annuale delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e inconferibilità, di cui all’articolo 16, viene rilevata dalla Struttura territoriale INPS competente, che invia un sollecito scritto al medico inadempiente. In caso di protratta inadempienza, anche dopo invito formale, l’incarico viene sospeso per tutta la durata del mancato adempimento, su proposta del Direttore provinciale territorialmente competente, con provvedimento motivato della commissione Mista  provinciale territorialmente competente.
4. I medici incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di attività professionale che possa determinare situazioni di incompatibilità, nonché ogni altra variazione di quanto dichiarato in sede di dichiarazione annuale di non incompatibilità;
5. Qualora si determini omissione di comunicazione, l’INPS, avuta notizia di intervenuta causa di incompatibilità, può dichiarare d’ufficio la decadenza dall’incarico del medico, con provvedimento del direttore provinciale territorialmente competente, sentito il parere della competente commissione Mista provinciale.
6. In tutti i casi in cui si rilevino fatti o atti causa di sanzioni disciplinari, ovvero revoca o decadenza dall’incarico, il Direttore provinciale territorialmente competente può adottare un provvedimento motivato d’urgenza, acquisito formalmente il parere della competente Commissione Mista provinciale.
7. In caso di inerzia del Direttore provinciale competente, il provvedimento d’urgenza può essere disposto dal Direttore regionale, acquisito formalmente il parere della competente commissione regionale.
8. Il provvedimento d’urgenza viene immediatamente comunicato alla Commissione regionale di cui al successivo articolo 16, che viene appositamente convocata dal suo Presidente per esprimere il parere sul provvedimento adottato d’urgenza.
9. Il provvedimento d’urgenza di cui sopra può essere disposto anche nel caso di atti e comportamenti non ricompresi tra quelli sopra specificamente elencati, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Qualora la Commissione regionale non si riunisca validamente, anche a seguito di una seconda convocazione, il Direttore provinciale, acquisito formalmente il parere del responsabile della struttura medico-legale e su parere positivo del Direttore regionale, adotta gli eventuali motivati provvedimenti definitivi del caso di sanzione, revoca o decadenza, comunicandoli urgentemente alla stessa Commissione  regionale.
11. Nel caso in cui il medico di controllo non garantisca più la disponibilità ad effettuare le visite mediche nelle fasce orarie vigenti pro tempore, sia a causa di intervenute esigenze personali, che a seguito di modifiche normative sulle fasce di reperibilità, salvo i casi di giustificata sospensione con conservazione dell’incarico, come regolati dalla presente convenzione, con provvedimento motivato del Direttore provinciale territorialmente competente, acquisito formalmente il parere del responsabile della struttura medico-legale e su parere positivo del Direttore regionale, viene dichiarato decaduto dall’incarico, con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla Commissione Mista provinciale di cui al successivo articolo 16, che viene appositamente convocata dal suo Presidente per esprimere il parere sul provvedimento.
12. Rappresentano, inoltre, cause di decadenza:
-      ripetute inosservanze degli obblighi del medico, come stabiliti dalla presente convenzione, dalle linee guida INPS sulle visite mediche di controllo domiciliare, dalle direttive del Coordinamento medico legale e, in generale, dalle norme deontologiche sulla professione medica;
-      la mancata reiterata effettuazione non giustificata di visite mediche domiciliari e in misura tale da compromettere la funzionalità del servizio e/o da non rendere proficua la prosecuzione del rapporto con l’Istituto, secondo la valutazione del Direttore provinciale, acquisito formalmente il parere obbligatorio della competente commissione Mista provinciale;
-      il raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia ENPAM pro tempore vigente;
-      la mancata comunicazione di intervenuta situazione di incompatibilità, rilevata d’ufficio dall’Istituto.
13. Resta fermo l’onere da parte del medico di rifiutare l’effettuazione di visite di controllo, secondo quanto già disciplinato al precedente articolo 14, in tutti i casi in cui potrebbe configurarsi un potenziale conflitto di interesse.
14. eliminato

Articolo NUOVO ARTICOLO
carichi di lavoro e compensi

Fermo restando, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, l’assegnazione delle visite in via prioritaria ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento, il carico di lavoro per i medici di cui al presente Capo è, in linea di massima, di 90 visite al mese.
Il predetto carico, potrà subire oscillazioni in più o in meno, al variare delle esigenze dell’Ente senza nessun obbligo di garantire un numero minimo di visite. 
I compensi e rimborsi spese relativi all’incarico sono liquidati mensilmente, con riferimento al mese precedente, entro e non oltre il giorno 20 o il primo giorno successivo utile lavorativo e determinati in base all’articolo 3, decreto ministeriale 8 maggio 2008, come integrato dal presente articolo. Per ogni giorno di ritardo nella liquidazione dei compensi, viene riconosciuto al medico un interesse calcolato in base al tasso legale. 
INPS e le OOSS firmatarie della presente convenzione concordano che i compensi e rimborsi spese, determinati ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2008, anche se risalenti, al fine di un ulteriore contenimento degli oneri, saranno aggiornati automaticamente a decorrere dal 2022 e successivamente ogni tre anni, tenendo conto dell’indice ISTAT xxxx.

Ai fini del contenimento degli oneri per i rimborsi spese, fermo restando l’assegnazione prioritaria delle visite al medico inserito nella lista ad esaurimento, le stesse devono essere assegnate il più vicino possibile all’abitazione del sanitario e che comunque comportino il percorso più breve tra l’abitazione del medico e quella del/i lavoratore/i da visitare.  



Articolo 16 BOZZA INPS
Durata incarico

Gli incarichi ai medici di cui al CAPO II, con esclusione di quelli di cui agli artt. 12 e 13, sono conferiti per tutto il periodo di validità della presente convenzione,   salvo i casi di intervenute situazioni di incompatibilità, rinuncia del medico e inadempienze che comportino la decadenza dall’incarico, eliminato (modifiche normative di rango primario).


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BOZZA INTESA RECEPIMENTO ACN SPECIALISTICA AMBULATORIALE


PREMESSO CHE

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, reca norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

la Legge 7 agosto 2015, n. 124, reca “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 17, comma 1, lettera l;

il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 22, comma 2;

l’articolo 5, commi 12 e 13, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 dispone Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini;

l’articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, detta le Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all’uso di lavoro flessibile nel pubblico impiego;

la legge 27 dicembre 2013, n.147, reca “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - (Legge di Stabilità per il 2014), e in particolare l’articolo 1, comma 340; 

i decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in data 15 luglio 1986, 19 marzo 1992, 15 dicembre 1993, 18 aprile 1996, 12 ottobre 2000, 28 maggio 2001, 8 maggio 2008 e 11 gennaio 2016 regolano materie in merito alle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 ottobre 2017, n. 206 regolamenta le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità (ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
                                                                   
l’art. 17, commi 5 e 5 bis del DL 6 luglio 2011 n° 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n° 111 reca disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate;

l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e il Ministro della salute, approvato con decreto ministeriale del 2 agosto 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale SO 229/2017) disciplina la stipula della convenzione, in forma di accordo collettivo su base nazionale, tra l’INPS e le OO.SS. di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in merito al rapporto tra l’INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento degli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti per malattia.

RILEVATA LA NECESSITÀ

di uniformare la disciplina applicabile ai controlli medico legali da svolgere da parte dell’Istituto nei confronti dei lavoratori privati e dei dipendenti pubblici in considerazione dell’istituzione del Polo unico per le visite fiscali e l’attribuzione all’Istituto della competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici;
di dotarsi di un accordo collettivo nazionale, per disciplinare il rapporto tra l’Istituto e i medici di controllo di cui all’articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui dipendenti dei settori pubblici e privati assenti per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni e l’attività istruttoria

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Estensione all'INPS dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni tra L'INPS e le OOSS maggiormente rappresentative.

-    preso atto della stipula presso la SISAC dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ai sensi
dell'art. 48 della legge 23 aprile 1978, n. 833;
-    tenuto conto della dichiarazione a verbale n.1 dell'Accordo medesimo;
-    vista la circolare 6 aprile 1994, n.110

                                         SI CONVIENE

di riconoscere, a tempo pieno e indeterminato, ai medici inseriti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della presente intesa, fatti salvi i casi di sospensione dall’incarico previsti dall’articolo 8, decreto ministeriale 12 ottobre 2000, ancorche non in possesso del titolo di specializzazione, l’ipotesi di Accordo collettivo nazionale sottoscritta presso la SISAC il 25 giugno 2019 per lo svolgimento degli accertamenti medico legali sul personale dipendente assente dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni e l’attività istruttoria.

         A completamento, integrazione e modifica delle norme del predetto Accordo, l’INPS e le OOSS maggiormente rappresentative, entro 30 giorni dalla stipula della presente intesa, concordano le norme particolari per l’INPS che formeranno parte integrante dell’Accordo.
In ogni caso, il trattamento normativo ed economico non potrà essere inferiore a quello previsto dal citato Accordo collettivo nazionale che sarà modificato ed integrato a seguito delle variazioni che interverranno tra la SISAC e le OOSS.



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