CCA NISCIUNO E’ FESSO
Come è noto anche ai bambini che frequentano la scuola primaria, per poter accedere all’ACN della specialistica ambulatoriale, cd sumai, occorre essere in possesso, tra gli altri requisiti, come recita l’articolo 19, comma 4, dell’Accordo, del titolo di specializzazione in una della branche specialistiche indicate nell’Accordo stesso. E, fino a qui, non ci piove.
Questa incredibile scoperta, al pari di quella dell’acqua calda, secondo autorevoli Fonti, non permetterebbe l’accesso all’ACN ai medici fiscali perchè non specialisti.
A parte il fatto che tra i medici fiscali ve ne sono anche di specialisti, va invece ricordato che la norma inserita nell’ACN riguarda ESCLUSIVAMENTE l’inserimento, come recita il titolo stesso dell’articolo 19 in argomento, nelle graduatorie provinciali attraverso la presentazione di una domanda e successiva valutazione dei titoli da parte dei Comitati Zonali.
Il percorso proposto per accedere all’ACN della specialistica ambulatoriale, invece, era chiaro e senza possibilità di equivoci. Esso prevedeva la estensione, ope legis, dell’ACN a tutti i medici fiscali inseriti nelle liste ad esaurimento indipendentemente dal possesso della specializzazione e senza presentazione di qualsivoglia domanda come già accaduto per altre categorie di medici, anche non specialisti.
Il curioso è che questo percorso è stato scopiazzato (male) e utilizzato, invece, per far accedere sì direttamente i medici delle liste ad esaurimento, ma alla convenzione in discussione, non all’ACN della specialistica, della serie: per riconoscere l’accordicchio libero professionale, pardon, convenzionato libero profesionnale, se pò fa, per l’ACN della specialistica, no!!!
Non solo il percorso non è stato seguito per l’ACN della specialistica, ma ci si è guardati bene anche solo dal PROPORLO (hai visto mai qualcuno lo avesse accettato!!!)
Almeno che, il richiamo all’articolo 19 dell’Accordo che, come abbiamo visto non interessa l’accesso dei medici fiscali delle liste ad esaurimento, non riguardi, invece, i medici esterni ai quali, come più volte auspicato dallo stesso committente, e non solo, si vorrebbe successivamente estendere la convenzione dei medici fiscali.
I medici esterni, infatti, pur essendo in possesso quasi tutti della specializzazione, per poter accedere all’ACN della specialistica ambulatoriale devono comunque sottostare alle norme indicate dal richiamato articolo 19 e concorrere, con tutto il mondo, per l’inserimento in graduatoria, senza neanche poter beneficiare della valutazione del servizio prestato presso INPS.
Infatti, l’allegato 1 all’ACN della specialistica, recante: “Titoli e criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie di cui all’articolo 19”, prevede la valutazione del solo servizio prestato c/o le AASSLL o Istituzioni pubbliche che già applicano le norme dell’Accordo.
Qualcuno potrebbe malignamente sospettare, ma sicuramente non sarà vero, che dietro al richiamo dell’articolo 19 che viene sbandierato perche escluderebbe i medici fiscali dall’accesso diretto all’ACN della specialistica, non ci sia, invece, la certezza che vengano esclusi solo i medici esterni, i quali dovrebbero faticare, e non poco, per poter aspirare ad un eventuale incarico tramite inserimento nelle graduatorie provinciali formate, tra l’altro, dai Comitati Zonali c/o le Aziende Sanitarie, Organismi esterni all’INPS.
Molto probabilmente, i sanitari in possesso della specializzazione in Medicina Legale, non essendo numerosi, qualche chance in più sicuramente l’avrebbero avuta, ma i restanti, in possesso di altre specializzazioni, alcune delle quali super inflazionate, o di interesse residuale per l’Istituto, quasi sicuramente sarebbero restati fuori.
Ma questo, passa il convento....
Un conto, poi, sono delle incompatibilità tombali previste dall’ACN della specialistica, un contratto simile a quello della dipendenza con tutele vere, tempo indeterminato reale e compensi dignitosi, altro le stesse incompatibilità, anzi ancora più pesanti, imposte senza nessuna logica in un rapportino generico libero professionale privo di tutele o garanzie degne di questo nome (sarebbe un’offesa alla intelligenza altrui affermare il contrario).
Nel primo caso, anche quei sanitari con altri incarichi avrebbero potuto scegliere in assoluta tranquillità senza salti nel buio e, nello stesso tempo, i monomandatari avrebbero avuto la certezza di un futuro professionale di ben altro spessore rispetto alla convenzione in discussione.
Inoltre, come se non bastasse, non versando i contributi previdenziali al Fondo della medicina convenzionata ed accreditata – Gestione previdenziale per gli Specialisti Ambulatoriali e addetti alla Medicina dei Servizi - forse ritirando fuori dal cilindro che i medici fiscali non sono specialisti, si è persa anche la possibilità di tentare di riacciuffare per i capelli, con la scusa dei contributi versati, l’ACN della specialistica.
A parte il fatto che non c’azzecca nulla non essere specialisti (almeno che non abbiano rispolverato l’articolo 19, comma ......anche per il versamento dei contributi previdenziali!!), ma il versamento dei contributi a questa Gestione, nel caso si volesse optare per il Fondo della Medicina Convenzionata, è la scelta naturale se non addirittura obbligata, essendo la Gestione unica sia per gli Specialisti Ambulatoriali che addetti alla Medicina dei Servizi (che non sono specialisti).
Infatti, ma forse non tutti ne sono al corrente, l’attività della medicina fiscale rientra tra quelle previste dalla Medicina dei Servizi e non certamente tra quelle previste per i medici di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza territoriale dove, invece, sembra che confluiranno i contribuiti dei medici fiscali.
Il riconoscimento ai medici fiscali dell’ACN della specialistica ambulatoriale, come si è sempre sostenuto, rappresentava la prima opzione che tutti avrebbero dovuto, nell’unico interesse della categoria, quantomeno tentare di ottenere. In subordine, visto anche che la convenzione in discussione conferma la natura libero professionale dell’incarico, non resta che cercare di salvare il salvabile, anche alla luce delle incertezze politiche e della possibile riduzione delle fasce di reperibilità, integrando la disciplina vigente con un volume certo di attività, il cd carico blindato e con quelle tutele compatibili con la tipologia del rapporto, conservando gelosamente le due leggi a tutela dell’incarico nonche i compensi e i rimborsi spese stabiliti con il DM 8 maggio 2008.
Tutto il resto, sono chiacchiere da Feriae Augusti ......
mauro