da Mauro Cavoli:TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE E .......INCOMPATIBILMENTE
La proposta di convenzione in corso di discussione, prevede incompatibilità “tombali” che escludono qualsiasi possibilità, per il medico fiscale inserito nelle liste ad esaurimento, poter intrattenere altri rapporti, anche precari, sia con contratti di lavoro subordinato con qualsiasi datore che in convenzione con il SSN.
La motivazione addotta per giustificare tali pesanti incompatibilità, è che si tratta di “incompatibilità legata alla funzione esercitata” quindi, “A prescindere” senza la possibilità, dunque, di un eventuale alleggerimento.
Questa interpretazione potrebbe trovare un parallelo nell’attività dei giudici in una norma del Codice di Procedura Penale e, precisamente, nell’articolo 34, che recita:
“Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi.....”
L’incompatibilità alla funzione, è assoluta e non si affievolisce. Si è incompatibili, punto e basta. Ma solo quel giudice, non tutti i giudici…
Infatti, secondo il Codice, non ci si può trovare di fronte ad una incompatibilità “A prescindere”, legata alla funzione esercitata, ma la stessa necessita di una giustificazione, in questo caso al solo fine di una imparzialità di giudizio (non è incompatibile qualsiasi giudice, ma solo quello che ha pronunciato o concorso a pronunciare la sentenza di un grado del procedimento, anche se dovesse avere un incarico part time o provvisorio).
Ritenere, invece, che è incompatibile, “A prescindere”, qualsiasi medico convenzionato con il SSN o con qualsiasi altra tipologia lavorativa senza che vi sia alcun impedimento logico o rischio di qualsiasi genere legato alla funzione esercitata di medico fiscale libero professionale, ma solo perchè intrattiene un altro rapporto di lavoro, forse potrebbe creare qualche problemino.
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, docet..... in quanto non esiste una norma di legge o di regolamento, come per i rapporti con il SSN, che vieta due rapporti convenzionali con lo stesso SSN (legge 412/91).
Nello stesso tempo, non trova giustificazione un forte inasprimento delle incompatibilità motivato dal fatto che la convenzione preveda un rapporto “Più robusto” o, come spesso viene ripetuto, “Fidelizzato”, rispetto a quello attuale, in quanto basta leggersi l’articolato e scoprire che l’incarico resta libero professionale (o convenzionato libero professionale che è la stessa cosa) e, anzi, a differenza di oggi, non è previsto a tempo indeterminato fino ad esaurimento della lista ma per la sola durata della convenzione e sottoposto, di volta in volta, ad eventuali rinnovi, i compensi e i rimborsi spese sono vistosamente inferiori e offensivi se rapportati al carico di lavoro previsto e non vi è nessuna tutela in più a carico del committente, ma le poche previste, ivi compresi i permessi sindacali retribuiti, sono soltanto delle partite di giro ottenute sottraendo risorse per i compensi o già previste dall’ENPAM anche nella disciplina vigente per gli iscritti al Fondo B della Libera Professione.
Alla luce delle precisazioni autorevoli sulla incompatibilità legata alla funzione esercitata o giustificata da un rapporto fidelizzato, la seguente incompatibilità che ritroviamo nelle proposte di convenzione, dovrebbe interessare, a differenza di oggi, quindi, qualsiasi tipologia di rapporto intrattenuto dal medico fiscale:
“E’ incompatibile il medico che si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge o regolamento o di contratto di lavoro”
Proviamo ad esaminare quali sono le norme di legge o di regolamento che potrebbero essere causa di incompatibilità e quali, se vi sono, altre categorie di medici eventualmente interessate oltre quelle già specificate nelle proposte di convenzione.
La norma di legge sulle incompatibilità che riguarda direttamente i medici fiscali, è il Dlgs 25 maggio 2017, n.75, che recita:
“L’atto di indirizzo stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie”.
L’atto di indirizzo, emanato con il DM 2 agosto 2017, cioè il regolamento di esecuzione del Dlgs 75/2017, al punto 2.2, lettera g), prevede:
g) la convenzione disciplina i criteri e i casi di incompatibilità, anche in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie;
è abbastanza agevole, quindi, dedurre che uno degli elementi principali per la individuazione delle eventuali incompatibilità, è la funzione di certificazione di malattia.
La FNOMCeO, proprio di recente, a settembre 2018, ha prodotto uno studio aggiornato con le ultime disposizioni normative, chiarendo diversi aspetti delle problematiche relative alle funzioni di certificazione delle malattie.
Ricorda la Federazione, che “la legge prevede che per poter emettere certificati il medico deve essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria, dell’abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione al rispettivo albo professionale.
Il certificato di malattia va richiesto al medico che effettua la prestazione sanitaria e che ha accertato la situazione di incapacità temporanea: quello stesso medico, definito “curante”, se lo redige in modalità telematica, procede ad inviarlo, direttamente o per l’interposizione dei Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR); nel caso in cui vi sia l’impossibilità di spedizione telematica, vi è comunque la possibilità di compilare il certificato di malattia in forma cartacea.
Risulta evidente, quindi, che il certificato di malattia può essere rilasciato anche da un medico libero professionista. Il curante libero professionista, infatti, è tenuto a rilasciare i certificati di malattia: se sceglie di inviarli in modalità telematica utilizza, per spedirli, le stesse credenziali che usa per la spedizione dei dati per il 730 precompilato.
Nessuna esclusione è, quindi, formalmente prevista, non esistendo, però, per i medici liberi professionisti alcuna specifica sanzione per il mancato utilizzo della modalità telematica, come espressamente previsto dalla circolare n. 2 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.
E bene ricordare, però, che in caso di assenza superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo la seconda assenza per malattia nello stesso anno solare, il certificato potrà essere rilasciato esclusivamente da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.
Il Codice Deontologico in vigore all’art. 24, recita: “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.
In base a tali enunciati, la certificazione è non solo una prerogativa di chi è iscritto agli albi professionali, ma anche un obbligo deontologico. Il medico, dunque, non può rifiutare la consegna diretta al suo paziente di un certificato relativo al suo stato di salute e ciò indipendentemente dal fatto che il certificato richiesto sia uno di quelli dovuti ai sensi delle varie convenzioni (es. medicina generale)”.
Ricordato ciò, bisogna aggiungere che per quanto riguarda gli appartenenti alle forze armate, ai corpi armati dello Stato e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come specificato con il messaggio 2109/19, il certificato di malattia viene rilasciato in forma cartacea, senza quindi neanche avere necessità, il medico libero professionista, delle credenziali per l’invio telematico.
Inoltre, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 2018, all’art.35 - Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici – comma 1, recita:
1“Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici...”
E al comma 9 e seguenti, continua:
9.“L’assenza per i permessi di cui al comma 1, è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
10.“L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura”.
11.”Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10 del presente articolo”.
Quindi, ad esempio, il dipendente in malattia che si deve allontanare dal domicilio per effettuare terapie od esami diagnostici, in caso di assenza a visita fiscale, è giustificato dalla attestazione di presenza (e perche no, anche dalla attestazione di malattia) prevista ai commi precedenti che può essere rilasciata anche da un medico privato, cioè libero professionista, che a sua volta potrebbe esercitare anche la funzione di medico di controllo!!!
Un esempio tipico è quello del dentista, ma che potrebbe riguardare qualsiasi medico libero professionista, che può rilasciare attestazione malattia per un ascesso e/o attestazione di presenza c/o il suo studio del lavoratore al quale sta curando la carie.
Né, del resto, troverebbe giustificazione affermare che l’attività libero professionale viene svolta saltuariamente o nei “ritagli di tempo”, quindi le probabilità di rilasciare attestazioni di malattia o giustificazioni sarebbero molto remote, perché anche il medico di continuità assistenziale potrebbe ugualmente obiettare che rilascia certificati di malattia ad ogni “Morte di Papa!!!!” o, addirittura, ci sono medici che nello svolgimento delle loro attività non è proprio previsto il rilascio di certificazioni di malattia (si pensi, ad esempio, ai medici della medicina dei servizi addetti alle vaccinazioni o ai prelievi o ai medici di emergenza territoriale).
Sulla base delle norme di legge, regolamentari e del Codice Deontologico ricordate inerenti il rilascio di certificazione di malattia, nonche delle attività che il medico libero professionista è tenuto ad effettuare per attestare la presenza per terapie o esami diagnostici del dipendente in malattia, così come stabilito anche dall’art.55 septies, comma 5ter, Dlgs, 30 marzo 2001, n.165, almeno che non si voglia incorrere in una grossolana omissione generando una palese e ingiustificata disparità di trattamento che potrebbe causare ben altre spiacevoli problematiche, si può ragionevolmente affermare che l’incompatibilità per i medici libero professionisti, indipendentemente che rilascino o meno certificazione di malattia, dovrà essere considerata, al pari di quelle previste per i medici convenzionati con il SSN o con altre tipologie di rapporto, legata alla funzione esercitata, quindi “A prescindere”.
Alla fine della fiera, resi incompatibili tutti i medici con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato o convenzionale con il SSN, anche se non c’azzeccano nulla con la funzione di certificazione di malattia o la svolgono in altri lidi e tutti i medici liberi professionisti(ortopedici,dentisti,agopuntori,cardiologi,ecografisti,ecc.) incompatibili come i precedenti, ai quali si dovranno aggiungere, necessariamente, gli incompatibili per conflitto di interesse di cui parleremo in altra puntata (nella bozza di DM del 2007, il committente aveva proposto, a proposito di conflitto di interessi, l’applicazione ai medici fiscali di alcuni articoli del Codice di Procedura Civile, quindi, se confermate, anche in questo caso ne vedremo delle belle),ecc. le liste ad esaurimento saranno....... esaurite e tuteleranno i pochi intimi rimasti, ma solo fino al primo rinnovo della convenzione, dato che gli eventuali nuovi medici incaricati non avranno alcun diritto. Neanche gli emendamenti killer avrebbero potuto tanto.
Per quanto sopra ricordato, trattandosi di incompatibilità alla funzione esercitata appare fantasioso, nonche contraddittorio (probabilmente, allora, le incompatibilità le avrà chieste Babbo Natale!!), chiedere di affievolire le incompatibilità per coloro che garantiscono la disponibilità in una sola fascia, oppure accettare incompatibilità tombali solo in cambio di tutele e reddito adeguato.
Se l’incompatibilità è legata alla funzione da svolgere, non si può affievolire né se si optasse per un part time nè se venisse riconosciuto un rapporto simile a quello dei braccianti agricoli stagionali, con tutto il rispetto e la simpatia per questa categoria di lavoratori.
Anche ai medici di controllo che svolgono altre attività libero professionali, dovrà esse concesso, al pari degli altri medici, un periodo di tempo, sebbene più breve, per cessare l’attività, conditio sine qua non per poter accettare l’incarico convenzionale.
Dal film “I soliti ignoti”: il Principe: “Dunque un modo per aprire la cassaforte è quello della dinamite. Sistema che usava il famoso fu Cimin.
- Tiberio: Fu Chi Min? Chi è, un cinese?
- il Principe: “Ma che cinese! Veneziano era! 'Fu' sarebbe che morì, Cimin è il cognome, no?! ”
mauro