INCARICO A TEMPO INDETERMINATO, PER LA DURATA DELLA CONVENZIONE O COME NELLA LEGGENDA DI SAMARCANDA?
Le liste speciali sono state costituite ai sensi dell’articolo 5, comma 12, decreto legge 13 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, che recita: “Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro”.
Con decreto ministeriale 18 aprile 1996, emanato ai sensi del comma 13 di cui alla norma precedente, le liste sono state riorganizzate e sono stati conferiti, ai medici utilmente collocati in graduatoria, gli incarichi per la durata della disciplina emanata con il decreto ministeriale.
Con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, fino all'eventuale diversa disciplina della materia, sono stati confermati i medici inseriti nelle liste speciali costituite ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1996 ed esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Con il decreto ministeriale 8 maggio 2008, la disciplina emanata con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 è stata, ad eccezione dei compensi, integralmente reiterata, quindi, di conseguenza, sono state confermate anche le liste esistenti, quindi gli incarichi.
Con l’articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, le liste istituite ai sensi dell’articolo 5, comma 12, legge 638/83, formate da medici ai quali possono fare ricorso INPS e datori di lavoro per l’effettuazione delle visite fiscali, sono state trasformate in liste ad esaurimento. Successivamente, con la legge 147/2013, è stato stabilito che INPS deve avvalersi, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento.
E’ abbastanza agevole, quindi, ammettere, in base al combinato disposto delle norme sopra ricordate, che l’incarico conferito ai medici fiscali, di cui INPS deve avvalersi in via prioritaria, non ha una “scadenza” se non quella determinata dalla permanenza nella lista ad esaurimento.
L’articolo 55 septies, comma 2bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 prevede che “Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni” e che “Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia ecc.”
Da ricordare, semmai ce ne fosse bisogno, che la norma avanti citata è una norma di rango primario e che, con la sottoscrizione della convenzione ivi prevista, viene rimodulata la disciplina vigente.
In alcune proposte di convenzione pubblicate, si legge che: “E’ previsto l’accesso diretto a tempo indeterminato, senza partecipazione a graduatorie , dei medici della lista ad esaurimento”, ma non all’incarico, bensì all’ACN (che poi non esiste in quanto l’atto di indirizzo prevede una convenzione in forma di ACN che non è un ACN, ma questo è un altro discorso!!), tanto è vero che la norma è inserita nell’articolo avente titolo “Accesso all’ACN”. Tale previsione, inoltre, è confermata e meglio specificata nel passaggio successivo in cui si legge: “Detto incarico viene mantenuto per tutta la durata della convenzione e per i successivi rinnovi, preceduti dall’adozione di un nuovo atto di indirizzo”.
E’ come se i medici di assistenza primaria, continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale, ecc, ricevessero il conferimento dell’incarico con indicato che lo stesso viene mantenuto per tutta la durata della convenzione e per i successivi rinnovi...... Si alzerebbero le barricate sotto il Ministero della Salute, della SISAC e della Presidenza del Consiglio. Un conto è la durata dell’incarico che deve essere a tempo indeterminato, e nel caso dei medici fiscali, fino alla permanenza nella lista ad esaurimento, altra è la durata della convenzione con la quale aggiornare la parte economica e normativa e che, di norma, è triennale/quadriennale.
Legare la durata dell’incarico, quindi anche della “Priorità” a quella della convenzione, fermo restando che non si tratta di tempo indeterminato, significa mettere nelle mani della controparte le sorti dell’incarico, in quanto potrebbe facilmente influenzare il “decisore politico” in occasione di ogni scadenza triennale, sia sul contenuto dell’atto di indirizzo successivo che guida il rinnovo della convenzione, ricordando che è un atto amministrativo emanato con DM dal Ministro del Lavoro, che nella modifica della norma di rango primario (il Dlgs).
Tra l’altro, anche il passaggio che recita “L’ACN prevede in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, in particolare art.4,comma 10 bis del decreto legge 31 agosto 2013,n°101, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,n°125 ed art. 1 ,comma 340 legge 27 dicembre 2013 n°147, per i medici fiscali, un’attività convenzionale coordinata e continuativa a tempo indeterminato per tutte le funzioni ...” rischia di risultare fuorviante e confusionario in quanto l’articolo 4, comma 10bis .... non prevede nè presuppone un’attività coordinata e continuativa a tempo indeterminato per tutti i medici fiscali, ma la permanenza, fino ad esaurimento della lista, dei soli medici ivi inseriti in possesso dei requisiti previsti dalla legge citata.
Almeno che, come riferito da parte del committente, non si voglia estendere successivamente il contenuto della convenzione, quindi, forse, anche il tempo “indeterminato”, ad altre categorie di sanitari che altrimenti non ne avrebbero titolo...... allora il discorso filerebbe
A questo punto però, se fosse realizzita tale previsione, bisognerebbe riscrivere completamente l’articolato per tutelare, in primis, i medici fiscali, unici titolari del diritto che risulterebbero, invece, fortemente penalizzati da una formulazione poco chiara.
Un conto affermare che l’incarico viene conferito al medico fiscale a tempo indeterminato fino ad esaurimento della lista in forza della sua iscrizione nella lista ad esaurimento, quindi tutelando un diritto soggettivo difficilmente alienabile e che il suddetto incarico sarà regolamentato dall’ACN.......... altro è sostenere che l’incarico viene mantenuto per tutta la durata della convenzione e per i successivi rinnovi........o utilizzare il richiamo al blocca liste per cercare di “estendere” la tutela ad altre categorie.
Per quanto sopra ricordato, quindi, si dovrebbe andare incontro al conferimento dell’incarico fino alla durata della convenzione, demandando il suo (eventuale) rinnovo alla stipula di un nuovo accordo, fermo restando le disposizioni che saranno contenute nel nuovo atto di indirizzo, ricordando che per la sua emanazione le OOSS sono soltanto “sentite” senza avere alcun potere decisionale o di veto, o le eventuali modifiche che potrebbero essere apportate alla norma di rango primario (vedi emendamenti presentati). Non sembra esserci, quindi, alcuna certezza normativa del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato, legato alla permanenza nella lista ad esaurimento.
Inoltre, quanto previsto dal vigente atto di indirizzo “La convenzione ha durata triennale e rimane comunque in vigore fino alla successiva convenzione, da stipulare, previa adozione di un nuovo atto di indirizzo fermo restando il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-bis....” confermato solo in parte nella proposta di convenzione (in questa è assente il periodo riguardante il “ prioritario ricorso dei medici della lista ad esaurimento”), sembrerebbe ulteriormente confermare che l’incarico non è a tempo indeterminato in considerazione della iscrizione nella lista ad esaurimento, ma necessita di volta in volta di successivi rinnovi, esattamente come accadeva con i decreti del 1996 e del 2000 prima della emanazione del blocca liste, che in questo modo, riportando l’orologio indietro di 23 anni, verrebbe “aggirato e depotenziato” (Sicuramente una tale formulazione dell’atto di indirizzo, non può che essere stata “suggerita” da chi non vedeva con favore una definitiva stabilizzazione dei medici fiscali).
Se la proposta della controparte dovesse confermare tale impostazione, a tutela dei medici fiscali, occorrerebbe necessariamente riscrivere tutto l’articolato.
La vicenda ricorda la leggenda che narra della morte la quale aspettava il cavaliere a Samarcanda.....
C'era una volta un uomo che non voleva morire. Era un uomo di Isfahan. E una sera quest'uomo vide la Morte che lo aspettava seduta sulla soglia di casa. "Cosa vuoi da me?" gridò l'uomo.
E la Morte: "Sono venuta a...".
L'uomo non le lasciò completare la frase, saltò su un cavallo veloce e a briglia sciolta fuggì in direzione di Samarcanda. Galoppò due giorni e due notti, senza fermarsi mai e all'alba del terzo giorno giunse a Samarcanda. Qui, sicuro che la Morte avesse perso le sue tracce, scese da cavallo e si mise a cercare un alloggio.
Ma quando entrò in camera trovò la Morte che lo aspettava seduta sul letto.
La Morte si alzò, gli andò incontro e disse: "Sono felice che tu sia arrivato e in tempo, temevo che ci perdessimo, che tu andassi da un'altra parte o che tu arrivassi in ritardo. A Isfahan non mi hai lasciata parlare. Ero venuta per avvisarti che ti davo appuntamento all'alba del terzo giorno nella camera di questo albergo, qui a Samarcanda".
mauro