PROVIAMO AD USARE IL BUON SENSO
Il TAR del Lazio dovrà pronunciarsi sul ricorso promosso da una importante Organizzazione Sindacale del pubblico impiego avverso il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n.206, per quanto concerne la individuazione delle fasce orarie di reperibilità al fine di una armonizzazione con quelle previste per i dipendenti privati, armonizzazione che, come noto, non è avvenuta, lasciando invariate le fasce per i dipendenti pubblici dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Su tale evidente disparità di trattamento, continua la nota sindacale, ingiustificata dopo la costituzione di un unico polo della medicina fiscale, si chiede anche di rimettere gli Atti alla Corte Costituzionale per verificare se sussitono, tra l’altro, profili di incostituzionalità.
Lo stesso Consiglio di Stato, nel rilasciare il parere sul decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n.206 aveva così concluso: “La Sezione, pertanto, ritiene necessario invitare l'Amministrazione a procedere, con le modalità ritenute più opportune, all’armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità fra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato, in base a quanto esplicitamente previsto dalla normativa di delega di cui al richiamato art. 55 septies, comma 5 bis del d. lgs. n. 165 del 2001.
Naturalmente l’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni, essendo stato emanato il 2 agosto 2017, quindi in data antecedente la emanazione del decreto ministeriale 206/2017, non potendo prevedere il fallimento della armonizzazione delle fasce, aveva individuato, in via principale, una struttura del compenso “prevedendo un'indennita' oraria base di disponibilita' e maggiorazioni proporzionate al numero di visite di controllo domiciliari e ambulatoriali”.
Ed ancora, alla lettera a), recita: “La convenzione prevede un rapporto convenzionale su base oraria e individua il monte ore di impegno settimanale, tra un minimo ed un massimo, ricadente nelle fasce di reperibilità stabilite per l’effettuazione di visite mediche di controllo”.
Non prevede nè presuppone, il combinato disposto delle due norme sopra citate, che il pagamento della disponibilità oraria resti immutato nel tempo, ma lo stesso è in relazione alle fasce di reperibilità stabilite per l’effettuazione delle visite.
In una situazione dinamica come quella attuale, non conoscendo esattamente quali saranno le fasce di reperibilità definitive per entrambi le categorie di lavoratori, ma tutto lascia supporre che saranno unificate in 4 ore giornaliere, anche per la difficoltà tecnica e non solo politico sindacale di andare a modificare i CCNL di tutte le categorie dei dipendenti privati che, tra l’altro, incontrerebbe la resistenza di milioni di lavoratori visto che, tra le varie categorie, il tasso di assenteismo è ormai consolidato su livelli bassi (erano contrari ad un allargamento delle fasce perfino i datori di lavoro per evitare inutili conflitti), risulta assai pericoloso prevedere un compenso per la disponibilità oraria, addirittura di 38/h settimanali.
Al di là della misura del compenso per la disponibilità, volutamente e furbescamente indicata al ribasso da parte del committente (nulla da obiettare, fa il suo lavoro) e che si potrebbe ulteriormente contrarre (gravissimo errore strategico e grande favore al committente quello di abbandonare i compensi e rimborsi spese previsti dal DM del 2008, “dimenticando” la legge su l’equo compenso), visto il chiarimento sulla entità delle risorse disponibili, oltre ad essere offensivo per dei professionisti ultracinquantenni (è di qualche giorno fa la polemica sui compensi a dei giovani medici, da cliniche convenzionate, che si attestavano tra 12 euro/h e 15 euro/h lordi, gli stessi riconosciuti alle colf nelle grandi città.) obbligherebbe il medico ad essere a disposizione del committente per otto ore al giorno.
I medici operanti nelle sedi medio piccole, che rappresentano ca l’80% del totale, anche dopo la epurazione mirata degli incompatibili, difficilmente potranno effettuare, nel solo territorio assegnato, un numero di visite tali da giustificare il pagamento di una disponibilità per 38/h sett.
La controparte ha chiarito, semmai ce ne fosse stato bisogno, che le liste sono provinciali(prima si afferma che la vigente disciplina è pessima, poi la si evoca per il pericolo di asfaltare la provincia!!), quindi, una volta esaurita la scorta di visite disponibili (per coprire una disponibilità di 38/h settimanali, considerando 1 visita/h, occorre garantire un carico di lavoro di ca 170 visite/mese, almeno che la matematica non sia diventata disciplina opinabile), ci si dovrà obbligatoriamente spostare sull’intero territorio provinciale per completare il numero di visite da effettuare.
Oppure qualcuno pensa davvero che si verrà comunque pagati per starsene comodamente sul divano, tanto per fare ricorso ad una espressione più volte ripetuta dai detrattori del reddito di cittadinanza?
Ma c’è di più, purtroppo. Nel caso in cui, come ragionevolmente si prevede, le fasce saranno di quattro ore giornaliere, con il pagamento della disponibilità di 38/h settimanali, nonostante la dipartita degli incompatibili, gli esuberi schizzerebbero comunque alle stelle, anche perchè il numero delle visite è direttamente proporzionale, con il sistema misto, al numero di ore di disponibilità.
Inoltre, piove sul bagnato, perchè quando entrerà a regime il data mining per i dipendenti pubblici (per i privati ci sono voluti ca 3 anni) si potrebbe assistere ad un’ulteriore contrazione delle visite, come già avvenuto nel 2013, giustificata in quanto l’assenteismo dei pubblici potrà essere tenuto sotto controllo con visite “mirate” come accaduto per i privati.
Una persona con un QI nella media, non quello del prof. Zichichi o del prof. Rubbia, ma è sufficiente anche quello del rag. Fantozzi, capirebbe da sola che l’unica strada per non cadere nella trappola è ricorrere al carico blindato lasciando perdere l’indennità di disponibilità e il sistema misto. Una volta stabilito il numero di visite non inferiore a 90 per ciascun medico, non perchè 90 sia un numero della cabala, ma soltanto perchè la consistenza numerica dei sanitari è stata costruita, ai sensi del DM 18 aprile 1996, in base al carico di lavoro ivi previsto di 21 visite/sett. e la disponibilità di 4 ore/die, anche se dovessero modificare le fasce e/o calibrare le visite, si resterebbe al riparo da diverse manipolazione che sicuramente arriveranno puntuali, come già accaduto nel recente passato (nella vigente disciplina non è previsto il carico blindato che poteva essere l’ancora di salvezza nel 2013), più facilmente realizzabili con un pagamento a disponibilità, ma soprattutto si avrebbe la CERTEZZA di continuare ad avere, anche in futuro, un reddito dignitoso per dei professionisti e maggiore sicurezza del mantenimento dell’incarico.
Si è convinti, erroneamente, che “prevedendo un'indennita' oraria base di disponibilita' e maggiorazioni proporzionate al numero di visite di controllo domiciliari” in un contrattino generico libero professionale (di recente è stato coniato il termine “convenzione libero professionale” che tradotto significa rapporto libero professionale generico), si avrebbero maggiori garanzie, ma è vero esattamente il contrario, sicuramente per i medici fiscali.
Del resto, ormai sembra sia sufficientemente chiaro, tenendo conto delle dichiarazione di parte datoriale, che il contenuto della convenzione sarà esteso anche ai medici esterni e il carico blindato, favorevole solo ai medici fiscali, comprometterebbe questo piano anche e soprattutto in termini di blindatura delle risorse che non potranno essere distratte per altri scopi.
Dal film “Un turco napoletano”, il Principe avrebbe detto: “Don Pasquale, e voi che cosa ne pensate di questa pensata?”
mauro