PRECISAZIONE SU L’EQUO COMPENSO E TARIFFARIO MINIMO


Con riferimento al post precedente “te lo do io l’equo compenso” che sembra non sia stato gradito a coloro che vogliono obbligare a tutti i costi i medici fiscali ad essere disponibili 38/h settimanali con “saldi di fine stagione” e cercare argomentazioni lunari per affossare il carico blindato, tirando fuori dal cilindro interpretazioni sulla normativa riportata alquanto imbarazzanti, forse è opportuno fare, anche se inutili, vista la semplicità dell’argomento, alcune precisazioni.
Il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, ha stabilito i compensi per l’espletamento delle attività previste dalla disciplina emanata ai sensi della legge 638/83, facendo riferimento al DPR 17 febbraio 1992 recante “Tariffa minima degli onorari per le prestazioni medico chirurgiche”, ovviamente per la parte applicabile alla disciplina stessa.
E’ utile ricordare che l’istruttoria per la emanazione del decreto ministeriale, prevede il nulla osta sia dell’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro che di quello della Salute. Terminata l’istruttoria, il decreto, firmato dai Ministri, viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e, solo dopo aver superato tutti i controlli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Sicuramente, nella filiera ricordata non ci sono persone competenti come i tanti “esperti” in circolazione, quindi, può darsi che  sia sfuggita qualche norma, …………… ma può anche succedere
Presupponiamo, invece, per assurdo, che il personale degli uffici legislativi dei ministeri e della Corte dei Conti, abbia un minimo di conoscenze sulla normativa  e abbia ritenuto corretto il riferimento al DPR 17 febbraio 1992…
La disciplina emanata con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000, non prevedeva che al medico venisse riconosciuta l’indennità di disponibilità né che il rimborso chilometrico venisse  conteggiato dalla sua abitazione, onde per cui non era possibile applicare, alla disciplina allora in vigore, quelle parti del DPR 17 febbraio 1992 come la disponibilità oraria e il supplemento del 50% del compenso per visite superiori ai 10 km dall’abitazione del medico (i km venivano conteggiati dalla sede).
Il decreto ministeriale 8 maggio 2008, anche questo sottoposto al controllo degli uffici legislativi di due ministeri e della Corte dei Conti (gli incompetenti di cui sopra), ha potuto solo reiterare la disciplina emanata con il DM 12 ottobre 2000 (quindi senza disponibilità oraria e senza conteggio dei km dall’abitazione del medico)provvedendo ad aggiornare i compensistabiliti con il decreto precedente del 2000 che faceva riferimento al DPR 17 febbraio 1992, nonostante questo nel 2006 fosse stato abrogato.
Bisogna dare atto che è stato grazie soprattutto al lavoro svolto dal Presidente di un sindacato storico dei medici fiscali, che si sono potuti ottenere i compensi calcolati in base alla norma anche se abrogata e rimborsi spese decorosi, ivi compreso il conteggio dei km dall’abitazione del medico.
Adesso che la convenzione in discussione prevede, invece, il riconoscimento, meglio dire l’obbligo per il medico fiscale di essere disponibile 38/h settimanali, si è posto il problema di come calcolare l’indennità di disponibilità e, la strada più favorevole ai medici (non al committente), conti alla mano, è  fare riferimento ancora alla tariffa minima (ormai solo di riferimento) aggiornata in base all’indice ISTAT.
Che il DM 8 maggio 2008 non sia stato mai digerito dal committente (lo stesso dicasi anche per alcuni rappresentanti che prima lo hanno osteggiato e poi se ne sono attribuiti il merito), così come il blocca liste e la priorità, ne sono a conoscenza anche gli omini verdi su Marte, quindi, per questo motivo si deve essere “solidali” e remare contro i medici e a favore del committente?
Non è previsto da nessuna norma, come ricordato, che la disponibilità debba essere così esagerata anche perché questo comporta, con le risorse a disposizione, un compenso ridicolo. Almeno che, non abbiano ragione coloro che affermano che le 38/h serviranno da base per la convenzione dei medici esterni (allora il conto torna) con buona pace per i medici fiscali.
Chi proporrà ai medici fiscali che rischieranno di percepire per 38/h settimanali lo stesso compenso di una cameriera ai piani, con tutto il rispetto per queste lavoratrici?
O dopo ci sarà il classico scaricabarile e la colpa sarà del destino “cinico e baro” che segue i medici fiscali da oltre 30 anni?
Inoltre, ca la bufala o come si dice più elegantemente oggi “fake news”, che il DPR 17 febbraio 1992 non è applicabile e non è mai stato applicato ai medici incaricati c/o gli Enti Pubblici, si riporta, per comodità di memoria, proprio la circolare INPS 26 maggio 1994, n.162, recante “Esercizio di attivita' libero professionale all'interno delle strutture dell'Istituto” che, tra l’altro, recita:

Si  rammenta  che,  secondo  quanto  previsto dal citato Accordo 1993 l'attivita' professionale dovra' infine  riguardare  unicamente  la disciplina della medicina legale e delle assicurazioni nonche'  le  discipline  specialistiche  svolte nell'ambito  dell'Istituto,  con tassativa esclusione di ogni finalita' terapeutica.
     I compensi per le prestazioni di cui si  tratta  saranno conformi    a  quanto  stabilito dal D.P.R. 17 febbraio 1992, in materia di Tariffe minime nazionali degli onorari.”

Che poi, addirittura, nonostante la legge 4 dicembre 2017, n.172 preveda  espressamente che “la Pubblica Amministrazione garantisce l’equo compenso ai professionisti”, si affermi che i liberi professionisti incaricati nelle PPAA riceveranno un compenso inferiore rispetto ai rapporti con i privati, significa proprio non avere neanche letto la norma e compreso le tutele ivi previste.
Per quanto riguarda, infine, le domande che si sono formulate nel post ca l’applicabilità alla convenzione in discussione delle norme su l’equo compenso e l’esercizio di diritti a tutela della sua corretta applicazione anche a favore dei medici fiscali, appunto domande, le  risposte  si potranno ottenere dagli organismi preposti che dovranno decidere su eventuali ricorsi che gli interessati potrebbero presentare a tutela dei loro stessi diritti.
Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, si informi, ha capito?”
mauro

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