ALLA FACCIA DEL BICARBONATO DI SODIO!!!!!
Risulta presentato, in Commissione Bilancio, al DDL recante “Legge di Bilancio dello Stato per il 2020”, il seguente emendamento da esponenti del gruppo M5S:
NOCERINO, SANTILLO, DELL'OLIO, GUIDOLIN, CAMPAGNA, MATRISCIANO
Dopo l’articolo 55 inserire il seguente:
«Art. 55 bis Assunzione medici INPS
1. Al fine di garantire l’assolvimento delle competenze medico legali attribuite all’INPS, con particolare riguardo a quelle derivanti dai trasferimenti di competenze relative all’invalidità civile di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell’INPS sono incrementate, a decorrere dall’anno 2020, dell’importo corrispondente alla spesa relativa all’assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami bandite ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 189 unità di personale medico.
2. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali; conseguentemente, è autorizzata la rimodulazione della relativa dotazione organica. 2. Per la copertura degli oneri derivanti dalle 189 assunzioni di cui al comma 1, disposte all’esito delle procedure concorsuali, si provvede, a decorrere dal 2020, con 25,1 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all’Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'Istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l’INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.
3. Il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, non opera con riferimento alla quota corrispondente al numero di personale medico assunto presso l’Istituto nazionale della Previdenza Sociale per le finalità e con le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell’articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. A tal fine, le risorse 572 di cui al comma 2 sono destinate ad incrementare gli stanziamenti destinati agli oneri relativi al trattamento economico fondamentale al personale dipendente ed al trattamento economico accessorio dell’area medica, per importi pari, rispettivamente, alla spesa del trattamento economico fondamentale di 189 medici di primo livello ed alla spesa del trattamento economico accessorio medio del medico Inps nell’anno 2018 per 189 medici di primo livello.
4. Per assicurare all’INPS il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile, di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l’INPS è autorizzato a stipulare, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali.
5. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo gestionali e sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L’atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l’individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l’INPS.
6. Agli oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 5 e 6, si provvede mediante assegnazione all’INPS, di 50 milioni di euro per ogni annualità, a decorrere dall’anno 2020.»
Per chi, grazie alla riforma Gentile ha potuto frequentare le scuole elementari, dovrebbe essere agevole comprendere il percorso intrapreso. Al momento, solo al momento, due convenzioni con possibilità di vasi comunicanti dalla seconda verso la prima, per poi giungere, alla figura del medico polivalente.
Il Principe avrebbe detto: “Pasquale, che ti avevo detto, cca nisciuno è fesso!!!”.
mauro