MAMMA, HO PERSO L’INCARICO
Sembra, ma sicuramente non sarà vero, che per tranquillizzare “Er popolo…” sull’emendamento 55.0.99 approvato in Commissione Bilancio del Senato di cui abbiamo dato notizia, venga messa in giro la voce che la norma non riguardi, in nessun modo, i medici fiscali e che la medicina fiscale non rientri tra le attività medico legali previdenziali e assistenziali previste nel testo approvato (probabilmente la medicina fiscale è una branca a sé, che pochi conoscono).
Certo, è strano, veramente strano, che tra i presentatori dell’emendamento approvato figuri un Senatore che durante la discussione di un altro provvedimento normativo, in qualità di Relatore, senza motivazione, abbia respinto un emendamento a favore dei soli medici fiscali che li avrebbe messi definitivamente al riparo da qualsiasi emendamento killer che, puntualmente, neanche dopo 2 mesi, è arrivato.
Se è vero, poi, che qualche furbastro abbia addirittura fatto pressione per non far approvare la precedente proposta a favore dei medici fiscali, gli auguriamo che la coscienza lo faccia dormire tranquillo.
Per carità, ognuno è libero, poi, di credere alle “fregnacce” che gli vengono raccontate, ci mancherebbe altro, cerchiamo, però, sempre con i noiosi pezzi di carta ufficiali, di capirci meglio.
Il Sottosegretario di Stato, Onle Angelo Rughetti, in risposta ad una interrogazione parlamentare presentata dall’Onle Delia Murer, a proposito delle attività del Polo Unico della medicina fiscale, così aveva risposto:
“Come osservato dall'onorevole Murer, l'INPS, con la determinazione presidenziale n. 147 del 12 novembre 2015, ha effettuato una selezione per un contingente di 900 medici, preferibilmente specialisti in medicina legale e in altri settori di interesse per l'Istituto stesso, a cui conferire incarichi di collaborazione professionale.
Le ulteriori esigenze istituzionali richiamate dalla predetta determinazione, con riferimento al costituendo Polo unico, non possono che riguardare unicamente le attività di istruttoria – che i Centri medico legali (CML) dell'INPS effettuano sulla certificazione di malattia e sui verbali delle visite – e l'espletamento delle visite ambulatoriali in caso di assenza al controllo presso il domicilio” .
Le ulteriori esigenze istituzionali richiamate dalla predetta determinazione, con riferimento al costituendo Polo unico, non possono che riguardare unicamente le attività di istruttoria – che i Centri medico legali (CML) dell'INPS effettuano sulla certificazione di malattia e sui verbali delle visite – e l'espletamento delle visite ambulatoriali in caso di assenza al controllo presso il domicilio” .
Nessuna norma, ad oggi, vieta di potenziare le visite ambulatoriali a scapito dei quelle domiciliari (anzi, questa scelta verrebbe accolta con favore per i risparmi che produrrebbe), soprattutto per le prognosi medio lunghe, progetto, questo, già presentato dal Committente nel 2007 in occasione del rinnovo del decreto ministeriale del 2000; anzi, furono proposte addirittura due tipologie di convenzione: una per le visite domiciliari e l’altra, riservata agli specialisti, per quelle ambulatoriali.
A seguito della risposta del Sottosegretario fu subito suggerito, anche da queste pagine, di far inserire nell’atto di indirizzo anche l’attività istruttoria ma, come è facilmente intuibile, gli “amici” dei medici fiscali si opposero.
Lo stesso decreto legislativo 75/2017, quindi norma di rango primario, all’articolo 18, comma 2, recita:
“Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale”
Si parla, quindi, in maniera generica, di “medici di medicina fiscale”, che non sono esclusivamente i medici inseriti nelle liste per i quali, però, sempre la stessa norma, recita che le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso dei medici delle liste ad esaurimento anche per l’espletamento delle attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni.
Il problema, però, è che esiste nel diritto il cd “criterio cronologico” che afferma: “Quando due provvedimenti entrano in conflitto e appartengono allo stesso rango (come nel caso nostro, decreto legislativo e legge di Bilancio), prevale quella emanata successivamente. E’ il caso, ad esempio, di 2 leggi contrastanti: prevale quella più recente.
Quindi, sarebbe del tutto regolare che INPS, come previsto dall’emendamento 55.0.99 approvato, assegnasse le attività ai medici convenzionati ivi previsti.
Naturalmente, per lo svolgimento delle attività medico legali da parte dei medici convenzionati a seguito dell’emendamento, che comunque rientrano a pieno titolo tra quelle previste dal Polo Unico, verrebbero utilizzate (anche) le risorse assegnate sia con l’articolo 22 del citato decreto legislativo 75/2017 che quelle iscritte in bilancio INPS.
Tra l’altro, il percorso sarebbe semplificato, visto che la stessa convenzione in discussione dei medici fiscali prevede chiaramente, una volta sottoscritta, che non è “necessario procedere ad addendum e revisioni della convenzione in caso di provvedimenti normativi che di fatto modificano il contenuto di singole parti della convenzione stessa in modo chiaro e univoco e pertanto sono immediatamente applicabili”.
Inoltre, sempre l’emendamento 55.0.99, prevede che il rapporto convenzionale ivi previsto, deve tenere conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS. E quali sono le altre tipologie di medici che operano c/o INPS? I medici fiscali, ovviamente.
Si avranno, quindi, due convenzioni pressoche sovrapponibili: una con i medici convenzionati in base alla norma introdotta dall’emendamento 55.0.99 che svolgeranno anche attività di medicina fiscale con le risorse oggi destinate alle visite fiscali, l’altra con i medici fiscali convenzionati con la convenzione in discussione.
Non è che occorra avere le capacità del Prof. Zichichi per intuire che questo è il primo passo per arrivare ad una convenzione unica con un’unica figura professionale (il mai superato medico polivalente), caso mai lasciando ai medici fiscali delle liste ad esaurimento, come già proposto nel 2007, le sole visite domiciliari da effettuare principalmente su richiesta di datori di lavoro privati (per quelli pubblici e d’ufficio parte delle risorse saranno evaporate), in giorni e orari non appetibili per nessuno (sabato, domenica, Natale, Pasqua, Ferragosto, ecc).
A questo punto, il successo sbandierato da alcuni di aver inserito l’incofferibilità per i medici esterni, suona come la più classica delle vittorie di Pirro.
Qualcuno pensa anche che, l’aver inserito un compenso fisso mensile lo metta a riparo da qualsiasi evento avverso (non mi assegnano le visite e mi pagano lo stesso), anche dalla emanazione di norme di legge o regolamentari. Beata gioventù!!!!
Del resto, basterà emanare due atti di indirizzo “gemelli”, previsti sia dal decreto legislativo 75/20017 che dalla norma introdotta con l’emendamento 55.0.99 (è bene anche ricordare che per la emanazione dell’atto di indirizzo per i medici esterni, saranno sentite esclusivamente le OOSS rappresentative di questa categoria e non quelle rappresentative dei medici fiscali) e les jeux sont faits. Rien ne va plus, pour les medecins fiscalistes.
Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, si informi, ha capito?”
mauro