TE LO DO IO IL TEMPO INDETERMINATO!!!!
Potevamo stupirvi con degli effetti speciali o con i soliti “Proclami salottieri”, invece, come tutti i post pubblicati, continuiamo a stupire e proclamare semplicemente facendo riferimento a norme, circolari, sentenze, ecc, cioè tutti quei DOCUMENTI UFFICIALI che vengono pubblicati e chiunque può consultare e confrontare con quanto viene scritto nel “salotto”(c’è anche chi passa le giornate per cercare di convincere che anche i documenti ufficiali non hanno valore e che la Gazzetta Ufficiale, anche se riportasse la firma autografa del Presidente Mattarella, non è altro che un pezzo di carta).
Si è cercato di ricordare più volte, che l’attuale incarico dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento, conferito in base alla disciplina vigente e grazie alle due norme di legge approvate dal Parlamento, cd “Blocca lista e priorità” è da considerarsi a tempo indeterminato, anzi, ad essere proprio pignoli, ad esaurimento.
Con la pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia della sentenza n.13637 del 28 novembre 2019, il TAR del Lazio è intervenuto anche sulla durata dell’incarico dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento, ricordando quanto segue:
“E questa norma di riferimento è costituita proprio da quella che regola il rapporto di lavoro dei ricorrenti e cioè l’art. 4, comma 10 bis del d.l. n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013 stante il quale: “ In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.”
In sostanza si tratta di due rapporti di lavoro differenti uno quello di medico fiscale ex art. 4, comma 10 bis/d.l. n. 101 e l’altro quello di medico legale INPS con rapporto esterno convenzionato di tipo parasubordinato per di più a tempo determinato, rispetto a quello di cui sono titolari gli interessati che si pone invece come rapporto a tempo indeterminato”.
Quindi, appare agevole comprendere che i medici inseriti nelle liste ad esaurimento sono già titolari, dal 2013, di un incarico a tempo indeterminato ed è del tutto inutile cercare di imbonire “Er popolo…” con le varie supercazzole che il tempo indeterminato lo si potrà ottenere esclusivamente sottoscrivendo la convenzione in discussione.
Anzi, al contrario, la convenzione in discussione non conferma la continuità a tempo indeterminato del rapporto prevista dalle due leggi in vigore e ben specificata dal TAR, ma non essendo un “continuum” ne instaura uno ex novo limitandone la durata a quella della convenzione stessa, prevedendone il rinnovo; tanto è vero che questo delicato e fondamentale passaggio è stato inserito nel titolo recante “Accesso all’ACN”. Recita la convenzione:
1. In ottemperanza all’art. 4 comma 10 bis del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, e in accordo al D.Lgs. 75/2017 e all’Atto di Indirizzo di cui al DM del 2.08.2017 (G.U. 30.09.2017), è previsto l’accesso diretto, a domanda, senza partecipazione a procedure selettive e a tempo indeterminato, dei medici della lista ad esaurimento nelle loro sedi provinciali di appartenenza, salvo l’insorgenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al successivo articolo 13. Detto incarico viene mantenuto per tutta la durata della convenzione e per i successivi rinnovi.
E, l’articolo 2, recante “Campo di applicazione e durata dell’accordo”, comma 2, recita:
2. L’ACN prevede, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, in particolare art.4,comma 10 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 ed art. 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per i medici fiscali, un’attività convenzionale a tempo indeterminato, per tutte le funzioni di accertamento medico legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori, ivi comprese le attività ambulatoriali per gli assenti a visita domiciliare e le altre attività interne dell’INPS inerenti alle medesime funzioni, come indicato nella lettera c), comma 1, dell'art. 18 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Quindi, è “L’ACN che prevede” “un’attività convenzionale a tempo indeterminato”
Agli stessi medici convenzionati con il SSN, pur non godendo delle tutele previste per i medici fiscali (e pensare che si sono costruiti castelli in aria ripetendo in continuazione che i medici fiscali sono senza tutele), viene conferito un incarico a tempo indeterminato e non, certamente, limitato alla durata della convenzione e rinnovato di volta in volta come prevede la convenzione in discussione.
“Anche se si è a buon punto”, un pensierino di riformulare l’intero articolato della convenzione, prima che sia troppo tardi, forse sarebbe proprio il caso di farlo…… ovviamente, lasciando da parte le supercazzole.
Il Principe avrebbe detto: “Mio caro Pasquale, glielo dici tu o glielo dico io che cca nisciuno è fesso?”
mauro