CAPTATIO BENEVOLENTIAE
La norma di legge sulle incompatibilità che riguarda direttamente i medici fiscali, è contenuta nell’articolo 55septies, comma 2bis, Dlgs 30 marzo 2001, n.165, introdotto dall’articolo 18, Dlgs 25 maggio 2017, n.75, che recita:
“L’atto di indirizzo stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie”.
L’atto di indirizzo, emanato con il DM 2 agosto 2017, cioè il regolamento di esecuzione del Dlgs 75/2017, al punto 2.2, lettera g), prevede:
g) la convenzione disciplina i criteri e i casi di incompatibilità, anche in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie;
quindi, sia la norma di rango primario, il decreto legislativo, che quella di dettaglio, il decreto ministeriale contenente l’atto di indirizzo, fanno riferimento alla certificazione di malattia.
La proposta di convenzione in discussione, a proposito delle incompatibilità, non tiene conto della certificazione di malattia, così come disposto sia dalla norma di rango primario che di dettaglio, ma considera incompatibili tutte quelle attività mediche svolte con contratti di dipendenza o di tipo convenzionale con il SSN, estendendola anche ai rapporti precari includendo tra gli incompatibili, anche quei sanitari che non rilasciano, per le attività che svolgono, certificazione di malattia oppure esercitano l’attività in territori diversi.
Non rilasciando certificazione di malattia o esercitando l’attività in territori diversi, viene meno il rischio, anche potenziale, di una sovrapponibilità con l’attività di medico di controllo.
Né ci si può appellare ad una ipotetica doppia titolarità di rapporti convenzionali, in quanto, l’unica norma esistente, l’articolo 4, comma 7, legge 23 dicembre 1991, n.412, riguarda esclusivamente i rapporti convenzionali del SSN e l’INPS, non è, ovviamente, un Ente del SSN.
Nello stesso tempo, però, una tale rigidità non si riscontra per le attività mediche svolte in regime libero professionale.
Il Codice Deontologico in vigore all’art. 24, recita: “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.
In base a tale enunciato, la certificazione è non solo una prerogativa di chi è iscritto agli albi professionali, ma anche un obbligo deontologico. Il medico, dunque, non può rifiutare la consegna diretta al suo paziente di un certificato relativo al suo stato di salute e ciò indipendentemente dal fatto che il certificato richiesto sia uno di quelli dovuti ai sensi delle varie convenzioni (es. medicina generale)”.
Ma c’è di più, perché, nel caso di dipendenti pubblici, come recita il CCNL, l’assenza per i permessi, è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
E inoltre:”Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10 del presente articolo”.
Quindi, ad esempio, il dipendente in malattia che si deve allontanare dal domicilio per effettuare terapie od esami diagnostici, in caso di assenza a visita fiscale, è giustificato dalla attestazione di presenza (e perche no, anche dalla attestazione di malattia) prevista che può essere rilasciata anche da un medico privato, cioè libero professionista, che a sua volta potrebbe esercitare anche la funzione di medico di controllo!!!
Un esempio tipico è quello del dentista, ma che potrebbe riguardare qualsiasi medico libero professionista, che può rilasciare attestazione malattia per un ascesso e/o attestazione di presenza c/o il suo studio del lavoratore al quale sta curando la carie.
Né, del resto, troverebbe giustificazione affermare che l’attività libero professionale viene svolta saltuariamente o nei “ritagli di tempo”, quindi le probabilità di rilasciare attestazioni di malattia o giustificazioni sarebbero molto remote, perché anche il medico di continuità assistenziale potrebbe ugualmente obiettare che rilascia certificati di malattia con il contagocce o, addirittura, ci sono medici che nello svolgimento delle loro attività non è proprio previsto il rilascio di certificazioni di malattia (si pensi, ad esempio, ai medici della medicina dei servizi addetti alle vaccinazioni o ai prelievi o ai medici di emergenza territoriale,ecc).
Per non parlare, poi, del medico che potrebbe trovarsi in conflitto di interessi per situazioni personali, familiari, ecc. come previsto sia dalle norme di carattere generale che dalle disposizioni emanate dall’Istituto.
Mentre per gli eventuali altri rapporti a qualunque titolo intrattenuti, vige una severa incompatibilità che non consente lo svolgimento dell’attività di medico controllo a prescindere, come avrebbe detto il Principe, per i rapporti libero professionali o conflitti di interesse la proposta di convenzione in discussione recita:
7. Costituiscono obblighi contrattuali: il divieto di eseguire visite di controllo al coniuge ed a parenti ed affini entro il quarto grado, ovvero nei confronti di altri soggetti per i quali vi potrebbe essere un potenziale conflitto di interesse, specialmente con riferimento all’eventuale sovrapponibilità tra l’attività di certificazione e quella di controllo medico legale;
quindi, mentre per i convenzionati con il SSN, anche precari, anche con poche ore di incarico, anche se non rilasciano certificazione di malattia o sono incaricati in territori dove non esercitano l’attività di medico di controllo, nonche i 70enni vi è un “Niet” assoluto e irrimovibile, per i secondi basta rifiutare la visita e tutti vissero felici e contenti.
Captatio benevolantie
mauro