UNO, NESSUNO E CENTOMILA
La consistenza numerica dei medici fiscali è attualmente stabilita dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 5 e, articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 18 aprile 1996, prevedendo 1 medico ogni 21 visite settimanali.
Nel caso di aumento di carico di lavoro o di sostituzione di medici cessati dall’incarico, si procede al reintegro della consistenza ai sensi dell’articolo 11.
La consistenza così costituita, è stata poi cristallizzata dalla legge 125/2013 (blocca liste) incaricando, di volta in volta, temporaneamente, eventuali ulteriori sanitari non inseriti, però, nelle liste speciali, tantomeno in quelle ad esaurimento.
Tale normativa è fondamentale per la tutela dell’incarico, tanto è vero che non è stato possibile, dopo il 2013, poter intervenire sulle liste, quindi sulla consistenza numerica quella che, per i pubblici dipendenti, si chiama Dotazione Organica. Come noto, infatti, ogni Pubblica Amministrazione ha un proprio organico ben definito composto da vari profili professionali.
La stessa normativa per il convenzionamento dei medici esterni, articolo 1, comma 458, legge di Bilancio per il 2020, prevede una consistenza numerica di 820 medici.
Solo la convenzione in discussione per i medici fiscali non prevede, ma neanche presuppone, quale dovrebbe essere la consistenza numerica dei sanitari al di sotto della quale non si dovrà scendere.
Non è per niente tutelante ed è del tutto inutile scrivere “è previsto l’accesso diretto (all’ACN), a domanda, senza partecipazione a procedure selettive e a tempo indeterminato, dei medici della lista ad esaurimento e che “Detto incarico viene mantenuto per tutta la durata della convenzione e per i successivi rinnovi”
Al di là del tempo indeterminato previsto dalla convenzione che è solo “virtuale”, ma il Committente ha mano libera di stabilire, di volta in volta, di quanti medici necessita.
Se dopo 1 anno il Committente dovesse decidere che necessitano solo 100 medici fiscali, non essendo prevista una consistenza numerica, hai voglia a sbraitare che quelli della lista ad esaurimento hanno avuto l’accesso diretto all’ACN!!!!
Senza dimenticare, inoltre, che il combinato disposto dei commi 5 e 6, articolo 2, della convenzione in discussione, sono una bomba ad orologeria impossibile da disinnescare.
E’ opportuno ricordare, inoltre, che non appena la convenzione andrà in vigore, automaticamente decadranno dall’incarico gli attuali medici inseriti nelle liste ad esaurimento, con la perdita di tutti i diritti acquisiti, e si dovrà procedere al conferimento di nuovi incarichi sulla base della convenzione, non essendo previsto alcun proseguimento con gli attuali incarichi.
La convenzione in discussione è solo un rapporto libero professionale, per il quale il Dlgs 75/2017 ha stabilito solo un costo generico ed è differente, molto differente dall’ACN previsto per i medici esterni con costi pluriennali specifici iscritti in bilancio, una platea definita di medici e, di conseguenza, con un tempo indeterminato “vero”.
A differenza della disciplina vigente, con la convenzione in discussione, il Committente avrà mano libera sulla determinazione della consistenza numerica e, di conseguenza, anche sulle risorse destinate alla medicina fiscale, perché nessuna norma lo obbliga a dover garantire un determinato numero di medici iscritti nelle liste.
Illudersi che i monomandatari, autentici e non, saranno al sicuro perché dopo la epurazione di 70enni e incompatibili resteranno (forse) in pochi, significa non aver compreso la strategia che si trova tra le pieghe dei vari articolati, oppure illudersi che verranno imbarcati nell’ACN per i medici esterni, significa non avere neanche letto la legge di Bilancio.
Convenzione fai da te? No emendamento del Milleproroghe? Hai, hai, hai ,hai
mauro