“COTTI E MAGNATI”

Tra le tante fake news girano sul coronavirus, occorre necessariamente aggiungere anche quelle riguardanti la convenzione in discussione legate, in qualche modo, all’epidemia in corso.
Sostengono, alcuni, che se fosse stata in vigore la convenzione in discussione non ci sarebbero stati, per i medici fiscali,  problemi economici dovuti alla sospensione del servizio a causa della epidemia.
C’è da chiarire, prima di tutto, la natura del rapporto che resta libero professionale, tanto è vero che la convenzione in apertura, recita:
“L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, via Ciro il grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Presidente, prof. Pasquale Tridico e Le OO.SS di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, CONCORDANO QUANTO SEGUE:”
Basta leggersi qualsiasi ACN per verificare la differenza tra la natura della convenzione in discussione e i rapporti degli altri medici convenzionati (altro che “tipo sumai” o tipo SSN).
Ricordato ciò, la convenzione, a proposito della indennità di reperibilità, recita:
“Il compenso ai medici fiscali consiste di un’indennità fissa di reperibilità mensile” stando a significare che il medico DEVE garantire la reperibilità, indipendentemente se vi siano visite da effettuare, o meno, ma, nel caso in esame,il servizio è stato SOSPESO, venendo meno l’obbligatorietà di garantire la reperibilità.
Aspetto diverso di quanto è avvenuto nel 2013, dove, il servizio non fu sospeso, ma furono ridotte le visite e il medico doveva mantenere comunque l’obbligo della reperibilità.
Inoltre, il servizio è stato sospeso a seguito di un provvedimento normativo e, la stessa convenzione, recita:
“Non si procede ad addendum e revisioni della convenzione in caso di provvedimenti normativi che di fatto modificano il contenuto di singole parti della convenzione stessa in modo chiaro e univoco e pertanto sono immediatamente applicabili”.
C’è un altro aspetto, diciamo curioso da esaminare e riguarda la contribuzione previdenziale.
Oggi, i medici fiscali, in quanto liberi professionisti, versano il contributo al Fondo Libera Professione - quota B -, mentre, la convenzione in discussione, prevede il versamento del contributo al Fondo di Previdenza a favore dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale.
L’ENPAM ha approntato, come nei casi di calamità naturali,  le misure d’urgenza a  sostegno dei liberi professionisti, quindi, anche dei medici fiscali, intervenendo con i seguenti provvedimenti pubblicati sul sito istituzionale:
LIBERI PROFESSIONISTI
Ai medici e ai dentisti che svolgono esclusivamente la libera professione e che in questo periodo non possono lavorare, l’Ente invece erogherà un sussidio sostitutivo del reddito come previsto nei casi di calamità naturale. Il diritto scatterà per i liberi professionisti della zona rossa o, se posti in quarantena dall’autorità sanitaria, anche fuori da tale perimetro.
MEDICI FISCALI
I medici fiscali che svolgono esclusivamente la libera professione e che operavano nella zona rossa riceveranno un sussidio sostitutivo del reddito come previsto nei casi di calamità naturale. Il diritto al sussidio scatterà anche al di fuori del perimetro della zona rossa per i medici fiscali posti in quarantena dall’autorità sanitaria.
L’Enpam ha chiesto un incontro urgente al Ministro del lavoro per affrontare il problema dei medici fiscali che sono rimasti senza lavoro nelle aree dove l’Inps ha sospeso le visite di controllo, pur non essendo incluse nella zona rossa.
È da sottolineare, inoltre, come da regolamento Enpam, che gli eventuali sussidi possono essere erogati se il medico svolge ESCLUSIVAMENTE la libera professione e non intrattiene altri rapporti di lavoro, anche di natura convenzionale, ed appare, quindi, del tutto infantile considerare una “vittoria” aver ottenuto ciò che è già previsto dalle norme statutarie (la cd scoperta dell’acqua calda).
Se proprio si volevano introdurre nuovi elementi di “equità sociale”, bisognava chiedere che gli eventuali sussidi fossero andati esclusivamente a chi svolge unicamente l’attività di medico fiscale, con esclusione anche di altre attività libero professionali e il nucleo  familiare di appartenenza non possiede altri redditi. Ne avremo viste delle belle.
L’Ente di previdenza non ha invece messo in campo aiuti a favore degli specialisti ambulatoriali interni perché il loro ACN, contrastato con ogni mezzo dai soliti noti, prevede ben altre tutele.
Sarebbe da chiedersi, invece, se e di quali sussidi avrebbero beneficiato i medici fiscali se fosse stata già in vigore la convenzione “fai da te” in discussione, così come è formulata.
Il Principe avrebbe detto: “E che so’ Pasquale, io!!”
mauro

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