SATISFACTION


Dal resoconto del 6 febbraio delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, risulta che l’emendamento 25.3, riguardante i medici fiscali e la medicina fiscale, sottoposto a votazione, è stato respinto.
Risultavano presentati due emendamenti analoghi, ma l’altro, appoggiato all’articolo 18 del DDL 2235 (Milleproroghe) e non all’articolo 25, è stato scartato per estraneità di materia.
L’emendamento 25.3, in primo luogo stabilisce la continuità dell’incarico dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento, grazie alla stabilizzazione ottenuta, dopo anni di precariato, con l’articolo 4, comma 10bis, D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, cd “blocca liste”.
La stabilizzazione, faticosamente ottenuta, è minata dalla convenzione in discussione che, per come è formulata,  non prevede né presuppone la continuità dell’incarico ad esaurimento, ma solo un incarico definito sulla carta a”tempo indeterminato”, ma soggetto a rinnovo ogni 3 anni, eludendo, così, sia il blocca liste che la priorità.
La convenzione in discussione, inoltre, non prevede alcuna delle cd tutele, ma conferma solo quelle già previste dall’ordinamento ENPAM e riconosciute con la disciplina vigente.
Le tutele possono essere considerate tali solo quelle i cui oneri sono a carico del Committente, come, ad esempio, quelle previste dall’articolo 1, commi 458,459 e 460 della legge di Bilancio 2020 per gli 820 medici convenzionati esterni, ma non si possono certo chiamare tutele quelle che si vorrebbero riconoscere ai medici fiscali, come il contributo previdenziale e il permesso retribuito, che sono soltanto delle partite di giro (finiranno in un testo di diritto sindacale come la prima trombata del XXI secolo).
Quindi, l’emendamento 25.3 NON AVREBBE FATTO PERDERE ALCUNA TUTELA, al contrario, avrebbe consentito il mantenimento di quelle attuali, in primis la lista ad esaurimento e la priorità.
Con la sottoscrizione della convenzione in discussione, per come è formulata, gli incarichi conferiti ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento decadranno automaticamente e, con essi, verranno persi, per sempre, tutti i diritti acquisiti dal 1983, ad oggi (qualsiasi altra categoria di fronte a tale proposta, sarebbe corsa con i forconi dietro ai proponenti).
Come è inoltre agevolmente comprensibile, l’emendamento 25.3 non modifica, neanche solo parzialmente, la normativa riguardante la stipula della convenzione, che sarebbe continuata ad essere sottoscritta, come oggi, dall’INPS e dalle OOSS maggiormente rappresentative, così come stabilito dall’articolo 55septies, comma 2bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Tra l’altro, l’emendamento 25.3, facendo riferimento ai compensi e rimborsi spese previsti dal decreto ministeriale 8 maggio 2008, avrebbe consentito di sanare anche la palese violazione sulla normativa riguardante l’equo compenso in quanto, la convenzione in discussione, prevede compensi e rimborsi addirittura inferiori a quelli stabiliti ca 12 anni fa (altro record negativo, anche questo da citare nei testi di diritto del lavoro).
Occorre ricordare, inoltre, che la disciplina transitoria prevista dal decreto ministeriale 2 agosto 2017, contenente l’atto di indirizzo, garantisce e tutela i medici fiscali FINO ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE IN DISCUSSIONE, dopo di che, come sopra ricordato, gli incarichi cesseranno automaticamente così come tutti i diritti acquisiti.
Infine, ma non certamente per ultimo, l’emendamento 25.3 blinda le risorse per la sola medicina fiscale in quanto, come ampiamente documentato in altri post e, come di recente certificato anche dalla Ragioneria Generale dello Stato, a seguito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 460 della legge di Bilancio 2020, gli oneri per il convenzionamento degli 820 medici esterni ivi previsti sono stati sommati alle risorse per la medicina fiscale in un unico programma/missione/azione “Accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici in malattia”.
Con questa anticipazione contabile e con la possibilità, per i medici esterni da convenzionare, di svolgere le attività medico legali previdenziali e assistenziali, la strada per la figura del medico polivalente è spianata.
Se poi, la soddisfazione della bocciatura dell’emendamento deriva dal fatto che forse si sarebbero potuti salvare i 70enni e gli eventuali incompatibili, allora la si può paragonare al gesto di quel marito tradito dalla moglie che, per farle dispetto, si taglia gli attributi!!!
Forse, però, la soddisfazione per la bocciatura dell’emendamento 25.3, ha ben altre e più serie motivazioni in quanto, se fosse stata accolta la proposta emendativa, l’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni per gli 820 medici esterni, come recita la legge di Bilancio 2020, non avrebbe potuto fare alcun riferimento per le “tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS” alla convenzione dei medici fiscali formulata in maniera diversa. Con buona pace per la figura del medico polivalente.
Il Principe avrebbe detto: “Cca nisciuno è fesso!!”
mauro

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