BAMBOLE, NON C’E’ E NON CI SARA’ UNA LIRA.


Abbiamo già ricordato, come risulta dal sito istituzionale di ENPAM, che il Consiglio di amministrazione dell’Ente, il 13 marzo,  ha deliberato, per quanto riguarda i liberi professionisti, quindi anche i medici fiscali, un sussidio al reddito che rientra nelle tutele per calamità naturale, ma riconosciuto solo ed esclusivamente in caso di quarantena ordinata dall’autorità sanitaria.
Nulla è previsto, invece, nel caso di sospensione del servizio, sempre dovuta all’emergenza COVID-19, così come sta avvenendo per i medici fiscali che hanno visto azzerato il proprio reddito, nonostante il regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della libera professione – Quota B del Fondo Generale – all’articolo 5,  recante “Interventi aggiuntivi per calamità naturali”, comma 4, preveda che:
“In favore dell’iscritto che esercita esclusivamente attività libero professionale, il quale sia stato costretto ad interrompere l’attività stessa a causa dell’evento calamitoso con conseguente azzeramento del reddito, può essere concesso un sussidio di importo pari a quello previsto dall’art. 2 comma 5 del presente Regolamento. Le prestazioni sono erogate per un massimo di dodici mesi, a partire dal giorno di sospensione dell’attività, e cessano alla ripresa dell’attività stessa, se l’interruzione è inferiore al periodo suddetto”.
La determinazione dell’importo è effettuata ai sensi dell’articolo 2, comma 5, richiamato dalla norma precedente, che recita:
“L’importo della prestazione viene stabilito in € 2.100,00 mensili indicizzati, corrispondenti ad € 70 giornalieri per le frazioni di mese”. 

Il Consiglio di amministrazione di ENPAM, inoltre, ha specificato che gli interventi approntati sono stati deliberati in attesa di avere un quadro su ciò che lo  Stato prevedrà per la generalità dei lavoratori autonomi e dei professionisti, medici e dentisti compresi”.

Il Consiglio dei Ministri (Lo Stato) approva questa mattina un nuovo decreto legge che, dall’ultima bozza in circolazione, per quanto riguarda i liberi professionisti, prevede le seguenti misure:

articolo 26: Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda”.

Articolo 43: Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dll’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nei limiti di spesa 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Quindi, nel primo caso i medici fiscali non ci rientrano in quanto non sono iscritti alla gestione separata INPS, mentre, nel secondo caso, per poter beneficiare della tutela occorre aver percepito, nel 2019, un reddito non superiore a 10.000,00 euro.
A questo punto, se il testo del decreto legge in discussione al Consiglio dei Ministri non dovesse essere modificato, occorrerà necessariamente fare pressione su ENPAM per riconoscere, e con urgenza, ai medici fiscali, il sussidio previsto dal Regolamento, sperando che si sia compreso che è inutile, se non controproducente, rivolgersi alle “persone capaci e di fiducia” generando aspettative che non potranno realizzarsi.
Il Principe avrebbe detto: “nojo, vulevan savuar”.
mauro

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