NON C’E’ TRIP FOR CATS
È stato firmato, in data odierna, dal Ministro del Lavoro, il decreto attuativo previsto dall’articolo 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, cd “Cura Italia”, per quanto riguarda il sussidio ai liberi professionisti, quindi anche ai medici fiscali.
mauro
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Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
di concerto con
il Ministro dell’economia e dellefinanze
VISTO il decreto-legge 23 febbraio2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 marzo2020,
n. 13;
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020,n. 11;
VISTO il decreto-legge 9 marzo 2020,n. 14;
VISTE le deliberazioni adottate dalle Camerein data 11 marzo 2020,con le qualiil Governo è stato autorizzato, nel dareattuazione a quantoindicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge24 dicembre 2012,n. 243, alloscostamento e all’aggiornamento del pianodi rientro versol’obiettivo di mediotermine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio- economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, recante “Misure di potenziamento del Serviziosanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il quale, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio- economico nazionale, prevede, tra l’altro, misure di sostegnoal lavoro pubblicoe privato ed a favore delle famigliee delle imprese;
VISTO l’art. 44 comma 1, del citatodecreto legge 17 marzo 2020n. 18 che, al finedi garantire misure di sostegno al redditoper i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologicada COVID-19, hanno cessato, ridottoo sospeso la loro attivitào il loro rapporto di lavoro, ha istituito, nellostato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”volto a garantireil riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nellimite di spesadi 300 milioni di europer l’anno 2020;
VISTO, altresì,il comma 2 dell’art. 44 del citatodecreto, che demandaad uno o più decretidel Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministrodell’economia e dellefinanze, da adottare entrotrenta giorni a decorrere dal17 marzo 2020 la definizione dei criteri di priorità e delle modalitàdi attribuzione dellapredetta indennità, nonchéla eventuale quotadel limite di spesa del “Fondo per il redditodi ultima istanza”, da destinare, in via eccezionale, in considerazione della
situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito deiprofessionisti iscritti aglienti di diritto privatodi previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
VISTI i decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;
CONSIDERATO che occorreprovvedere a garantire un beneficio, di importo pari a quello,fissato in 600 euro, previsto dal Titolo II del decretolegge n. 18 del 2020per i lavoratori appartenenti ad altre categorie, per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché dei liberi professionisti obbligatoriamente iscrittialle gestioni amministrate dagli enti di diritto privatodi previdenza obbligatoria i quali, sempre in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato,ridotto o sospesoil proprio rapportodi lavoro ovverola propria attivitàautonoma o libero-professionale;
RITENUTA L’OPPORTUNITA’ di fissare i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità riconosciuta di cui al citato dall’art. 44 del decretolegge n.18 del 17 marzo2020 a valeresul “Fondo per il reddito di ultima istanza”, in favore dei lavoratori autonomie professionisti inscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal virus COVID-19
DECRETA
Articolo 1
(Indennità per lavoratori autonomie professionisti iscritti agli enti di diritto privatodi previdenza obbligatoria a valere sul “Fondoper il reddito di ultimaistanza”)
1. La quotaparte del limitedi spesa del Fondo di cui dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, destinato al sostegno del reddito deilavoratori autonomi e professionisti iscritti agli entidi diritto privatodi previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,n. 509 e 10 febbraio 1996,n. 103, è individuata in 200 milionidi euro per l’anno 2020.
2. Il sostegno al reddito di cui al comma 1, costituito da un’indennità peril mese di marzo paria euro 600, è riconosciuto ai seguenti soggetti:
a) ailavoratori che abbiamopercepito, nell’annodi imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decretolegislativo 14 marzo 2011,n. 23, e dell'articolo 4 del decretolegge 24 aprile2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta2018, un redditocomplessivo, assunto al lordodei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decretolegislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decretolegge 24 aprile2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno2017, n. 96, compresotra 35.000 euroe 50.000 euroe abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loroattività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. L’indennità, corrisposta secondo le modalità di cui all’articolo 3, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabilecon i benefici di cuiagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 nonché con il redditodi cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L’indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.
Articolo 2
(Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività)
1. Ai fini del presentedecreto si intende:
a) per cessazione dell’attività: la chiusura dellapartita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo2020;
b) per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almenoil 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondoil principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spesesostenute nell’esercizio dell’attività.
Articolo 3
(Modalità di attribuzione dell’indennità e obbligo di comunicazione degli elenchi dei beneficiari)
1. Le domandeper l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decretosono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendoad erogarlo all’interessato ai sensi dell’articolo 4.
2. L’indennità deve essererichiesta ad un solo enteprevidenziale e per una solaforma di previdenza obbligatoria.
3. L’istanza, deve essere presentata secondo lo schemapredisposto dai singolienti previdenziali e deveessere corredata dalladichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolaredi pensione;
b) di non essere già percettore delle indennità previstedagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020,n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,n.4, convertito, conmodificazioni, dalla legge28 marzo 2019, n. 26;
c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver percepito nell’anno di imposta2018 un redditonon superiore agliimporti di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b);
e) di averchiuso la partitaIVA, nel periodocompreso tra il 23 febbraio2020 e il 31 marzo 2020 ovverodi aver subitouna riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre2019, ovvero per i titolaridi redditi inferiori a 35.000 euro,di essere nellecondizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a);
4. All’istanza deve essereallegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postaliper l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delleindicazioni di cui ai commi3 e 4 o presentate dopo il 30 aprile 2020.
6. Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti allaverifica dei requisiti e provvedono, ai sensi dell’articolo 4, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sullabase del procedimento di verifica dellasussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio di cui al precedente comma1 e di quanto previstodall’articolo 4.
7. Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l'elencodei soggetti ai quali è stata corrisposta l'indennità di cui all'articolo 1 all'Agenzia delleentrate e all'INPSper ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti.
Articolo 4
(Monitoraggio dell’utilizzo delle risorse disponibili)
1. Ai fini delrispetto del limitedi spesa di cui all’articolo 1 gli entidi previdenza obbligatoria comunicano concadenza settimanale a partire dall’8aprile 2020 al Ministero del lavoro e delle politichesociali e al Ministero dell’economia e delle finanzei risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che sianoin procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limitedi spesa di cui all’articolo 1, comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione aglienti previdenziali che potranno erogarele ulteriori prestazioni solo previa attuazione di quanto previsto all’articolo 126, comma7, del citato decreto leggen. 18 del 2020.
Articolo 5 (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dal presente decretopari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede a valere sull’apposito capitolodello stato di previsione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali per l’esercizio finanziario 2020. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali provvede mensilmente al rimborso deglioneri sostenuti daglienti di previdenza sulla base di appositarendicontazione.
2. Leamministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attivitàpreviste dal presente decreto con le risorseumane, strumentali e finanziarie previstea legislazione vigentesenza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.
Il presente decretoè trasmesso agliorgani di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.
Roma
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Ministro dell’economia e delle finanze Nunzia Catalfo Roberto Gualtieri