E IO PAGO!!!!


Come abbiamo ricordato, quella dei medici fiscali, tra i liberi professionisti, è l’unica categoria che si è visto azzerare totalmente in reddito a seguito delle misure introdotte dal 10 marzo per contrastare l’epidemia in atto.
Nessun’altra categoria ha subito analogo danno: i medici esterni continuano, seppure in forma ridotta, ad esercitare l’attività integrando il reddito anche con il sussidio ENPAM e/o statale se in possesso dei requisiti in  analogia con gli studi professionali che non hanno dovuto sospendere completamente l’attività.
Avendo azzerato il reddito, i medici fiscali avrebbero dovuto beneficiare del sussidio sostitutivo del reddito previsto in caso di calamità naturali, pari a 2400,00 euro mensili per 12 mesi, così come recita il regolamento, ma, al momento, questo viene riconosciuto soltanto ai medici che si trovano in quarantena disposta dall’autorità sanitaria.
Per adesso, i medici fiscali, se in possesso dei requisiti previsti, possono presentare la richiesta del cd “bonus ENPAM”, pari a 1000 euro erogabile per un massimo di 3 mesi, sempre che arrivino all’Ente di previdenza le necessarie autorizzazioni richieste ai ministeri vigilanti e possono, altresì’, presentare, sempre se in possesso di tutti i requisiti previsti, anche la richiesta del cd “bonus statale”, pari a euro 600.
Per quanto riguarda il bonus ENPAM, essendo, tra l’altro, la fatturazione delle prestazioni rese dai medici fiscali in capo all’INPS e avvenendo questa con 1, 2 e a volte 3 mesi di ritardo, occorrerà prestare la massima attenzione per determinare il fatturato da prendere in considerazione per il rispetto del possesso dei requisiti, seguendo le istruzioni riportate.
Per la determinazione, invece, del requisito reddituale per richiedere il bonus statale, è molto più semplice in quanto occorre utilizzare il criterio di cassa, cioè il momento in cui la liquidazione viene accreditata sul c/c. Per il bonus statale, inoltre, occorre tenere presente il reddito complessivo e non solo quello derivante dall’esercizio della libera professione.
Si ricorda, inoltre, che il bonus statale può essere richiesto solo ed esclusivamente se si è iscritti ad un solo ente di previdenza. Di conseguenza, se si esercita l’attività di medico fiscale e, ad esempio, si ha un rapporto convenzionale con il SSN è possibile richiederlo perché i contributi vengono versati esclusivamente all’ENPAM, non spetta, invece, se si intrattiene anche un rapporto di lavoro dipendente, anche part time o precario, in quanto i contributi vengono versati all’INPS.
Sono esclusi, infine, i medici che percepiscono un trattamento pensionistico, anche se non è ancora del tutto chiaro se sono inclusi anche gli assegni di invalidità.
In entrambi i casi, sia per il bonus ENPAM che per quello statale, gli importi devono essere presi al lordo delle ritenutee occorre prestare attenzione nel caso in cui si sia passati, ad esempio, dal regime forfetario a quello ordinario o viceversa, in quanto questo passaggio avviene a cavallo di due anni, interessando sia l’anno di imposta 2019 che 2020.
L’ultima mazzata per i medici fiscali (e in genere anche per gli altri liberi professionisti), è arrivata dalla Commissione Bilancio del Senato (sicuramente con soddisfazione di qualcuno) che ha respinto l’emendamento 27.12presentato dal gruppo FI riguardante la non tassabilità degli interventi assistenziali per l’emergenza epidemiologica in atto, quindi anche dei 1000 euro del cd bonus ENPAM. A questo punto, se la norma non verrà modificata durante l’iter parlamentare, il bonus ENPAM subirà la tassazione ordinaria.
Questo il testo dell’emendamento respinto:
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 anche le indennità riconosciute dalle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.».
Il Principe avrebbe detto: “E io pago!!!”.
mauro

Post popolari in questo blog

DI BENE IN MEGLIO

MIMI’ E COCO’ – ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO

MATEMATICAMENTE SOLATI