LEAVE AND LET DIE


Tra le attività classificate in base al loro rischio ai fini di una ripresa, ovviamente quella sanitaria è considerata ad alto rischio, sia per gli operatori che per l’utenza.
Non fanno eccezione le visite mediche di controllo domiciliare le quali, tra l’altro,svolgendosi in un ambiente non protetto, possono costituire anche una forma di possibile propagazione del virus.
Quest’ultimo aspetto, inoltre, potrebbe venire superato effettuando, laddove è possibile, solo visite ambulatoriali.
Non dimentichiamo, inoltre, che diverse attività, quando (e se) riprenderanno, verranno svolte in smart working per un periodo non precisato e si potrebbe assistere ad una diminuzione, anche sensibile, delle assenze per malattia.
In questo quadro potrebbe essere opportuno, nelle more di una ripresa completa di tutte le attività, proporre, per i medici fiscali, lo svolgimento di tutte quelle attività ambulatoriali inerenti gli accertamenti medico legali.
Attualmente, le attività ambulatoriali di cui sopra sono assegnate ai medici convenzionati esterni, liberi professionisti incaricati con una semplice Determina presidenziale, non essendo prevista la loro figura da nessuna norma, neanche regolamentare.
I medici fiscali, invece, in base all’articolo 55 septies, comma 2bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono chiamati svolgere,  tra l’altro in via prioritaria, le attività in argomento e con l’utilizzo di risorse stabilite da precise norme di legge.
Nelle more della sottoscrizione della convenzione ivi prevista, fermo restando la vigente legislazione, nulla vieterebbe, ovviamente se si vuole, la emanazione di una analoga Determina presidenziale, d’intesa con le OOSS, per stabilire modalità e compensi per lo svolgimento delle attività ambulatoriali, anche in smart working e delle visite fiscali solo ambulatoriali.
Qualche mattacchione continua a ripetere che, se fosse stata sottoscritta la convenzione (sarebbe curioso conoscere di chi è la responsabilità se la convenzione, da luglio 2019, non è stata ancora sottoscritta), adesso i medici fiscali svolgevano le attività ambulatoriali.
Leggiamo che cosa recita la convenzione in discussione:
ARTICOLO 12, COMMA 3. Nell’ambito della organizzazione e della programmazione mensile, il medico fiscale INPS, effettuate tutte le visite mediche di controllo domiciliare assegnategli, resta a disposizione del Responsabile medico della sede assegnata per l’eventualesvolgimento delle attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni.
Quindi, dal tenore letterale della norma contrattuale, l’attività ambulatoriale è demandata alla decisione del Responsabile per “l’eventuale” svolgimento, non prevedendo nessun obbligo di ricorrere ai medici fiscali. Un conto è un diritto, altro è una benevola eventuale concessione.
Come più volte suggerito da queste pagine “terroristiche”, sarebbe urgente una COMPLETA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA CONVENZIONE IN DISCUSSIONE.
Non dimentichiamo, inoltre, che aleggiano sopra i “cadaveri” dei medici fiscali, anche i commi 458,459 e 460 della legge di Stabilità.
Occorre ricordare che i medici fiscali sono gli unici liberi professionisti “lasciati morire” che hanno visto azzerato TOTALMENTE, dal 10 marzo, il proprio reddito e che l’eventuale sussidio che verrà riconosciuto da ENPAM, pari a 1000 euro per tre mesi (sempre che i Ministri vigilanti rilascino le prescritte autorizzazioni), sono da considerare al lordo delle ritenute fiscali (il sussidio sostitutivo del reddito, pari a 2400 euro mensili per 12 mesi, chi l’ha visto?).
Il Principe avrebbe detto: “Cca nisciuno è fesso!”
mauro

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