CARTA VINCE, CARTA PERDE
Abbiamo più volte ricordato, in tempi certamente non sospetti, che l’indennità di reperibilità prevista dalla proposta di convenzione in discussione, che è bene ricordare altro non è che un semplice accordo libero professionale, viene riconosciuta se il medico è tenuto a garantire la reperibilità, ma, come sta accadendo dal 10 marzo, quando INPS ha dovuto sospendere le visite fiscali sulla base di provvedimenti normativi, il medico fiscale libero professionista non sarebbe stato comunque obbligato a garantire alcuna reperibilità.
Tra l’altro, per effetto dei provvedimenti normativi sulla emergenza epidemiologica emanati, sia dal Parlamento (leggi) che dal Governo (DPCM), non si sarebbe neanche dovuto procedere a nessun intervento sulla convenzione se questa fosse stata già sottoscritta, in quanto l’articolo 2, comma 5, recita:“ Non si procede ad addendum e revisioni della convenzione in caso di provvedimenti normativi che di fatto modificano il contenuto di singole parti della convenzione stessa in modo chiaro e univoco e pertanto sono immediatamente applicabili”.
Inoltre, sulla base dell’iter normativo, delle sentenze emesse e degli accordi in merito alla rappresentatività, non vi erano ostacoli alla sottoscrizione della convenzione già a partire dall’incontro di luglio 2019, e nulla avrebbe impedito il suo varo a tutti coloro che avessero ritenuto che questo strumento miracoloso avrebbe salvato i medici fiscali da qualsiasi evento avverso, almeno che non ci troviamo di fronte al classico: posso, ma non voglio.
Ricordato ciò, oggi, invece di abbaiare alla luna o continuare a vendere acqua calda, sarebbe stato senz’altro più utile esaminare attentamente le varie proposte che si sarebbero potute discutere, sicuramente più tutelanti (anche se solo) per i medici fiscali.
Senza ombra di dubbio, la proposta principe era quella della specialistica ambulatoriale o, in subordine, nel caso si fosse rimasti nel campo della libera professione come la convenzione in discussione, al fine di limitare i danni e conservare le tutele oggi previste, la reiterazione della disciplina vigente integrandola con il carico blindato.
Contro l’ipotesi di accordo della specialistica ambulatoriale, per cercare di convincere “Er popolo…..”, sono state prodotte tante di quelle bufale da fare concorrenza agli allevatori campani.
Sono stati tirati fuori dal cilindro accordi “Fai da te” battezzandoli, addirittura, “Tipo sumai” o “Tipo SSN”, quando di sumai e/o di SSN non hanno neanche le virgole, i punti e anche i due punti (ma sì, fai vedere che abbondiamo!!).
Adesso, ovviamente, nessuno di coloro che hanno aspramente respinto l’ACN della specialistica con le motivazioni più becere chiede scusa, visto che, solo con questa tipologia contrattuale i medici fiscali sarebbero stati veramente tutelati e ugualmente retribuiti anche nel caso di sospensione del servizio dovuto a provvedimenti normativi.
Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”
mauro