COSI’ FAN TUTTE
Sembra che giri voce di una proposta da presentare a INPS riguardante il pagamento di un compenso pari a 90 visite mensili per tutto il periodo di sospensione del servizio.
Analoga proposta, ca 2 mesi fa, che comunque dovrebbe seguire un iter normativo, era stata già veicolata tra alcuni addetti ai lavori ricevendo solo ilarità e superficialità, perché si sosteneva che la sospensione del servizio sarebbe stata di breve durata. In poche parole: “Ma che te stai a inventà”.
Pur non avendo le competenze di tanti illustri virologi, non ci voleva molto a capire che una pandemia non potesse certo durare 15 giorni, come da qualche parte si voleva far credere.
La proposta, tra l’altro, oltre che sostenere economicamente i medici che ne avessero fatto richiesta, aveva lo scopo di contrastare qualsiasi intervento di distrazione delle risorse destinate agli accertamenti medico legali.
Per comodità di memoria e, visto mai che qualcuno folgorato sulla via di Damasco avesse cambiato idea e si volesse attivare per presentare la proposta emendativa al decreto legge “Rilancio” pubblicato questa notte sulla G.U., riproponiamo il testo originale:
1) SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO N.19.1000 DEL GOVERNO AL DDL N.1766 DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18.
Alla lettera g), dopo l’articolo 44-bis, aggiungere l’articolo 44-ter:
Ferme restando le misure di sostegno al reddito previste dalla normativa vigente e dai regolamenti dell’Enpam, l’Inps, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, è autorizzato a corrispondere, a domanda, senza alcun onere a carico della finanza pubblica, a valere sulle risorse di cui all’articolo 22, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 e nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS stesso rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ai medici inseriti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, per tutto il periodo di durata della sospensione degli accertamenti medico legali domiciliari disposto a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19, un compenso mensile, o frazione di esso, pari a 1/12 del compenso percepito da ciascun medico nel 2019 per la effettuazione degli accertamenti, fino ad un massimo di euro 2.500,00, da recuperare entro il 30 giugno 2021 in sede di liquidazione mensile dei compensi relativi agli accertamenti che verranno effettuati.
Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere!!!”
mauro