VENGHINO SIGNORI, VENGHINO
È incredibile come, ai medici fiscali rimasti totalmente senza reddito, si continui a far credere che, se fosse stata sottoscritta la convenzione in discussione, oggi non avrebbero avuto nessun tipo di problema.
La convenzione in discussione, almeno il testo che si conosce, altro non è, come recita il decreto legislativo 75/2017 e il regolamento attuativo emanato con il decreto ministeriale 2 agosto 2017, che un’apposita convenzione con rapporto libero professionale.
Niente di più e niente di meno, rispetto all’attuale rapporto.
Le cd “tutele” ivi previste: l’indennizzo (da non confondere con indennità) di malattia o infortunio dal 31° giorno, gravidanza e maternità, interruzione della gravidanza, gravidanza a rischio, ecc, è già previsto con la disciplina vigente e corrisposto da ENPAM.
Per i primi 30 giorni di malattia, deve essere sottoscritta una polizza assicurativa, anche questa ottenibile per i liberi professionisti, come suggerito da ENPAM, a disciplina vigente il cui costo, insieme a quello delle “ferie” e dei contributi previdenziali, è sottratto dalle risorse finanziarie previste dalle norme in vigore oggi riconosciute come compensi e non è, ovviamente, come si vorrebbe far credere, a carico del committente.
Anche la disciplina vigente, inoltre, prevede, per giustificati e documentati motivi, un’assenza fino ad un massimo di 365 giorni nell’ultimo quadriennio (per chi ha qualche nozione di matematica, è il cd sistema coda mangia coda, per cui i 365 gg possono durare anche all’infinito).
Per quanto riguarda la cd indennità di reperibilità, questa spetta, appunto, come chiarito già in altri post, se il medico assicura la reperibilità, ma, come nella situazione attuale, per disposizione governativa, il servizio è sospeso e il medico non deve garantire nessuna reperibilità. Di conseguenza, va a farsi benedire anche il minimo di 90 visite che si vendono come “sicure”.
Inoltre, come espressamente previsto nel testo della convenzione in discussione, qualsiasi provvedimento normativo (quindi anche una semplice circolare), modifica il contenuto della convenzione senza ulteriori passaggi (vedi i vari DPCM emanati in questo periodo).
Di contro, si perdono definitivamente le tutele, quelle vere, previste dalla norma sulle liste ad esaurimento, ivi compresa la priorità per lo svolgimento del servizio.
Altra bufala che ritorna sempre, è quella di sostenere che tutte le convenzioni, ivi comprese quelle del SSN, hanno durata triennale. Un conto è la durata della convenzione, quindi l’aspetto economico e normativo, altro è la durata dell’incarico che, per i medici convenzionati con il SSN è a tempo indeterminato, mentre, per i medici fiscali sarà di durata triennale al contrario di adesso che è ad esaurimento.
La vera svolta, per quanto riguarda le tutele, quelle vere, si poteva ottenere chiedendo la specialistica ambulatoriale, ma, come noto, questa tipologia di rapporto non è risultata gradita a diversi soggetti (sorvoliamo, per carità di patria, la fesseria che l’ACN della specialistica non si può riconoscere ai medici fiscali inseriti nelle liste ad esaurimento privi di specializzazione).
In subordine, visto che tutte le “tutele” che si otterranno con la convenzione in discussione si potevano ottenere anche con la disciplina vigente integrandola con il carico blindato, senza dover perdere o depotenziare blocca liste e priorità, sarebbe stato più oculato formulare un testo che partisse dalla reiterazione della disciplina vigente.
Questo, naturalmente, avrebbe significato la blindatura degli incarichi dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento e delle risorse, incompatibile con le manovre culminate con la legge di Stabilità.
Il Principe avrebbe detto: “Cca nisciuno è fesso!”
mauro