LI STIAMO PERDENDO, LI STIAMO PERDENDO!!!!

L’emendamento 55.0.99 alla legge di Stabilità per il 2020, diventato poi norma con l’articolo 1, commi 458,459 e 460, al comma 458, recita:
“Per assicurare all'INPS il presidio  delle  funzioni  relative all'invalidita'  civile,  di  cui  all'articolo   130   del   decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attivita' medico-legali in materia  previdenziale  e  assistenziale   affidategli,   l'INPS   e' autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di  categoria maggiormente rappresentative  in  ambito  nazionale,  con  effetto  a
partire dall'anno 2021 e fermo restando l'avvio  della  procedura  di cui al comma 459 dall'anno 2020, convenzioni per il  conferimento  di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non  superiore a 820 unita' all'anno”.

E al comma 460:

“Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 458 e 459, si provvede mediante assegnazione  all'INPS  di  7,2 milioni di euro per ciascun  anno  del  triennio  2021-2023,  di  7,3 milioni di euro per ciascun  anno  del  triennio  2024-2026,  di  7,6 milioni di euro per ciascun anno del  triennio  2027-2029  e  di  7,8 milioni di euro annui dall'anno 2030”. 

I vari “Negazionisti” si sono subito adoperati per cercare di convincere che le visite fiscali riguardanti le assenze per la malattia non rientrano tra le attività previdenziali e, invece di fare la guerra all’emendamento diventato poi legge, hanno subissato, in varie riprese, prima la Commissione Bilancio del Senato, poi quella della Camera, di inviti ad affossare altri emendamenti a favore dei medici fiscali, con varie manifestazione di gioia una volta ottenuto lo scalpo delle norme che erano a tutela della categoria.

E’ stato sottoscritto, come noto, l’Accordo in materia di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19” il quale, a proposito dell’ambito medico legale, ricorda che tra le visite dirette in materia previdenziale rientrano le visite mediche di controllo ambulatoriale per malattia, smentendo tutti coloro i quali  affermavano che tra le attività previdenziali, non rientrano le visite fiscali.

Tempo perso anche cercare di ricordare, inoltre, che l’articolo 55-septies, comma 2 bis, decreto legislativo 165/2001, stabilisce che le attività ambulatoriali inerenti agli accertamenti medico legali, sono di competenza dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento.

L’attività ambulatoriale sancita da una norma di legge è diventata, invece, nella proposta di convenzione in discussione, una “fetecchia”, come avrebbe detto il Principe, laddove, all’articolo 12, comma 3, si prevede: Nell’ambito della organizzazione e della programmazione mensile, il medico fiscale INPS, effettuate tutte le visite mediche di controllo domiciliare assegnategli, resta a disposizione del Responsabile medico della sede assegnata per l’eventuale svolgimento delle attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni”.
Come avrebbero detto a “Drive In”, “A disposizione, comandi”.
Speriamo adesso che i “Negazionisti” si degnino almeno di fare il mea culpa e chiedere scusa visto anche che, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato pubblicato il “Decreto della ripartizione in capitoli” per gli anni 2020, 2021 e 2022 che, alla voce “SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER GLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” prevede, per l’anno 2020, 50 milioni di euro, per gli anni 2021 e 2022,  57,2 milioni di euro.
come dire, "piove sul bagnato". 
Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”
mauro

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