SOGNO DI UNA NOTTE DI INIZIO ESTATE
Come risulta dal resoconto del 18 giugno della Commissione Bilancio della Camera, in settimana andrà in discussione il seguente emendamento n.83.09 riguardante la medicina fiscale, presentato al decreto legge “Rilancio”:
Art.83-bis.
(Riorganizzazione attività dì medicina fiscale)
(Riorganizzazione attività dì medicina fiscale)
1. Al fine di riorganizzare l'attività della medicina fiscale, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, i medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino ad un massimo di 700 unità, entro tre mesi sono collocati, a domanda, previo giudizio di idoneità riguardante l'attività svolta e in base all'anzianità di incarico, con rapporto di impiego a tempo pieno e indeterminato nel ruolo sanitario dell'INPS ad esaurimento, nelle stesse sedi dove risultano incaricati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per lo svolgimento di tutte le funzioni di accertamento medico legali sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici e privati, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni.
2. Gli incarichi in essere dei medici che non transitano nel ruolo sanitario proseguono, senza soluzione di continuità, fino ad esaurimento delle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per lo svolgimento delle medesime funzioni di cui al comma 1, nelle stesse sedi in cui risultano incaricati.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'INPS provvede a valere sulle risorse presenti nel bilancio pluriennale del Ministero del lavoro alla voce «somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche», e nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS stesso rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche dì controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente articolo, i rimborsi riconosciuti all'INPS per gli accertamenti medico legali dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli incarichi in essere dei medici che non transitano nel ruolo sanitario proseguono, senza soluzione di continuità, fino ad esaurimento delle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per lo svolgimento delle medesime funzioni di cui al comma 1, nelle stesse sedi in cui risultano incaricati.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'INPS provvede a valere sulle risorse presenti nel bilancio pluriennale del Ministero del lavoro alla voce «somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche», e nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS stesso rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche dì controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Sono, altresì, destinati, per le finalità di cui al presente articolo, i rimborsi riconosciuti all'INPS per gli accertamenti medico legali dei datori di lavoro ed enti previdenziali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Come già avvenuto per i docenti inseriti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) che entrano in ruolo senza ulteriori selezioni (è di questi giorni la notizia delle barricate alzate dai docenti e da tutte le OOSS per garantire questo diritto) o per i medici convenzionati con il SSN che hanno ottenuto il passaggio alla dipendenza a domanda, così l’emendamento prevede analogo percorso per i medici inseriti nelle liste ad esaurimento per un massimo di 700 sanitari a tempo pieno e indeterminato.
I sanitari che non presenteranno domanda per il passaggio in ruolo, continueranno ad essere incaricati, fino ad esaurimento delle liste, in base alla disciplina vigente tutelando, così, l’intera consistenza numerica dei medici che ha consentito, fino ad oggi, l’espletamento delle funzioni di medicina fiscale.
È da ricordare, inoltre, che in base alla convenzione in discussione, pur essendo un rapporto di natura libero professionale, perderebbero ugualmente l’incarico i medici che svolgono altre attività con qualsiasi rapporto di lavoro e i medici al compimento del 70° anno di età.
Dalla lettura della proposta, inoltre, si evince che le risorse destinante a legislazione costante agli accertamenti medico legali,non potranno essere distratte per altri compiti o per altre categorie di medici.
Analizzando la proposta emendativa, le eventuali criticità rilevate nel testo non riguardano i medici fiscali, ma sembrano interessare esclusivamente l’aspetto legato alla futura presenza di alcune organizzazioni sindacali alle trattative e un possibile ostacolo al percorso della convenzione per gli 820 medici da convenzionare in base alla legge di Stabilità per il 2020.
Per quanto riguarda il primo aspetto, per i medici che transiteranno nel ruolo le trattative rientrano tra quelle che riguardano il personale medico dipendente dell’Istituto e le OOSS ammesse sono quelle del pubblico impiego, mentre, per i medici che opteranno di restare con la disciplina vigente, non sono previsti accordi sindacali da stipulare.
Per quanto riguarda, invece, il secondo aspetto, non essendo più prevista la
convenzione in discussione, viene meno il parametro di riferimento per la
stipula delle convenzioni degli 820 medici previsto dall’articolo 1,
comma 459, legge di Stabilità 2020, che recita: “L'atto di indirizzo stabilisce
la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle
incompatibilita', nonche' sulle tutele normative e previdenziali del
rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equita'
normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che
operano per l'INPS con rapporto convenzionale”.
Infine, se l’emendamento venisse approvato, i contributi previdenziali confluirebbero al fondo lavoratori dipendenti per i medici ammessi al ruolo e al Fondo della Libera Professione – quota B -, come oggi, per i medici che dovessero optare per la libera professione.
La convenzione in discussione per i medici fiscali, invece, stabilisce l’obbligo di iscrizione al Fondo della Medicina Generale e, in base a quanto previsto dalla norma introdotta dalla legge di Stabilità avanti ricordata, anche i contributi dei futuri 820 medici da convenzionare, quindi, finirebbero nello stesso fondo, grosso modo 20/25 milioni di euro l’anno.
Si spera che questi due aspetti, che non riguardano il futuro professionale e previdenziale dei medici fiscali, non siano di ostacolo all’approvazione della proposta emendativa.
Il Principe avrebbe detto: “Siamo uomini o caporali?”
mauro