Dal collega Attilio Ore : 1°) NO a convenzione farlocca//2°)Scheda tecnica //3°)mail a inps-ministri ed epc ad Attilio Ore


1°)
DICIAMO  NO ALLA CONVENZIONE FARLOCCA CHE:


1) FA PERDERE LA SICUREZZA DEL LAVORO CHE PASSEREBBE DA TEMPO * INDETERMINATO*, COM’È ADESSO, A TEMPO * DETERMINATO*, SENZA BLOCCALISTA E PRIORITÀ CHE DECADRANNO

2) IMPEDISCE A 70ENNI E PENSIONATI DI CONTINUARE A LAVORARE

3) IMPEDISCE DI AVERE ALTRA OCCUPAZIONE NON IN CONTRASTO CON QUELLA DI MEDICO FISCALE ,PUR ESSENDO UNA CONVENZIONE LIBERO PROFESSIONALE

4) ABBASSA I COMPENSI, GLOBALMENTE INTESI,FERMI, PERALTRO, AL 2008

5) RENDE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA PIÙ LOGORANTE( INSERIMENTO IN LISTA PROVINCIALE CON FORTISSIMA PROBABILITÀ DI MACINARE MOLTI KM IN PIÙ AL GIORNO) E PIÙ ESPOSTA A REGIME SANZIONATORIO CON AGGIUNTA DI NUOVI VINCOLI

6) UTILIZZA ARTATAMENTE L’ELARGIZIONE DI PSEUDOTUTELE  FARLOCCHE  (FERIE E FISSO MENSILE PER REPERIBILITÀ) COME SPECCHIETTO PER ALLODOLE  E COMPLETAMENTE PAGATE DALLA RIDUZIONE DEI COMPENSI PER VISITA
ADERISCI CON UNA SEMPLICE MAIL, VEDI PUNTO 3° , PER FERMARE QUESTO SCEMPIO!

=========================================================

2°)

RELAZIONE TECNICA


NON E’ PREVISTA LA DURATA DELL’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO

Nell’articolato, non è espressamente e chiaramente prevista la durata dell’incarico che è artatamente confusa con la durata della convenzione.

all’articolo 7, recante “accesso all’ACN”, comma 1, è specificato che “è previsto l’accesso diretto, a domanda, senza partecipazione a procedure selettive e a tempo indeterminato, dei medici della lista ad esaurimento nelle loro sedi provinciali di appartenenza, salvo l’insorgenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al successivo articolo 13. Detto incarico viene mantenuto per tutta la durata della convenzione e per i successivi rinnovi”.

E, ancora, all’articolo 2,recante “Campo di applicazione e durata dell’accordo”, comma 2 (si continua a parlare SEMPRE E SOLO di durata dell’accordo e mai della durata dell’incarico):

2. L’ACN prevede, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, in particolare art.4, comma 10 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125  ed art. 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per i medici fiscali, un’attività convenzionale libero professionale  a tempo indeterminato per tutte le funzioni di accertamento medico legale sulle assenze

Sempre all’articolo 2, commi 4 e 5, si dispone che:

4. È prevista la possibilità di revisioni o aggiornamenti della convenzione, tramite addendum sottoscritto dalle Parti, per effetto di modifiche regolamentari o normative ovvero qualora si valuti la possibilità di adottare soluzioni di miglior favore per i medici fiscali e di miglioramento ed efficientamento del servizio.

5. Non si procede ad addendum e revisioni della convenzione in caso di provvedimenti legislativi che di fatto modificano il contenuto di singole parti della convenzione stessa in modo chiaro e univoco e pertanto sono immediatamente applicabili, salvo tempestiva informativa alle OO.SS.

Il combinato disposto delle norme sopra riportate, fa sì che avendo legato la durata dell’incarico alla durata della convenzione ed essendo questa modificabile in qualsiasi momento  come previsto dai commi 4 e 5, non viene assolutamente garantita la durata dell’incarico a tempo indeterminato.

Aspetto completamente diverso se fosse stata accolta la modifica proposta da CGIL e SINMEVICO, respinta decisamente dall’INPS, con la quale veniva esplicitamente chiarita la durata dell’incarico, confinando la durata triennale alla sola convenzione, come accade nelle convenzioni del SSN. Questa era la norma proposta:

l’INPS conferisce incarichi a tempo indeterminato ai medici inseriti nelle liste di cui all’art.4, comma 10 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125  ed art. 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 per lo svolgimento degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia e di tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, il cui rapporto è regolamentato dal seguente ACN.

RISORSE E CONSISTENZA NUMERICA DEI MEDICI

In nessun passaggio della convenzione vengono dichiarate le risorse a disposizione per finanziare l’ACN e, altro aspetto estremamente delicato, non viene espressa, a differenza della disciplina vigente (1 medico ogni 21 vmcd/sett)  la consistenza numerica dei sanitari né come viene determinata, lasciando a INPS mano libera.

Non è previsto, come avviene nella disciplina vigente (DM 12 ottobre 2000), alcuna forma di tutela nel caso di diminuzione del carico di lavoro.

PRIORITA’

Come stabilito dall’articolo 1, comma 340, legge 147/2013, nonche dalle circolari INPS, le visite devono essere assegnate prioritariamente ai medici iscritti nelle liste ad esaurimento. Infatti, con la disciplina vigente, nel caso di reintegrazione delle liste per carenza di medici, i nuovi inserimenti avvengono in coda e non alla pari ad ulteriore tutela in caso di diminuzione dei carichi di lavoro.

La convenzione, invece, prevede la formazione di un unico contenitore dove anche l’ultimo arrivato avrà gli stessi diritti del medico incaricato da 30 anni.

BLOCCA LISTE

Non essendo più previste le liste formate ai sensi dell’articolo 5, commi 12 e 13, anche la “forza protettrice” del blocca liste viene completamente esautorata.

POTERE SANZIONATORIO

Pur essendo il rapporto libero professionale, sono previsti vincoli, lacci e poteri sanzionatori che non si riscontrano neanche nel rapporto di dipendenza, non mitigati dalle commissioni completamente sbilanciate a favore del committente. Tra l’altro, nel rapporto di dipendenza, il potere sanzionatorio del datore di lavoro può essere fatto oggetto di ricorso all’ispettorato del lavoro, quindi al giudice del lavoro.

INCOMPATIBILITA’

Le incompatibilità, in un rapporto libero professionale, sono inserite per evitare il pericolo, anche potenziale, di una sovrapposizione di ruoli, oppure perché  previste da specifiche norme di legge o contrattuali. Non trova quindi riscontro l’aver reso genericamente incompatibili i medici che intrattengano altri rapporti, anche di natura convenzionale, sul territorio provinciale dove viene svolta l’attività di medico fiscale.

Se il medico, nell’esercizio della sua attività non emette certificazione di malattia, perché non prevista, viene meno il pericolo, anche potenziale, di una sovrapposizione di ruoli (un medico necroscopo difficilmente potrà fare una visita fiscale alla persona di cui ha accertato la morte).

Tra l’altro, viene sbandierata in questi giorni, una grande conquista sindacale (come se prima non ci fosse), cioè che i medici della lista ad esaurimento vengono confermati nelle attuali sedi, quindi non opereranno su tutto il territorio provinciale. A questo punto, per evitare la sovrapposizione di ruoli, ad esempio per chi ha l’incarico di continuità assistenziale o assistenza primaria, è sufficiente, come oggi, applicare le circolari INPS.

È necessario ricordare, infine, che la Suprema Corte, condannando INPS proprio sulle incompatibilità, ha precisato che il provvedimento di decadenza dall’incarico di medico fiscale operato da INPS,  “deve essere misurato con il quadro costituzionale che disegna le libertà individuali con specifico riferimento al diritto al lavoro, ricordando che l’articolo 4, comma 1 Cost. ribadisce la libertà di accesso al lavoro, intesa come libertà da irragionevoli limitazioni o barriere all’ingresso nel settore di lavoro prescelto”.

Tra l’altro, essendo la retribuzione per “fasce”, non ha senso che il medico che eserciti altra attività sia obbligato a scegliere il “part time”. L’importante è che rispetti il numero di fasce mensili.

Inoltre, in base alla convenzione in discussione, “stranamante” il pericolo di sovrapposizione di ruoli non riguarda le attività mediche svolte in regime libero professionale, anche quando queste prevedono, obbligatoriamente, il rilascio di certificazione di malattia.

Sempre in base alla convenzione, infine, le incompatibilità e inconferibilità per conflitto di interessi, che, tra l’altro, sono anche materia di codice penale, sono derubricate come “il divieto di eseguire visite di controllo al coniuge ed a parenti ed affini entro il quarto grado, ovvero nei confronti di altri soggetti per i quali vi potrebbe essere un potenziale conflitto di interesse, specialmente con riferimento all’eventuale sovrapponibilità tra l’attività di certificazione e quella di controllo medico legale”.

Evidentemente, qualcosina non quadra.

Infine, è bene ricordare che incompatibilità esagerate che non siano giustificate da reali necessità di evitare sovrapposizioni di funzioni, se accertate in giudizio, potranno dare luogo a richieste di risarcimento nei confronti degli autori che ne rispondono solidalmente.

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

Pur essendo il rapporto libero professionale, quindi con versamento dei contributi alla Quota B del Fondo della libera professione, la convenzione prevede, invece, che i medici fiscali INPS siano obbligatoriamente iscritti alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata.

Tale Fondo, non ha ovviamente niente a che vedere con la medicina fiscale e, se proprio si doveva cambiare Fondo, l’iscrizione doveva essere effettuata c/o il Fondo della Medicina dei Servizi, dove erano iscritti i medici fiscali ASL.

ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI

La convenzione prevede un rimborso di 500 euro/anno per la stipula di una polizza contro i rischi da responsabilità professionale e civile verso terzi e gli infortuni, subìti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente Accordo, e per la tutela legale a copertura delle eventuali spese in caso di controversie legali penali o civili. Anche questa, come tutte le altre tutele, sono partite di giro. Indubbiamente i 500 euro sono quelli che erano previsti per contributo formazione ECM.

ESATTO CALCOLO GIORNI DI ASSENZA

Dovendo il medico libero professionista garantire la reperibilità per fasce e non oraria, occorre trasformare tutte le assenze da giorni a fasce, evitando che in breve tempo vengano esauriti i permessi a disposizione.

ASSENZE NON RETRIBUITE

A differenza della disciplina vigente, le assenze non retribuite, pur essendo l’incarico libero professionale, devono essere giustificate da gravi motivi personali, ecc.

Deve essere prevista un’assenza non retribuita senza giustificazione, di almeno 60 gg l’anno, pari a 120 fasce.

PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO

Anche questa tutela, come le altre, non è a carico INPS, ma si tratta di un giro conto effettuato diminuendo i compensi. Tra l’altro, appare veramente ridicolo che, in un rapporto libero professionale il permesso, tra l’altro pagato di tasca propria,  debba essere autorizzato e fruito in uno o più periodi dell’anno. Una tale limitazione non è prevista neanche in un rapporto di dipendenza dove troviamo ben altre tutele e a carico del datore.

Anche in questo caso, occorre sostituire i 30 gg previsti, con 60 fasce.

INDENNIZZO MALATTIA, INFORTUNIO, GRAVIDANZA, GRAVIDANZA A RISCHIO E ADOZIONE

Come già previsto con la disciplina vigente, tali istituti sono assicurati da ENPAM. Per malattia e infortunio, ENPAM indennizza dal 31° giorno, mentre, per i primi 30 gg, occorre stipulare una polizza.

COMPENSI

La convenzione prevede un compenso mensile per la reperibilità, che è una reperibilità attiva (che obbliga il medico a rispondere immediatamente alla chiamata e recarsi subito al lavoro) e non passiva, cioè aggiuntiva o accessoria.

Tra l’altro, essendo prevista una retribuzione per fascia come da alcuni richiesto e non oraria come prevede l’atto di indirizzo, le visite devono essere effettuate indipendentemente dalla loro distanza e non influendo il fatto che, ad esempio, il medico rientri alla propria abitazione anche molto tempo dopo l’orario di fine fascia o si avvii per effettuare le visite in largo anticipo.

Le 90 visite in media mensili previste dalla convenzione, non essendoci clausola di salvaguardia come il carico blindato, se non dovessero venire assegnate, non si possono reclamare.

Inoltre, parlando di media mensile, nulla vieta che in un mese si effettuino 200 visite e per ca due mesi successivi si girino i pollici.

E, nello stesso tempo, non è previsto neanche un carico di lavoro massimo.

Quindi, visti i compensi previsti per visita eccezionalmente “convenienti”, INPS ha interesse ad assegnare quante più visite possibili. Più ne vengono assegnate, maggiore sarà il “guadagno” per INPS perché in proporzione diminuisce  il costo della visita.

Il combinato disposto della reperibilità da garantire e del costo della visita, costringerà inevitabilmente il medico ad essere operativo su tutto il territorio provinciale, soprattutto nelle piccole e medie Sedi, che rappresentano l’80%.

Inoltre, non essendo più prevista la quota fissa in base alla distanza, viene meno anche un altro deterrente, oltre alla disparità di trattamento tra chi macinerà km ed è costretto a cambiare auto ogni 3-4 anni e chi, più fortunato, potrà godere di percorsi più brevi.

Lasciamo ad ognuno l’onere di calcolare quanto perderà tra la disciplina vigente integrata con il carico blindato, nonostante i  compensi fermi al 2008, e i compensi calcolati in base alla convenzione aggiornati al 2020.

Probabilmente i medici fiscali sono l’unica categoria che invece di aggiornare la retribuzione, tra l’altro ferma da 12 anni, subisce un’ulteriore diminuzione.

LIMITI DI ETA’

Pur essendo il rapporto di natura libero professionale, è stato fissato il limite di età di 70 anni, previsto solo dalle convenzioni del SSN. Vista la magra pensione ENPAM che spetterà ai medici fiscali, ulteriormente penalizzata dagli eventi del 2013 e 2020, il limite imposto è un’ulteriore offesa alla categoria. Si poteva, ad esempio, prevedere, dopo i 70 anni, l’impegno in una sola fascia in modo da arrotondare la pensione.

==========================================================




Al 

Direttore Generale Inps dott.ssa Di Michele Gabriella
gabriella.dimichele@inps.it
Direttore Centrale Risorse Umane dott.ssa   Sampietro Maria Grazia 
mariagrazia.sampietro@inps.it
Direttore Centrale  Ammortizzatori Sociali Inps dott. Sabatini Luca
 luca.sabatini@inps.it
Presidente dell’INPS Prof. Pasquale Tridico
segreteria.presidenza@inps.it
Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sen. Nunzia Catalfo
Ministro della salute On. Roberto Speranza
segreteriaministro@sanita.it
Ministro della pubblica amministrazione On. Fabiana Dadone
ministropa@governo.it
epc a : Medico fiscale Attilio Ore
oreattilio@gmail.com



oggetto

comunicazione contrarietà a convenzione tra INPS e i medici

 fiscali di cui all’articolo 55septies, comma 2bis, decreto

legislativo 30 marzo 2001, n.165 e all’atto di indirizzo emanato

 con il decreto ministeriale 2 agosto 2017.



Io sottoscritto dott. .......................

medico fiscale inps operante presso la sede di......................

con la presente dichiaro di essere

ASSOLUTAMENTE CONTRARIO alla convenzione proposta da

 Inps,in quanto andrebbe a ledere dei miei diritti acquisiti e
 non è conforme a quanto previsto dalle  norme in oggetto .

Distinti saluti

Post popolari in questo blog

DI BENE IN MEGLIO

MIMI’ E COCO’ – ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO

MATEMATICAMENTE SOLATI