IL MONDO E’ COME TE LO METTI IN TESTA
Una delle riforme importanti della scuola italiana, è stata quella del Ministro Gentile, alla metà degli 20, che ha istituito la scuola elementare obbligatoria. Se si fosse frequentata con merito, imparando a leggere e a fare di conto, probabilmente si eviterebbero anche delle brutte figure.
Le proposte che si sono suggerite su queste pagine, per chi ha dimestichezza con la lingua italiana (e il pallottoliere) e buona memoria e che sono ancora consultabili, erano e sono:
come prima scelta l’ACN della specialistica ambulatoriale, estendibile, come già accaduto per altre categorie di medici, anche ai sanitari privi della specializzazione. Si è preso atto che la maggioranza non ha chiesto né tantomeno gradito l’ACN della specialistica, ma questo è un problema che riguarda gli iscritti alle varie ooss, quindi non sindacabile.
nel caso in cui il rapporto fosse restato di natura libero professionale, al fine di non perdere le tutele acquisite, la disciplina vigente integrata con il carico blindato (blindato significa che se non vengono assegnate 90 visite, viene riconosciuta la differenza equivalente alle visite non assegnate) di 90 visite al mese ai compensi stabiliti dal DM 8 maggio 2008, tra l’altro anche da aggiornare in base all’indice ISTAT.
Ricordato ciò, occorre precisare che la convenzione in discussione, almeno nella versione che tutti conoscono, non prevede né presuppone un carico “blindato”di 90 visite, a differenza della proposta di cui sopra, perché se le stesse non verranno assegnate non verrà riconosciuto nessun importo equivalente. Quindi, di “blindato”, vi è solo l’importo mensile per la reperibilità (non disponibilità come si vorrebbe far credere) e forse ancora non si è capito che cosa comporterà questo, soprattutto nelle sedi medio piccole. Di questo se ne riparlerà dopo qualche mese l’entrata in vigore della convenzione.
La convenzione prevede un permesso retribuito che non è a carico del Committente, ma ottenuto diminuendo le risorse a disposizione per i compensi, quindi solo un giro conto e, per di più, essendo autofinanziato vi è anche la presa in giro che deve essere autorizzato.
L’indennizzo (non l’indennità) che viene riconosciuto dall’ENPAM in caso di malattia e infortunio, con la convenzione in discussione, è lo stesso riconosciuto con la disciplina vigente e decorre dal 31° giorno. I primi 30 gg di copertura, infatti, sono assicurati da una polizza così come previsto anche con la disciplina vigente (leggasi regolamenti ENPAM).
Il periodo di assenza per malattia, estendibile fino a 24 mesi, è già previsto dalla legge 81/2017, immediatamente applicabile, essendo norma di rango superiore, anche con la disciplina vigente.
Il rimborso di 500 euro per la sottoscrizione di una polizza, è anche questo un giro conto che corrisponde alle 500 euro oggi previste per il contributo alla formazione.
Il medico fiscale, essendo libero professionista sia in base alla disciplina vigente che in base alla convenzione, dovrebbe versare il 18,50% al FONDO B della libera professione. Con la convenzione, invece, è stato cambiato il Fondo di destinazione che sarà quello della Medicina Convenzionata, con un rendimento più basso ed un’aliquota più alta che arriverà, nel 2024, al 26%, al quale sono iscritti i medici di medicina generale e i pediatri. INPS verserà solo il 13% (anche qui occorrerà capire se a carico suo o stornando le risorse), mentre il rimanente, pari al 13% (si consiglia l’uso del pallottoliere)resterà a carico del medico.
Con la nuova convenzione vengono riconosciuti, giustamente, per il lavoro profuso, permessi e rimborsi ai rappresentanti sindacali, prima non previsti ed è questa, indubbiamente, l’unica vera nuova tutela con grande e bella soddisfazione per tutti i medici fiscali, soprattutto per i monomandatari.
Si è dimenticato, invece, di precisare, soprattutto ai monomandatari che sono i soggetti più deboli, che i medici fiscali non avranno più, come oggi, un incarico ad esaurimento o a tempo indeterminato come dichiarato anche dal TAR, né, tantomeno, la priorità per lo svolgimento del servizio, ma solo un incarichicchio la cui durata è legata a quella della convenzione, tra l’altro modificabile in qualsiasi momento.
La convenzione in discussione, all’articolo 2, comma 5, non prevede né presuppone un accordo con le OOSS per le modifiche introdotte da norme legislative (es emendamento killer), ma solo un’informativa, della serie: ti mando via, però te lo dovevo dire e te lo sto dicendo.
Queste sono le certezze, ora passiamo ai probabilmente:
il rimborso da casa del medico già esiste, mentre sono state eliminate le quote fisse di 6, 10 e 15 euro proporzionate alla distanza e, visto che di km, a causa del rimborso fisso mensile per la reperibilità (non disponibilità), se ne percorreranno un bel po’, rappresenta un’altra batosta per il povero medico fiscale.
Il riconoscimento di un “bonus” in caso di fermo dell’attività, che speriamo venga riconosciuto, ha fatto finalmente scoprire le bugie raccontate in questi mesi, quando si diceva che se la convenzione fosse stata in vigore, i medici avrebbero percepito il compenso fisso.
Se gli emendamenti presentati, di cui è stata fornita dettagliata notizia, fossero stati accolti, 700 medici fiscali, soprattutto i monomandatari, avrebbero trovato sistemazione con un rapporto d’impiego, mentre i restanti ca 300, avrebbero potuto proseguire, volontariamente, l’incarico per non percepire 4 lire di pensione. A quel punto, giustamente, visto che i contributi previdenziali sarebbero stati versati al FLD e sarebbe venuta meno la rappresentanza sindacale, si gioisce se la proposta è stata respinta.
Alla luce degli importi, quelli reali, sopra riportati si consiglia, eventualmente facendosi aiutare, di rifare i conticini.
Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, si informi, ha capito?”
mauro