38 ORE SETTIMANALI: LIMITE INVALICABILE

 l’articolo 13, comma 4, del’ipotesi di accordo in corso di approvazione, recita:  4. L’incarico di medico fiscale INPS è incompatibile con l’incarico a tempo indeterminato, determinato o di sostituzione, ai sensi degli ACN della specialistica ambulatoriale, della medicina generale e della pediatria di libera scelta. L’incompatibilità non sussiste qualora le due attività in questione siano svolte in province diverse e il medico fiscale operi su singola fascia”.      

Sempre l’articolo 13, ma al comma 1, recita: 1. È incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo il medico che:

- si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge o regolamento o di contratto di lavoro”;  

quindi, non è sufficiente cambiare provincia per non essere incompatibili perché occorre rapportarsi anche alle norme che regolamentano l’attività svolta in convenzione con il SSN. 

Premesso che l’eventuale trasferimento ad altra provincia previsto dagli AACCNN della medicina convenzionata è tutt’altro che facile e, in alcuni casi, come la medicina generale, si possono attendere anche diversi anni affinche questo avvenga, c’è da capire quali potrebbero essere le ulteriori incompatibilità da superare. 

L’ACN della medicina generale, per quanto riguarda il rapporto di continuità assistenziale, all’articolo 65, comma 9, recita: “9. L'orario complessivo dell'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale sommato a quello risultante da altre attività compatibili non può superare le38 ore settimanali”.  

L’ACN della specialista ambulatoriale all’articolo 28, comma 1, recita: 1. L’incarico ambulatoriale, ancorché sommato ad altra attività compatibile, non può superare le 38 ore settimanali”.  

Il medico fiscale, in base a quanto previsto dal sopra ricordato articolo 13, comma 4, nel caso in cui svolga un’attività in convenzione con il SSN, può garantire la disponibilità solo su una fascia di reperibilità. 

L’ipotesi di accordo in corso di approvazione, all’articolo 20, comma 3, recita: “Per disponibilità su una sola fascia si intende la disponibilità ad effettuare visite mediche di controllo, nella fascia mattutina o in alternativa in quella pomeridiana di reperibilità dei lavoratori per tutti i giorni feriali, almeno due fasce nelle giornate del sabato e almeno una fascia nelle giornate festive del mese”.  

Quindi, l’impegno orario settimanale previsto per il medico fiscale che garantisce la disponibilità solo su una fascia, per la quale riceve un compenso mensile di euro 1244,88 lordi, è pari a 24 ore settimanali. 

Si deduce che il medico di continuità assistenziale che ha un rapporto orario base pari a 24 ore settimanali, supera abbondantemente il limite delle 38 ore stabilito dall’ACN, mentre, lo specialista ambulatoriale, fermo restando lo svolgimento dell’incarico in altra provincia, può conservare l’incarico con la ASL fino ad massimo di 14 ore settimanali.  

Ovviamente, i limiti non valgono per coloro che svolgono attività libero professionale o detengono incarichi libero professionali. 

Sarebbe interessante conoscere il parere della SISAC, dell’INPS e delle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale e degli specialisti ambulatoriali interni, per capire se il limite invalicabile delle 38 ore settimanali, così come è articolata l'ipotesi di accordo in corso di approvazione, possa costituire causa di decadenza dall’incarico sia di medico fiscale che di medico convenzionato con il SSN. 

mauro

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