COME E’ DELIZIOSO ANDAR…….

Entro il 2020 sarà emanato l’atto di indirizzo previsto dall’articolo 1, comma 459, legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge Bilancio 2020), per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali per 820  medici  “Per assicurare all'INPS il presidio  delle  funzioni relative all'invalidita'  civile e delle attivita' medico-legali in materia  previdenziale  e  assistenziale   affidategli”

 

L'atto di  indirizzo per il convenzionamento degli 820 medici,come previsto dal sopra ricordato comma 459, “fornisce indirizzi sulle tutele normative e  previdenziali  del  rapporto  convenzionale,  che tengano conto di principi  di  equita'  normativa  e  retributiva  in relazione alle altre tipologie di medici che operano per  l'INPS  con rapporto convenzionale”.

 

Quindi, l’atto di indirizzo, come recita il comma 459, al fine di fornire indirizzi sulle tutele normative e previdenziali, necessita, come riferimento, di un’altra convenzione  con medici che operano per l’INPS con rapporto convenzionale, cioè i medici fiscali, in modo da rispettare “principi di equità normativa e contributiva”.

Grazie all’Ipotesi di Accordo in corso di approvazione, le tutele normative e previdenziali (iscrizione obbligatoria Fondo ENPAM medicina generale, per esempio) ivi previste, saranno traslate nell’emanando atto di indirizzo per la  convenzione degli 820 medici, in assenza della quale non sarebbe stato possibile emanare il provvedimento amministrativo.

Sarebbe stato un bello “scherzo da prete” se l’Ipotesi di Accordo fosse saltata, causando un corto circuito dato che, la vigente disciplina, non è esportabile. Forse questo passaggio potrebbe essere una delle ragioni che hanno fatto improvvisamente accelerare la conclusione sull’Ipotesi di Accordo (la cd svolta “epocale”, “storica” e l'alba di una nuova era).

Ovviamente, vengono traslati solo i “princìpi” perché, a differenza della convenzione dei medici fiscali, dove le “tutele” sono “fai da te” autofinanziate, nella convenzione degli 820 medici gli oneri pluriennali per le “tutele normative e previdenziali” sono a carico del Committente, come prevede il comma 460 della ricordata legge 160/2019 e come è giusto che sia in un ACN autentico e non farlocco.

L’altro aspetto curioso, è che questo scambio di princìpi tra la convenzione dei medici fiscali e quella degli 820 medici, non riguarda, oltre la copertura degli oneri a carico del Committente, il  carico di lavoro che, per i medici da convenzionare è stabilito per legge in 35 ore settimanali, mentre, per i medici fiscali l’Ipotesi di Accordo prevede 49 fasce settimanali di 4/h ciascuna.

Infatti, ai sensi dell’articolo 20, comma 2 dell’Ipotesi di Accordo, il medico fiscale deve “garantire la reperibilità su entrambe le fasce per tutti i giorni feriali, 3 fasce di sabato e 2 di domenica”, per un totale di 49 fasce mensili, pari a 196 h/mese. Attenzione, perché si parla di reperibilità attiva ed il compenso previsto non è un compenso accessorio, ma quello principale.

Vi è un altro passaggio dell’Ipotesi di Accordo, nascosto tra le pieghe delle norme, che potrebbe far pensare ad un ulteriore obbligo orario per il medico fiscale.

La convenzione stabilisce, infatti, sempre all’articolo 20, ma al comma 7: “7. Nella fascia mattutina per l'ottimizzazione dell'efficienza ed efficacia del sistema degli accertamenti medico legali domiciliari ed ambulatoriali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, le visite di controllo sono assegnate al medico fiscale incaricato, almeno 30 minuti prima dell'inizio della fascia di reperibilità stabilita per i dipendenti pubblici”.

E ancora, al comma 8: “8. Nella fascia pomeridiana, le visite sono assegnate almeno 1 ora dell'inizio della fascia di reperibilità di riferimento dei dipendenti pubblici”. 

I 30 minuti prima nella fascia antimeridiana e i 60 minuti prima nella fascia pomeridiana, sono finalizzati, come recita l’articolato “all’ottimizzazione dell'efficienza ed efficacia del sistema”. 

Questo passaggio, potrebbe far supporre che il medico dovrebbe utilizzare i 30 e i 60 minuti per organizzarsi (in ottica di ottimizzazione ed efficacia del sistema degli accertamenti) ed essere pronto ad iniziare il giro delle visite o ad andare in ambulatorio, avendo avuto cura di cercare, ad esempio, eventuali indirizzi errati o imprecisi telefonando alla Sede, agli uffici comunali, cercando negli elenchi telefonici, ecc. insomma, dandosi attivamente da fare e non stare a girarsi i pollici. 

Inutile ricordare che è possibile controllare l’ora e il minuto esatto in cui si accede, tramite il tablet, ai sistemi informatici e che il rapporto non è più a prestazione, quindi…………….okkio. 

Questa situazione sembra avere delle analogie con la vestizione/svestizione del personale sanitario che per la Cassazione è “tempo normale di lavoro”. E pensare girava voce che più di qualcuno si oppose tenacemente all’invio unico giornaliero!! Da premio Nobel!!! 

Ma non è finita qui, perché, inoltre, è bene ricordare che l’Ipotesi di Accordo, all’articolo 20, comma 2, recita: Per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana” e non prevede, quindi, che l’orario di impegno complessivo del medico, visite + spostamenti, debba ricadere all’interno delle fasce. 

Questo significa che, il tempo di percorrenza all’inizio della fascia per raggiungere l’abitazione del primo lavoratore da visitare e quello alla fine della fascia, dall’abitazione dell’ultimo lavoratore visitato e l’abitazione del medico, èa carico del medico fiscale.

Discorso completamente diverso con la disciplina vigente, dove il rapporto è a prestazione ed è il medico che organizza insindacabilmente i tempi di lavoro (vedasi le numerose sentenze). 

Non occorre un genio per comprendere che la reperibilità “a fasce”, per l’impegno “obbligatorio”, ad libitum, che ne deriva, è ad esclusivo vantaggio del Committente e non il contrario.

Se consideriamo che l’operatività potrà essere estesa su tutto il territorio provinciale, c’è il concreto rischio che si esca da casa alle 8,30 per farvi rientro dopo le 19,00. Marco Polo, in confronto, era un pantofolaio. 

Qualche furbastro, per indorare la pillola, racconta, che in caso di stress lavoro correlato, si potrà marcare visita perché intanto ci sono le “tutele”, senza spiegare, ovviamente, che cosa significhi, con l’attività a fasce tutti i giorni, la copertura della malattia tramite polizza prevista dall’ipotesi di accordo, aprire un sinistro, anche per una fascia di assenza, chiuderlo e quanti denari restano effettivamente in tasca. Una più attenta letta a questa “tutela”, forse sarebbe proprio il caso di darla. 

E per l’impegno giornaliero, dalle luci dell’alba a quelle delle stelle, al medico fiscale viene riconosciuto l’incredibile importo mensile di euro 2.489,75 lordi, l’equivalente, cioè, di 47 visite/mese ai compensi attuali ancorche fermi al 2008, con una differenza  di impegno, ovviamente, neanche lontanamente paragonabile. Convenzione fai da te? No carico blindato? Ahi,ahi,ahi… 

Infine, è importante ricordare che con l’organizzazione del lavoro prevista, non più a prestazione, sarà difficile, nel caso di non esecuzione della visita, che possa venire accettata acriticamente, come giustificazione, la mancanza di tempo o il non aver trovato l’indirizzo, senza dimenticare, tra l’altro, che l’Ipotesi di Accordo, all’articolo 15, comma 3, recita: “3. Rappresentano cause di decadenza, dichiarata d’ufficio con provvedimento del Direttore provinciale territorialmente competente previo parere della Commissione Mista Provinciale - la mancata effettuazione non giustificata di visite mediche domiciliari e in misura tale da compromettere la funzionalità del servizio e/o da non rendere proficua la prosecuzione del rapporto con l’Istituto, secondo la valutazione del Direttore provinciale”.

Paolo Panelli, nel film “Il Conte Tacchia”, ripeteva spesso: “Dovete da lavorà, bisogna lavorà, bisogna girà, nun ve dovete da lamentà”. 

mauro

 

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