da CGIL a INPS



 
Protocollo n.347/U- FP 2020


Roma 3 agosto 2020
AL PRESIDENTE INPS
PROF. PASQUALE TRIDICO
AL DIRETTORE GENERALE
DOTTSSA GABRIELLA DI MICHELE
AL DIRETTORE RISORSE UMANE
DOTTSSA MARIA GRAZIA SAMPIETRO E AVVOCATO RICCARDO BOSCARINO
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
DOTT. RAFFAELE MIGLIORINI
AL DIRETTORE AMMORTIZZATORI SOCIALI
DOTT. LUCA SABATINI



Oggetto: richiesta dichiarazione a verbale delle modifiche proposte Fp Cgil.


La scrivente OS , chiede di inserire a verbale della video riunione del 30 Luglio le proposte presentate, anche al fine di un'ulteriore valutazione di modifica della proposta inviata da INPS in data 28 Luglio.


FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA
Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it |











 In particolare, le modifiche riguardano, coerentemente con le norme primarie e di dettaglio in vigore (come ribadito nel video incontro di cui sopra):

-durata dell’incarico che, ai sensi dell’articolo 4, comma 10 bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, deve essere ad esaurimento a tempo indeterminato e non rinnovabile ad ogni rinnovo della convenzione.

La formulazione prevista dall’Accordo,unica nel panorama delle convenzioni a tempo indeterminato, è una serie di “scatole cinesi” smontabili in qualsiasi momento e senza nessuna garanzia per il medico incaricato:

-revisione incompatibilità perché:

ll rapporto previsto dal presente Accordo è di natura libero professionale;
l’Accordo non è un ACN del SSN e non è possibile, quindi, applicare genericamente le incompatibilità previste dall’articolo 4, comma 7, legge 23 dicembre 1991, n.412;
la Commissione Affari Sociali della Camera, nel documento conclusivo del 27 maggio 2014 riguardante “Indagine conoscitiva sull’attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia”, ha stabilito che occorre escludere la possibile sovrapposizione del ruolo di certificatore e di verificatore dello stesso stato di malattia che vanno invece rigorosamente tenuti distinti; l’articolo 55 septies, comma 2bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recita che l’atto di indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie;

l’atto di indirizzo, al punto 2.2, recita:
la convenzione disciplina i criteri e i casi di incompatibilità, anche in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie; invece, le incompatibilità inserite nella ipotesi di Accordo, sono fuorvianti, generiche e in contrasto con le disposizioni ricordate e NON escludono, tra l’altro le attività mediche svolte in regime libero professionale,nonche eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale. La formulazione da noi proposta, oltre ad essere coerente con le disposizioni ricordate, interessa tutte le categorie di sanitari.

-intervento assistenziale in casi straordinari

Pertanto, si propone quanto segue:




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Comma 1 bis (di nuova istituzione)

L’INPS utilizza ad esaurimento e in via prioritaria, per lo svolgimento degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, i medici inseriti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, come modificato dall’articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n.147, il cui incarico con l’Istituto prosegue senza soluzione di continuità. Le eventuali revisioni o aggiornamenti della convenzione, non dovranno
riguardare le disposizioni contenute nel presente comma.

Comma 2 (sostituisce quello previsto nell’Accordo)

2. L’ACN prevede, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, in particolare articolo 4, comma 10 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,n.125 ed art. 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per i medici fiscali di cui al comma 1,un’attività convenzionale libero professionale a tempo indeterminato per tutte le funzioni ivi previste.

Articolo 13(Sostituire il comma 4, con il seguente )
Al fine di evitare sovrapposizione tra la funzione di medico certificatore dello stato di malattia e quella di medico fiscale INPS, l’incarico conferito con il presente Accordo è incompatibile con incarichi a tempo indeterminato, determinato o di sostituzione di specialista ambulatoriale e medico di medicina generale solo nella eventualità che l’attività svolta con tali incarichi comporti il rilascio di certificazione di malattia.Nel caso in cui, invece, è previsto il rilascio di certificazione di malattia, ivi compresa l’attività di pediatra di libera scelta, l’incompatibilità non sussiste qualora le due attività in questione siano svolte in territori diversi, anche della stessa provincia e il medico fiscale operi su singola fascia. Analoghe incompatibilità e limitazioni si applicano anche nei confronti dei sanitari che svolgono attività mediche in regime libero professionale, qualora il medico sia tenuto a rilasciare, in base alla normativa e ai regolamenti vigenti,certificazione di malattia. Il medico interessato è tenuto a presentare una autodichiarazione che attesti analiticamente l’attività svolta.Ciascun medico è tenuto a rilasciare, inoltre, una autodichiarazione particolareggiata con la quale dichiari che non sussista o possa derivare, nello svolgimento dell’incarico di medico fiscale INPS, con riferimento all’eventuale sovrapponibilità tra l’attività di certificazione di malattia e quella di controllo, con riferimento anche ai componenti il proprio nucleo familiare, un conflitto di interesse, anche solo potenziale.Anche in questo caso, si applicano al medico le incompatibilità e le limitazioni di cui al periodo precedente.
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Articolo 21

Dopo il comma 7, aggiungere il comma 8:

in presenza di emergenze epidemiologiche e/o calamità naturali che determinino la sospensione totale delle visite mediche di controllo, al medico fiscale è riconosciuto, fino ad un massimo di 12 mesi, il compenso mensile di cui al comma 2.
Distinti saluti
Delegazione trattante Fp Cgil Medici fiscali
                                                                                                 Andrea Filippi    Attilio Ore

















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