SALDI DI FINE STAGIONE ANCHE SULLA MALATTIA E INFORTUNIO

Per quanto riguarda l’indennizzo nel caso di malattia e infortunio, che è corrisposto da ENPAM a partire dal 31° giorno, non vi è alcuna differenza tra la disciplina vigente e l’Ipotesi di Accordo in corso di approvazione.

Così come non vi è alcuna differenza per quanto riguarda tutte le altre tutele: indennizzo per gravidanza e maternità, paternità, adozione e affidamento, interruzione di gravidanza, ecc. sempre corrisposto da ENPAM.

Per i primi 30 giorni di malattia e infortunio, in entrambi i casi, l’eventuale copertura la si può ottenere mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa.

La differenza, invece, si riscontra nell’importo indennizzabile differente tra la disciplina vigente integrata con il carico blindato di 90 visite al mese e l’ipotesi di accordo in corso di approvazione.

Ricordiamo che, per carico blindato o volumi certi di attività, “si intende l’assegnazione del numero di visite previsto contrattualmente (90) con la clausola di salvaguardia che, nel caso in cui, per cause non imputabili al medico siano assegnate meno di 90 visite, al medico è corrisposto un importo così determinato:remunerazione per le visite effettivamente assegnate e svolte e,  per le visite mancanti fino alla novantesima, una remunerazione pari al prodotto tra il predetto numero di visite mancanti per l’importo unitario corrispondente alla visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale di cui al DM del 2008 (euro 41,67 lordi)”. 

Quindi, veniamo al confronto. L’ipotesi di accordo, all’articolo 21, commi 5 e 6, recita:

5. Per far fronte al pregiudizio economico derivante dagli eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo il disposto del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e dalle conseguenze economiche di lungo periodo, è posto a carico dell’INPS un onere pari allo 0,72% dei compensi di cui al presente Accordo.

6. Con le stesse cadenze e modalità previste per il versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, l’INPS versa all’ENPAM il contributo di cui al precedente comma 5 affinché provveda in merito anche mediante la stipula di apposite assicurazioni.

Il pregiudizio economico che deriva dagli eventi di malattia o infortunio, in base all’articolo 21, comma 2, dell’ipotesi di accordo, è costituito dal solo importo mensile pari a euro 2489,75 lordi, cioè, pari a euro giornalieri 82,99 lordi (non è prevista una clausola di garanzia per l’assegnazione di un numero minimo di visite).

Quindi, fermo restando che si dovranno conoscere le eventuali franchigie applicate dalla compagnia di Assicurazioni, nel caso di un evento di malattia di 5 giorni, l’indennizzo che spetterà al medico con l’ipotesi di accordo, sarà pari a euro 414,95 lordi. Nel caso di un evento di 30 giorni, l’importo sarà di euro 2.489,75 lordi.

Invece, in base alla disciplina vigente con il carico blindato (90 visite mensili) e con i compensi attuali ancorche risalenti al 2008, fermo restando che si dovranno conoscere le eventuali franchigie applicate dalla compagnia di Assicurazioni, l’indennizzo spettante per 5 giorni di malattia sarebbe stato pari a euro 625,05 lordi (15 visite x euro 41,67). Nel caso di un evento di 30 giorni, l’importo indennizzato sarebbe stato di euro 3.750,30 lordi.

Differenza di oltre il 50%. 

Ovviamente, per le “conseguenze economiche di lungo periodo”, la differenza aumenta in misura maggiore.

Ci sarebbe da chiedersi, infine, se è chiaro a tutti come funzionerà, in base all’ipotesi di accordo in corso di approvazione,  la richiesta dell’indennizzo in caso di malattia e infortunio, ivi comprese le eventuali franchigie, perché, come ricordato, il tutto potrebbe avvenire tramite la stipula di una polizza con quello che ne consegue (ad esempio, l’attuale polizza 30 gg della Cattolica Assicurazioni per i medici del Fondo di medicina generale, al quale saranno iscritti obbligatoriamente anche i medici fiscali, prevede: apertura del sinistro all’inizio della malattia con invio documentazione medica e amministrativa dettagliata, chiusura del sinistro al termine della malattia o infortunio con invio della documentazione medica e amministrativa di ripresa lavoro e previsione del rimborso con accredito sul proprio conto corrente tramite bonifico bancario da parte dell’Assicurazione entro 20 gg). 

Infine, sempre dall’ipotesi di accordo in corso di approvazione, non risulta chiaro da chi e come verrà individuata la compagnia di Assicurazioni nel caso in cui ENPAM decidesse in tal senso.

Il Principe avrebbe detto: “e io pago!!!!”

mauro  

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