TE LO DO IO L’INCARICO A TEMPO INDETERMINATO

A proposito di alcune espressioni coniate per definire la durata del rapporto dei medici fiscali prevista dall’Ipotesi di Accordo,  del tipo “tempo indeterminato rinnovabile”, è da precisare che tale tipologia, oltre ad essere una evidente contraddizione (se il rapporto è a tempo indeterminato non è soggetto a rinnovo, neanche automatico), non esiste nel panorama normativo.

Con il rapporto a tempo indeterminato, il datore/committente e il lavoratore si impegnano a intraprendere un rapporto senza vincolo di durata. Questa caratteristica lo differenzia sostanzialmente dal contratto a tempo determinato, che invece prevede una durata limitata, con un’eventuale possibilità di rinnovo fosse anche “prevista” ab origine.

Il sistema “Matrioska” cui fa riferimento l’Ipotesi di Accordo per regolamentare la durata dell’incarico, prevede vari incastri tutti smontabili in qualsiasi momento del rapporto, essendo la sua durata legata a quella della convenzione  (art.7, comma 1).

La convenzione, a sua volta, può subire qualsiasi modifica, tanto è vero che l’articolo 2, comma 4, parla chiaro: “4. È prevista la possibilità di revisioni o aggiornamenti della convenzione, tramite addendum sottoscritto dalle Parti, per effetto di modifiche regolamentari o normative..” e il successivo comma 5, addirittura non richiede neanche l’addendum “5. Salvo tempestiva informativa alle OO.SS., non si procede ad addendum e revisioni della convenzione in caso di provvedimenti legislativi che di fatto modificano il contenuto di singole parti della convenzione stessa in modo chiaro e univoco e pertanto sono immediatamente applicabili”.

Qualsiasi rapporto a tempo indeterminato, anche di natura convenzionale, anche il più insignificante come quello previsto dalla disciplina vigente (articolo 5, comma 5, DM 18 aprile 1996 che ha consentito di conservare l’incarico fino ad oggi) richiede un periodo di prova superato il quale il rapporto si considera confermato.

Nel 1996 il rapporto era blindato fino alla durata della disciplina emanata con il decreto, poi confermata e reiterata nel 2000 e 2008 fino ad arrivare alla lista ad esaurimento, ponendosi, quindi, come rapporto a  tempo indeterminato (quello autentico).

Con l’Ipotesi di Accordo si ritorna al punto di partenza, al 1996, legando la durata del rapporto non più alla durata della disciplina che era, tra l’altro di 4 anni, ma alla durata della convenzione che è di 3 anni, con la differenza che adesso la lista ad esaurimento e la priorità sono svampate, come è svampato il tempo indeterminato.

Forse non ci si rende conto che il rapporto che si verrà a creare, sarà ancora più ballerino di quello del 1996.

Nella Ipotesi di Accordo non è stabilito un periodo di prova, superato il quale il rapporto viene confermato a tempo indeterminato, non per dimenticanza, ma soltanto perché non è previsto in un rapporto come quello in argomento che, è bene ricordarlo, è di natura libero professionale sovrapponibile a quello attuale, tanto è vero che basti capire come sono finanziate le cd “tutele”.

Allo stesso tempo, come è ovvio che sia, l’Ipotesi di Accordo non prevede risorse pluriennali (e neanche la consistenza minima di medici)per far fronte agli oneri che, in un rapporto a tempo indeterminato, sono e devono ricadere su più anni per garantire l’impegno nel tempo. Basta leggersi l’articolo 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2019, n.160, per il convenzionamento di 820 medici esterni, per comprendere la differenza.

Del resto, l’articolo 2, comma 6, recita: “6. In caso di nuovi provvedimenti legislativi che dovessero modificare le risorse finanziarie a disposizione per l’espletamento delle visite mediche di controllo, l’INPS convocherà immediatamente le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per una verifica congiunta degli impatti sul sistema gestionale e delle remunerazioni dei medici fiscali e al fine di valutare linee di azione appropriate e concordate”. Questo sta a significare, anche, che le risorse attualmente disponibili non sono destinate a coprire oneri pluriennali fissi per garantire incarichi a tempo indeterminato, ma sono risorse “volatili” la cui disponibilità potrebbe variare in qualsiasi momento.

A tutela soprattutto dei "monomandatari", quelli autentici, forse sarebbe opportuno riformulare completamente il testo.

Il Principe avrebbe detto: “Nojo, vulevan savuar……”

mauro

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