DALLA STABILITA’ ALLA PRECARIETA’

 Le liste speciali costituite ai sensi dell’articolo 5, comma 12, decreto legge 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 638/83, sono state trasformate in liste ad esaurimento dall’articolo 4, comma 10 bis, decreto legge 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 340, legge 147/2013, INPS deve avvalersi, in via prioritaria, per l’espletamento del servizio, dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento.

Il combinato disposto delle due norme, garantisce la stabilità del rapporto confermata, anche se in via incidentale, da una sentenza del TAR Lazio.

Lo stesso atto di indirizzo, emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2017,  che prevede due canali di accesso alla convenzione, quindi due liste, stabilisce che l’attività “viene svolta per l'intera durata  di  permanenza degli stessi medici nelle rispettive liste” e, per i medici della lista ad esaurimento l’attività si intende svolta, ovviamente, ad esaurimento.

 

A differenza di quanto stabiliscono due norme di legge e l’atto di indirizzo, la convenzione in corso di approvazione, invece, prevede la creazione di un unico calderone e non più percorsi separati, facendo perdere ai medici delle liste ad esaurimento le due (uniche) importanti tutele che garantiscono la tenuta dell’incarico.

 

A conferma di quanto sopra la convenzione in corso di approvazione, si limita a prevedere, all’articolo 7, comma 1, che la durata dell’incarico è limitata a quella della stessa convenzione e per i successivi rinnovi, convenzione che, ai sensi dell’articolo 2, commi 5 e 6, può essere modificata in qualsiasi momento per effetto di modifiche regolamentari, normative o provvedimenti legislativi.

 

Inoltre, la stessa convenzione in corso di approvazione non esclude che ciascuna delle Parti possa disdirla alla scadenza o anche prima per effetto dei provvedimenti di cui al punto precedente.

 

Basterebbe la semplice variazione delle fasce di reperibilità per giustificare un pesante intervento su tutto l’impianto, che crollerebbe come un castello di carta.

 

Infine, non risponde a verità affermare che la convenzione mette al riparo da emendamenti killer come quelli presentati in precedenza perché, lo stesso provvedimento killer, stabiliva proprio l’abrogazione della norma riguardante la convenzione: “Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le parole da: «Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale» fino a: «disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie» sono soppresse”. 

Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, si informi!!”

mauro

Post popolari in questo blog

DI BENE IN MEGLIO

MIMI’ E COCO’ – ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO

MATEMATICAMENTE SOLATI