MI CONCEDE LE FERIE A NOVEMBRE! COME E’ UMANO LEI!!!
Un rapporto libero professionale si caratterizza soprattutto per la mancanza del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte del datore e l’ assenza pressoche totale di vincoli. Il rapporto libero professionale, ha stabilito più volte la Suprema Corte, si deve svolgere su un piano di parità, altrimenti si scivola nella subordinazione.
Nell’ipotesi di accordo in corso di approvazione, si riscontrano diversi criteri tipici del rapporto di dipendenza, ma senza le garanzie e le tutele previste da questa tipologia di rapporto (e pensare che qualche furbastro ha festeggiato la bocciatura dell’emendamento che prevedeva la dipendenza!!).
Su questo argomento sarebbe interessante conoscere il giudizio della magistratura del lavoro nel caso venissero presentati ricorsi, tra l’altro già verificatisi con la disciplina vigente e chi sarebbe chiamato a rispondere di eventuali abusi.
Un caso emblematico, poi, è il permesso annuale retribuito, usato spesso come arma di “distrazione di massa” paragonandolo addirittura alle “ferie”.
L’ipotesi di accordo, all’articolo 16, commi 1 e 2, recita:
1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico fiscale INPS spetta un periodo di permesso di 30 (trenta) giorni di calendario con diritto alle voci retributive fisse, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di cinque settimane lavorative.
2. A richiesta dell’interessato il permesso, autorizzato dalla sede INPS di appartenenza, è fruito in uno o più periodi programmati, tenendo conto delle esigenze operative della medesima strutture INPS. Il permesso retribuito è programmato e organizzato tenendo conto delle esigenze del servizio e di quelle generali della struttura di appartenenza.
È da precisare che 30 giorni di calendario corrispondono a 2,5 giorni al mese (30:12)
Dal tenore letterale della norma, difficilmente il permesso previsto dall’ipotesi di accordo può essere paragonato ad un periodo di ferie, diritto irrinunciabile, mentre, sembrerebbe rientrare tra le “gentili concessioni” elargite dal Committente (con quali risorse, non è indicato, ma probabilmente con distrazione dai compensi).
Qualche mattacchione ripete in continuazione che l’ipotesi di accordo in corso di approvazione è il copia/incolla degli ACN del SSN, anzi la fotocopia dell’ACN della specialistica ambulatoriale forse pensando che sia sufficiente scopiazzare qualche passaggio per rendere le due convenzioni giuridicamente analoghe. Per carità, ognuno è libero di credere ad ogni favola raccontata, ma leggiamo cosa prevede la convenzione della specialistica all’articolo 33, comma 1:
Per ogni anno di effettivo servizio prestato, allo specialista ambulatoriale, al veterinario e al professionista incaricato ai sensi del presente Accordo, spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 (trenta) giorni non festivi, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore pari a cinque volte l’orario di incarico settimanale.
L’assenza della specificazione, nella ipotesi di accordo, che il permesso concesso ai medici fiscali sia un “permesso retribuito irrinunciabile” non comporta nessun obbligo in capo al Committente e, soprattutto, nessun diritto per il medico, tanto è vero che il comma 3, recita:
3. Il periodo di permesso è fruibile esclusivamente entro l’anno solare al quale si riferisce. I giorni di permesso non fruiti non sono monetizzabili.
Tranquillamente, come anche previsto dalla disciplina vigente, il medico fiscale può non chiedere di assentarsi e continuare a lavorare.
Inoltre, a conferma che non si tratta di un periodo di ferie, l’ipotesi di accordo, sempre all’articolo 16, ma ai commi 4 e 5, recita:
4. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
5. Ai fini della maturazione del permesso retribuito non sono considerate attività di servizio i periodi di assenza per malattia e gravidanza di cui all’art. 17. Parimenti, non sono considerate attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui all’art. 18.
Mentre è pacifico che durante le assenze non retribuite non si maturino periodi di ferie (periodo di permesso retribuito irrinunciabile), non appare certo normale che le stesse non maturino durante la malattia e/o la gravidanza.
Tra l’altro, visto che i periodi di assenza per malattia non sono considerati “attività di servizio” nel caso di assenza, ad esempio di 3 giorni per malattia, il mese viene considerato come “servizio prestato”, oppure va a farsi benedire e quindi vengono detratti i giorni di ferie non maturate? (es: nel mese di marzo il medico si assenta per malattia 4 gg e nel mese di giugno, per 2 gg, i giorni di permesso (ferie)spettanti saranno sempre 30 oppure scendono a 25 perché non ha maturato 2,5 giorni a marzo e 2,5 giorni a giugno?)
Infine, ma non per ultimo, da quanto si evince dall’ipotesi di accordo il permesso retribuito annuale non sembra essere a carico del Committente, quindi sono senz’altro esagerati e inconciliabili, in un rapporto libero professionale che dovrebbe svolgersi su un piano di parità, i vincoli imposti come la richiesta di autorizzazione e che il permesso “è programmato e organizzato tenendo conto delle esigenze del servizio e di quelle generali della struttura di appartenenza”.
Un conto è non lasciare scoperto il servizio, altro tenere conto addirittura delle esigenze generali della struttura di appartenenza senza contemperare le esigenze del medico fiscale.
Ultima chicca: con il carico blindato, il compenso per il mese di “ferie”, sarebbe stato di euro 3.750,30 e non 2.459,87 come prevede l’ipotesi di accordo.
mauro