ADESSO ANCHE LA MATEMATICA E’ CONSIDERATA “ESTREMISTA”

 Sembra, ma sicuramente non sarà vero, che qualcuno non abbia gradito la pubblicazione dei conteggi relativi al compenso che si percepirebbe, in base all’ipotesi di accordo, garantendo la disponibilità su una sola fascia.

E’ bene ricordare, che i calcoli ivi indicati, sono stati effettuati sulla base dei compensi e del  numero di visite pubblicati nell’ipotesi di accordo, riportando gli articoli e i commi in modo che chiunque potesse controllare.   

E’ comprensibile che qualcuno sia rimasto “sorpreso” venendo a conoscenza di una realtà ben diversa dalla favoletta che gli avevano raccontato. Ma questo è.

Non è comprensibile, invece, che altri “cadano dal pero” della serie: “E che so Pasquale, io?”

Premesso ciò, sperando di non (ri)fare cosa poco gradita a qualcuno, calcoliamo, questa volta, il compenso che percepirebbe lo stesso medico fiscale residente a Roma garantendo la disponibilità su entrambe le fasce.

Iniziamo:

compenso mensile (art. 21, c. 2) x 12 mesi           €      29.877,00 +

n.990 visite (art.21, c. 3) x €25,00                       €      24.750,00 =

totale        annuo                                               €      54.627,00

 

IRPEF                                                               -          17.078,00         

ADDIZIONALE REG.LE IRPEF                            -           1.394,57

ADDIZIONALE COM.LE IRPEF                           -              491,64

ENPAM (13% a fine validità acn)                        -          7.101,51  =

 

Importo annuo netto                                                  28.561,28

 

Importo mensile netto                                                 2.380,10         

 

Compenso commercialista mensile                        -            70,00

Manutenz. Ord. Auto (considerando il doppio

dei km rispetto ad una fascia. da Quattroruote)      -           140,00 =

 

importo netto mensile                                                 2.140,10 

per poter percepire il compenso fisso mensile (€ 2489,75 lordi), il medico fiscale dovrà garantire la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere nei giorni feriali, almeno tre fasce nelle giornate del sabato e almeno due fasce nelle giornate festive del mese (art.20, comma 2), ricordando che l’avverbio di quantità,“almeno”, sta ad indicare “come minimo”.

All’articolo 20, comma 3, invece, viene precisato che “Per disponibilità su entrambe le fasce si intende la disponibilità costante ad effettuare visite mediche di controllo nella fascia sia mattutina che pomeridiana, senza eccezioni se non per le assenze, retribuite o non retribuite (concesse solo per gravi motivi personali o familiari e giustificati motivi di studio), e turnazioni festive”.   Dal tenore letterale di questa norma, sembrerebbe che la turnazione è ammessa solo nei festivi (almeno due fasce), lasciando presupporre che nelle giornate di sabato si deve garantire la disponibilità su entrambe le fasce. Resta sempre il dubbio, infine, di conoscere quale importo spetterebbe al medico nel caso di assenza anche di un solo giorno nel mese. Se l’importo fisso mensile fosse corrisposto per intero, “fatta la legge trovato l’inganno”, perché verrebbero retribuite anche le assenze non coperte da compensi…… decisamente improbabile che sia così.

Vi sono, infine, le 4 fasce al mese che ciascun medico deve assicurare per le attività ambulatoriali e non è chiaro se siano poi da “recuperare” nella giornata del sabato. Bisognerà attendere le disposizioni applicative che, è bene ricordare, vengono emanate unilateralmente dall’Istituto.

Tra l’altro, all’articolo 21, comma 3, si precisa: “Per una disponibilità, in ciascun mese dell’anno solare, su entrambe le fasce giornaliere per tutti i giorni lavorativi e due fasce di reperibilità festive, sono assegnate a ciascun medico di controllo almeno 990 visite mediche di controllo domiciliare per anno solare”. Quindi, dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che le 990 visite vengano assegnate se si garantisce la disponibilità su entrambe le fasce per tutti i giorni lavorativi (non si parla più di “feriali”), cioè dal lunedì al sabato, oltre due fasce nei festivi. E’ bene ricordare che i soli giorni festivi sono stabiliti da norme di legge, quindi sono ben individuabili, tutti gli altri, no.

NB 1:  il calcolo non è stato effettuato con la flat tax, perché, essendo presenti istituti estranei alla libera professione, difficilmente, in base alla normativa vigente, si potrà optare per il regime forfetario;

NB 2: sono state considerate tutte come 990 visite, mentre, in realtà, mediamente ca il 20% sono accessi che comportano una diminuzione del compenso netto finale;

NB  3: non sono stati portati in detrazione i costi dei DPI;

NB 4: il compenso per il commercialista è calcolato su una media nazionale, in quanto, in alcuni territori può arrivare fino a 200 € al mese o sono richiesti compensi  aggiuntivi per le dichiarazioni annuali (dall’Albo dei commercialisti);

NB 5: il numero di visite previsto, 990, non essendoci il carico blindato né una clausola di garanzia, è solo teorico;

NB 6: come dimostrato in altri post, più aumenta il numero delle visite, maggiore è la differenza tra i compensi attuali fermi al 2008 e quelli previsti dall’ipotesi di accordo. Cioè, più si lavora e meno si guadagna.

Il Principe avrebbe ridetto: “Arrangiatevi!!”

mauro

 

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