CHIARIMENTI SUL POST “ADESSO ANCHE LA MATEMATICA E’ CONSIDERATA ESTREMISTA”.
Sono stati richiesti ulteriori chiarimenti in merito al compenso che verrebbe percepito nel caso venisse garantita la disponibilità in doppia fascia. In particolare, i chiarimenti riguardano la quota ENPAM e il compenso per rimborso km.
L’esempio di calcolo, come specificato nel post, riguarda un medico fiscale residente a Roma (Caput Mundi), quindi, sia le addizionali regionali e comunali, nonche il rimborso km, sono stati calcolati in base alla residenza, mentre, per il calcolo del contributo ENPAM, non vi sono differenze.
Prima di addentrarci con le motivazioni, occorre premettere che l’ipotesi di accordo, all’articolo 21, comma 5, recita: “I percorsi da prendere in considerazione, per recarsi al domicilio dei lavoratori da sottoporre a visita domiciliare, sono misurati a partire dalla residenza del medico”. Dal tenore letterale della norma, sembra che non vengano presi in considerazione i km percorsi nel viaggio di ritorno, dall’abitazione del lavoratore a quella del medico, come è invece espressamente previsto dalla disciplina vigente all’articolo 3, comma 3, decreto ministeriale 8 maggio 2008.
Norme dubbie o poco chiare hanno dato luogo, anche nel recente passato, ad interpretazioni unilaterali, ovviamente mai a favore del medico fiscale.
Bisogna specificare che il sopra ricordato articolo 21, comma 5, è vero che non prevede, a differenza della disciplina vigente, il rimborso esclusivamente per i km percorsi fuori dalla cinta urbana, ma è anche vero che, nella ipotesi fosse previsto un rimborso anche per i km percorsi all’interno del comune, occorrerà prevedere, per questi ultimi, un diverso trattamento fiscale.
In base alla disciplina vigente, per i km percorsi all’interno della cinta urbana (vedi la Capitale), al medico è riconosciuta la quota fissa di euro 6,00, non più prevista dalla ipotesi di accordo. Con 90 visite, avrebbe percepito un rimborso di euro 540,00.
Per questo motivo non sono stati indicati rimborsi km, lasciando a totale carico del medico le spese di manutenzione auto.
Tra l’altro, come ricordato, in base alla disciplina vigente al medico fiscale spettano sia il rimborso km che la quota fissa in proporzione alla distanza.
Facciamo l’esempio di un medico che percorra mediamente 2.000 km al mese, con un’auto di media cilindrata per effettuare 90 visite in un percorso misto, la quale con 1 litro di benzina percorre 23 km (fonte Quattroruote):
litri benzina 87 costo benzina self 1,40 costo complessivo 122,00
rimborso 1/5 € 560,00 rimborso effettivo € 438,00 (560,00 – 122,00) in base all’ipotesi di accordo.
Con la disciplina vigente, invece, lo stesso medico avrebbe avuto un rimborso di € 1.550,00 (560,00+990,00 così composti: 90 visite x la media tra 6,10 e 15 euro di quota fissa, pari a 11 euro), quindi, con un rimborso effettivo di € 1.428,00 (1.550,00-122,00).
ENPAM
In base all’articolo 23 della ipotesi di accordo, i medici fiscali sono iscritti obbligatoriamente (non è prevista un’opzione) alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata.
Tale scelta (obbligata) comporta un versamento del contributo al Fondo ENPAM con un’aliquota progressiva del 21% fino ad arrivare al 26% nel 2024, calcolata su tutti i compensi percepiti.
In base all’articolo 23, comma 2, INPS versa solo il 13%, mentre il medico fiscale dovrà versare la restante parte che, nel 2024, quindi a fine validità ACN, ammonterà al 13%, perché l’aliquota contributiva sarà pari al 26%.
Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”
mauro