E IL RIMBORSO SPESE PER TORNARE A CASA? NON PREVISTO, USARE IL MONOPATTINO!!!

L’ipotesi di accordo in corso di approvazione, all’articolo 1, comma 3, recita:

3. La Convenzione si pone gli obiettivi di:

- utilizzare al meglio le risorse finanziarie specificamente assegnate dalla legge e ridurre i costi, anche in ragione di una ottimale dislocazione dei medici fiscali e del contenimento dei rimborsi e delle indennità chilometriche;

forte di questo obiettivo da raggiungere, è stata eliminata la quota fissa di euro 6, 10 e 20, prevista dall’articolo 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2008, riconosciuta un base alla distanza e, a seconda se la visita veniva effettuata dentro o fuori la cinta urbana.

Come se non bastasse, l’ipotesi di accordo in corso di approvazione sembra che non preveda, a differenza di quanto stabilito dal ricordato decreto ministeriale 8 maggio 2008, a titolo di indennizzo per i costi di carburante e usura del mezzo, il rimborso nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina per chilometro percorso per il viaggio di ritorno dall’abitazione del lavoratore a quella del medico.

Recita, l’articolo 21, comma 5 dell’ipotesi di accordo in corso di approvazione:

I percorsi da prendere in considerazione, per recarsi al domicilio dei lavoratori da sottoporre a visita domiciliare, sono misurati a partire dalla residenza del medico..

Mentre, la disciplina vigente, all’articolo 3, comma 2, decreto ministeriale 8 maggio 2008, recita:

rimborso del costo  di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per i  chilometri  percorsi  dall'abitazione  del  medico  a  quella  del lavoratore  e  ritorno. 

Sarà l’ennesimo refuso? Oppure è preferibile, nell’incertezza, approfittare del bonus di 500 euro e procurarsi un monopattino elettrico?

mauro

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