ALLORA NON MI SONO CAPITO?
La bozza dell’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni, di cui alla legge 160/2019, recita:
“Incarichi aggiuntivi a quelli previsti dal comma 458 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 potranno essere conferiti in relazione alle risorse supplementari derivanti dalle convenzioni stipulate da INPS con le Regioni o da altre fonti per l’assolvimento di ulteriori funzioni di competenza dell’INPS”.
Quindi, potranno essere conferiti ulteriori incarichi, oltre quelli previsti dalla norma sopra riportata, in relazione alle risorse supplementari derivanti da altre fonti (diverse dalla ic) per l’assolvimento di ulteriori funzioni di competenza INPS.
Inoltre, tra le note della bozza dell’atto di indirizzo, si legge:
“Se i medici convenzionati saranno adibiti anche ad altre attività in ambito previdenziale, l’esperienza in materia di malattia e inabilità temporanea al lavoro è da considerare utile e valutabile”.
Nella ipotesi, quindi, che i medici convenzionati saranno adibiti anche ad altre attività in ambito previdenziale, tra cui, è bene ricordare, rientra anche la medicina fiscale, allora verrà valutata l’esperienza in materia di malattia e inabilità temporanea.
Ma se i medici da convenzionare svolgeranno anche attività di medicina fiscale, i medici di controllo inseriti nelle liste ad esaurimento, non dovrebbero avere la priorità?
Questa sarebbe stata l’unica richiesta da inoltrare a tutela dei medici fiscali, perché, nel momento in cui si chiede di valutare un eventuale punteggio anche per i medici inseriti nelle liste ad esaurimento, non solo si sconfessano le norme in vigore, ma i medici fiscali dovranno competere con colleghi altamente titolati.
Non ha nessuna rilevanza ricordare, in sede di approvazione dell’atto di indirizzo previsto dalla legge 160/2019, che i medici di controllo inseriti nelle liste ad esaurimento accedono direttamente alla ipotesi di accordo in corso di approvazione della medicina fiscale, perché l’attività che svolgeranno i cd medici esterni sarà regolamentata da un altro accordo.
È come voler precisare, nell’ACN della specialistica ambulatoriale, che i medici di continuità assistenziale sono incaricati a tempo indeterminato nell’ACN della medicina generale. E quindi? Notizia interessante…… ma del tutto inutile.
Non ha nessuna rilevanza affermare, inoltre, che i medici fiscali, in base all’ipotesi di accordo in corso di approvazione, hanno la competenza sulle visite fiscali ambulatoriali, quando la stessa ipotesi di accordo, all’articolo 12, comma 3, parla di mera possibilità:
“Il medico fiscale può essere convocato dal Responsabile dell’Ufficio medico legale di appartenenza a prestare la propria opera in attività ambulatoriale”
Forse è sfuggito il pericolo cui sarebbero andati incontro i medici fiscali e adesso è tardi per correre ai ripari, tra l’altro, con una toppa che è peggio del buco.
Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere!!”.
mauro