ALTRO GIRO, ALTRA BUFALA
Sembra che siano stati pubblicati avvisi per il reclutamento temporaneo di medici fiscali riportanti, tra le cause di esclusione alla selezione, “l’aver minacciato o avviato eventuali contenziosi contro l’INPS in relazione a precedenti rapporti”.
Naturalmente su questa notizia si sono gettati a pesce, amplificandola e distorcendola, tutti coloro che si preoccupano di un eventuale ricorso da parte di quei medici che potrebbero intraprendere un contenzioso a tutela dei propri diritti, arrivando addirittura ad avvisare quest’ultimi che rischierebbero di non vedersi rinnovato l’incarico.
Premesso che tale iniziativa atta a cercare di intimorire “Er popolo….”, oltre ad apparire infantile e ridicola, sta a sottolineare di non ricordarsi che, anche nel recente passato, medici fiscali che hanno prodotto contenziosi di qualsiasi genere, anche tramite importanti studi legali dai siti patinati, se ne contano a livello industriale.
Se si dovessero escludere dall’ipotesi di accordo in corso di approvazione tutti quei medici che hanno minacciato o avviato contenziosi contro l’Istituto, ad essere incaricati resterebbero Mimì e Cocò.
O forse si ritiene che i propri ricorsi sono legittimi e quelli degli altri, no?
Tornando al reclutamento di medici temporanei, questo è previsto dall’articolo 3, comma 2, decreto ministeriale 18 aprile 1996, come modificato dall’articolo 4, comma 3, decreto ministeriale 12 ottobre 2000, che recita:
“Nel caso di impossibilita' di assicurare il servizio di controllo per carenze, anche temporanee, dei medici delle liste speciali, resta riservata all'INPS la possibilita' di provvedere all'affidamento temporaneo del servizio stesso a propri medici ovvero anche ad altri medici, pubblici o privati, mediante:
a) attribuzione occasionale di singole visite;
b) attribuzione continuativa dell'incarico, nelle more della
reintegrazione delle liste e per la durata massima di quattro mesi;".
Quindi, appare sufficientemente chiaro che in caso di carenze dei medici, è riservata all’INPS la possibilità di provvedere all’affidamento del servizio, con proprio provvedimento.
Tale affidamento, non è soggetto neanche al parere della Commissione Mista e la normativa non prevede l’obbligatorietà della pubblicazione di un bando pubblico che è richiesto, invece, nel caso della sola reintegrazione delle liste.
Tra l’altro, la disciplina vigente non prevede, certamente, quale causa di esclusione dalla selezione, “l’aver minacciato o avviato eventuali contenziosi contro l’INPS in relazione a precedenti rapporti”.
Forse è sfuggita, ai “manipolatori di notizie”, la differenza tra la reintegrazione della lista, prevista e normata dall’articolo 11, decreto ministeriale 18 aprile 1996, come modificato dal decreto ministeriale 12 ottobre 2000, e l’affidamento temporaneo del servizio riservato alla Direzione che non comporta, ovviamente, l’inserimento nella lista speciale.
Forse è sfuggito, ai “manipolatori”, che dal 30 ottobre 2013 le liste sono state trasformate in liste ad esaurimento, quindi non si possono “riaprire”.
Il Principe avrebbe detto: “Ma mi faccia il piacere, si informi, ha capito?”
mauro