DAL PARLAMENTO

 Dal resoconto del 25 novembre della commissione Bilancio del Senato, risultano presentati al DDL n.1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i seguenti identici emendamenti a favore dei medici fiscali:

 

11.0.3

ParoliToffanin

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni a favore dei medici fiscali INPS)

        1. A seguito della totale sospensione, a causa della pandemia da COVID-19, della effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, l'INPS corrisponde, ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali, il cui rapporto con l'Istituto è a prestazione in convenzione, in attività durante i periodi di sospensione del servizio, una indennità mensile, o frazione di mese, pari al 70 per cento di 1/12 del compenso percepito da ciascun medico dall'INPS nel 2019 e riconosciuto, a far data da febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, per tutti i periodi di sospensione dell'attività.

        2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'INPS provvede a valere per 50 milioni di euro sulle risorse stabilite all'articolo 22, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, finalizzate esclusivamente agli accertamenti medico legali di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per 18 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili annualmente nel proprio bilancio destinate all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Gli importi sono riconosciuti al netto di eventuali sussidi erogati, a qualsiasi titolo, ai medici di cui al primo periodo, i quali sono tenuti, a riguardo, al rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000».

19.0.5

La RussaCalandriniDe Carlode Bertoldi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni a favore dei medici fiscali INPS)

        1. A seguito della totale sospensione, a causa della pandemia da COVID-19, della effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, l'INPS corrisponde, ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali, il cui rapporto con l'Istituto è a prestazione in convenzione, in attività durante i periodi di sospensione del servizio, una indennità mensile, o frazione di mese, pari al 70 per cento di 1/12 del compenso percepito da ciascun medico dall'INPS nel 2019 e riconosciuto, a far data da febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, per tutti i periodi di sospensione dell'attività.

        2 Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'INPS provvede a valere per 50 milioni di euro sulle risorse stabilite all'articolo 22, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, finalizzate esclusivamente agli accertamenti medico legali di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per 18 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili annualmente nel proprio bilancio destinate all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Gli importi sono riconosciuti al netto di eventuali sussidi erogati, a qualsiasi titolo, ai medici di cui al primo periodo, i quali sono tenuti, a riguardo, al rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.».

 

mauro

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