PRENDI I SOLDI E SCAPPA

 L’organizzazione del Polo Unico della medicina fiscale, fu anticipata e illustrata nel 2016, dal Sottosegretario di Stato, Angelo Rughetti, in risposta ad una interrogazione parlamentare presentata dall’Onle Delia Murer:

“Come osservato dall'onorevole Murer, l'INPS, con la determinazione presidenziale n. 147 del 12 novembre 2015, ha effettuato una selezione per un contingente di 900 medici, preferibilmente specialisti in medicina legale e in altri settori di interesse per l'Istituto stesso, a cui conferire incarichi di collaborazione professionale.
Al riguardo, preciso che i suddetti incarichi sono finalizzati all'espletamento delle attività medico-legali istituzionali da svolgere presso le Unità operative complesse (UOC) e le Unità operative semplici (UOS) centrali e territoriali dell'Istituto, così come precisato anche nell'avviso di selezione.
Le ulteriori esigenze istituzionali richiamate dalla predetta determinazione, con riferimento al costituendo Polo unico, non possono che riguardare unicamente le attività di istruttoria – che i Centri medico legali (CML) dell'INPS effettuano sulla certificazione di malattia e sui verbali delle visite – e l'espletamento delle visite ambulatoriali in caso di assenza al controllo presso il domicilio 

Tale previsione, è stata poi confermata dall’articolo 18, decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, laddove si parla di apposite convenzioni, e non esclusivamente della convenzione per i soli medici addetti ai controlli domiciliari.

Anche le risorse (50 milioni di euro) stanziate con l’articolo 22 dello stesso decreto, non sono destinate esclusivamente ai medici fiscali che effettuano i controlli domiciliari, ma alla medicina fiscale.

La stessa ipotesi di accordo in corso di approvazione, all’articolo 12, comma 3, recita:

3. Il medico fiscale può essere convocato dal Responsabile dell’Ufficio medico legale di appartenenza a prestare la propria opera in attività ambulatoriale, sulla base di un calendario di disponibilità e nelle modalità che verranno fornite dall’INPS.

Quindi, non solo non è prevista una priorità per le ambulatoriali (che è svampata anche per le domiciliari), ma stiamo nel campo delle possibilità. Predispongo il calendario, mi metto d’accordo con i colleghi, e poi non vengo chiamato.

Abbiamo ricordato, inoltre, che la bozza dell’emanando atto di indirizzo per la convenzione dei cd medici esterni, recita:

“Incarichi aggiuntivi a quelli previsti dal comma 458 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160  (invalidità civile)potranno essere conferiti in relazione alle risorse supplementari, derivanti dalle convenzioni stipulate da INPS con le Regioni o da altre fonti per l’assolvimento di ulteriori funzioni di competenza dell’INPS”.

Aggrapparsi con le unghie all’articolo 11 della ipotesi di accordo in corso di approvazione, per cercare di  tutelare, fuori tempo massimo, i medici fiscali, purtroppo, non aiuta ad arginare l’audace colpo preparato dai soliti ignoti. Recita la norma che si invoca:

1. In caso non sia possibile assicurare il servizio di controllo per esigenze straordinarie, impreviste ed imprevedibili, l’INPS si riserva di utilizzare per le attività medico-fiscali anche i medici di ruolo dell’Istituto, nonché altre categorie di medici in convenzione con l’Istituto.

È elementare, caro Watson, che la norma si riferisce alle attività domiciliari e non a quelle ambulatoriali, ivi compresa l’istruttoria, la cui competenza non è, e non sarà, dei medici fiscali. Per lo svolgimento di queste ultime attività, infatti, verrà utilizzata la convenzione per i medici esterni.

Del resto, se gli “amici” dei medici fiscali si opposero energicamente per non far inserire, nell’articolo 18, comma 2bis, del decreto legislativo 75/2017 l’attività istruttoria, un motivo, quello vero, c’era, eccome, se c’era!!!!

Il Principe avrebbe detto: “Noio, vulevan savuar l’att di indiriz”.

mauro

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