BOTTI DI FINE ANNO

Il Senato ha approvato, in via definitiva, la legge di Bilancio per il 2021 e il Bilancio pluriennale 2021-2023, nonche le relative note di variazione agli stati di previsione dei singoli Ministeri.

Una norma che riguarda anche i medici fiscali, è contenuta nell’articolo 1, commi 20 e 21, che recitano:

20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori auto­nomi e dei professionisti e di favorire la ri­presa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’eso­nero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, che costi­tuisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavo­ratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazio­nale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi­stenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 feb­braio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito com­plessivo non superiore a 50.000 euro e ab­biano subìto un calo del fatturato o dei cor­rispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019.

21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione.

L’altra, riguarda l’approvazione della nota di variazione allo stato di previsione del Ministero del Lavoro per gli anni 2021, 2022 e 2023 con la quale è stata confermata, al capitolo di spesa “Accertamenti medico legali sulle assenze dei dipendenti pubblici”, l’importo di euro 57.200.000,00 derivante dalla somma di euro 50 milioni previsti dal DLgs 75/2017, destinata alla effettuazione delle visite fiscali ai dipendenti pubblici e euro 7 milioni e 200mila, prevista dall’articolo 1, comma 460, legge 160/2019, destinata ai maggiori oneri per il convenzionamento di 820 medici “Per assicurare all'INPS il presidio  delle  funzioni  relative all'invalidita'  civile,  di  cui  all'articolo   130   del   decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attivita' medico-legali in materia  previdenziale  e  assistenziale   affidategli”.
 
mauro

 

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