DOPPIA SOLA

 L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione 41/2020, è intervenuta per chiarire la natura dei compensi percepiti dai medici di continuità assistenziale a tempo determinato, avendo rilevato quanto segue:

L’incarico è di tipo provvisorio, potendo cessare in qualsiasi momento;

è totalmente carente degli istituti contrattuali, come, ad esempio, la gravidanza o la malattia

pertanto, il rapporto di lavoro deve essere inquadrato fra i redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR.

Estendendo i criteri individuati dalla Agenzia delle entrate al rapporto dei medici fiscali in base alla ipotesi di accordo in corso di approvazione, si può ragionevolmente dedurre che anche il futuro rapporto dei medici fiscali potrebbe non essere più inquadrato, come oggi, tra i rapporti di lavoro autonomo prevedendo tra gli istituti contrattuali malattia, gravidanza, contribuzione e tempo indeterminato (vai poi a spiegare che si tratta di giro conti).

Questo nuovo inquadramento farebbe perdere la possibilità ai medici fiscali di poter optare per il regime forfetario. Cerchiamo di capire, allora, che cosa potrebbe accadere, ad esempio, con l’istituto della malattia e relativo indennizzo riconosciuto da ENPAM.

Occorre ricordare, prima di tutto, che l’indennità di malattia o infortunio, avendo natura di provento erogato in sostituzione del reddito professionale, è assoggettata a tassazione secondo le disposizioni previste per il reddito sostitutivo (articolo 6, comma 2, del Tuir) e, pertanto, costituisce reddito sia dal punto di vista fiscale che previdenziale.

Come noto, a norma dell’articolo 23, comma 1, della ipotesi di accordo, i medici fiscali saranno iscritti obbligatoriamente  alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale ed emergenza territoriale del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata e non più, come oggi, al Fondo della Libera professione – quota B -.

Nel caso di inabilità temporanea, ENPAM rimborsa un importo pressoche analogo per gli iscritti ad entrambi le gestioni, medicina convenzionata e libera professione, quella che cambia, invece, sarà la modalità di tassazione.

Per esempio, ENPAM rimborsa un importo di 1.500,00 euro e proviamo a calcolare:

su questo importo, il medico fiscale iscritto alla gestione previdenziale dei medici di medicina generale, ecc prevista dalla ipotesi di accordo dovrà detrarre:

euro 472,20 pari al 31,48% di aliquota media;

euro 390,00 pari al 26% quale aliquota contributiva prevista a fine validità ACN per la gestione previdenziale dei medici di medicina generale. L’aliquota resta a totale carico del medico, in quanto, la quota parte a carico INPS, pari al 13% prevista dall’articolo 23, comma 2, della ipotesi di accordo, riguarda solo i compensi previsti dall’accordo e non certamente quelli riconosciuti da ENPAM.

Al medico fiscale restano in tasca, per l’assenza da malattia o infortunio, euro 637,80.

Proviamo adesso a calcolare lo stesso trattamento per un medico fiscale in base alla disciplina vigente, con un compenso fino a 65 mila euro l’anno, quindi in regime forfetario. Dall’importo di 1.500,00 euro, il medico dovrà detrarre:

euro 175,50 pari al 15% del 78% di 1.500,00 euro quale aliquota fiscale prevista in regime forfettario;

euro 228,15, pari al 19,50% del 78% di 1.500,00 euro quale aliquota contributiva al Fondo B Libera professione, calcolata in regime forfetario.

Al medico fiscale restano in tasca, per l’assenza da malattia o infortunio, in base alla disciplina vigente, euro 1.096,35.

Ovviamente, maggiore è l’importo che ENPAM riconosce in base ai giorni di malattia/infortunio, maggiore sarà la differenza tra le due discipline.

Il Principe avrebbe detto: “E io pago! E io pago!”.

mauro

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