QUALE SARA’ LA SEDE DI APPARTENENZA?
L’organizzazione territoriale prevista dalla disciplina vigente, in particolare dal decreto ministeriale 18 aprile 1996, articolo 4, commi 1 e 4, che recita:
“le liste saranno definite a livello provinciale …….. in relazione alle esigenze delle unità periferiche ricomprese nella relativa circoscrizione …….. le liste provinciali saranno articolate - al loro interno – con riferimento alle predette unità periferiche”.
Questa normativa ha consentito, fino ad oggi, con i suoi lati positivi e negativi, di essere operativi solo sul territorio di competenza di ciascuna unità territoriale (agenzia) e non su tutto il territorio provinciale.
Un ulteriore deterrente contro un’esagerata operatività su tutto il territorio provinciale, è rappresentato dalla quota fissa corrisposta in proporzione alla distanza che separa l’abitazione del medico a quella del lavoratore da visitare, che incide sul compenso da corrispondere (circ. 86/08)
In base alla ipotesi di accordo in corso di approvazione, entrambi i paletti previsti dalla normativa vigente, sono venuti meno.
Infatti, l’ipotesi di accordo, all’articolo 7, recante “Accesso all’ACN”, comma 1, recita:
“è previsto l’accesso diretto, a domanda, senza partecipazione a procedure selettive e a tempo indeterminato, dei medici della lista ad esaurimento nelle loro sedi di appartenenza”
Il periodo di cui sopra, quindi, si riferisce esclusivamente all’accesso all’ACN che è su base provinciale, tanto è vero, che al successivo comma 4, riguardante la partecipazione alla selezione nazionale, leggiamo:
Nel partecipare alla selezione, i medici, scelta una provincia, esprimono la preferenza per una UOC/UOST….”
Occorre ricordare, però, che nelle sedi medio piccole, che rappresentano oltre l’80%, la UOC o UOST, a seconda delle dimensioni, coincide con tutto il territorio provinciale.
L’ipotesi di accordo, quindi, non prevede né presuppone, come oggi, graduatorie/liste provinciali articolate al loro interno in unità periferiche, comunemente chiamate sub provinciali o agenzie, con i relativi territori di competenza.
Quindi, dal tenore letterale del combinato disposto della normativa ricordata, per “Loro sedi di appartenenza” non può che intendersi, la provincia. Dallo tsunami si potrebbero salvare solo coloro che operano nelle filiali metropolitane/agenzie complesse.
Inoltre, non essendo più previste le quote fisse di 6, 10 e 15 euro (articolo 21, comma 5, ipotesi di accordo), la cui assenza comporterà automaticamente, da subito, una contrazione mediamente di 990 euro del compenso mensile (6+10+15:3=11 euro x 90 visite = 990 euro/mese), in aggiunta alla estensione del territorio da fiscalizzare che inevitabilmente causerà una maggiore usura auto (e del fisico), il “pacco” è completo.
Ovviamente, i più penalizzati saranno coloro che dovranno percorrere molti chilometri, in alcuni casi anche arrampicandosi sulle montagne, della serie: più lavori, maggiore è l’usura, minore è il guadagno.
Del resto appare fantasioso pensare che percependo un importo fisso mensile, nel caso di poche visite nella sede di appartenenza, non ci si debba spostare sul territorio provinciale.
Si potrebbe formulare, a questo punto, un enunciato della medicina fiscale da riportare sui trattati di diritto sindacale: per i medici fiscali i compensi sono inversamente proporzionali all’aumentare del lavoro.
Il Principe avrebbe detto: “Alla faccia del bicarbonato di sodio!!”
mauro