UN PICCOLO DONO SOTTO L’ALBERO
Le Commissioni riunite di Bilancio e Tesoro del Senato, nel corso dell’esame del DDL n.1994, cd “Ristori”, hanno votato 2 emendamenti che riguardano direttamente e indirettamente i medici fiscali.
Il primo emendamento, n.11.0.3, presentato dai Senatori Paroli e Toffanin del Gruppo di FI, di cui avevamo già dato notizia, riguarda in maniera specifica il ristoro per i medici fiscali:
(Disposizioni a favore dei medici fiscali INPS)
1. A seguito della totale sospensione, a causa della pandemia da COVID-19, della effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia, l'INPS corrisponde, ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali, il cui rapporto con l'Istituto è a prestazione in convenzione, in attività durante i periodi di sospensione del servizio, una indennità mensile, o frazione di mese, pari al 70 per cento di 1/12 del compenso percepito da ciascun medico dall'INPS nel 2019 e riconosciuto, a far data da febbraio 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, per tutti i periodi di sospensione dell'attività.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'INPS provvede a valere per 50 milioni di euro sulle risorse stabilite all'articolo 22, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, finalizzate esclusivamente agli accertamenti medico legali di cui all'articolo 55-septies, comma 2-bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per 18 milioni di euro nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili annualmente nel proprio bilancio destinate all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Gli importi sono riconosciuti al netto di eventuali sussidi erogati, a qualsiasi titolo, ai medici di cui al primo periodo, i quali sono tenuti, a riguardo, al rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000».
L’emendamento è stato respinto dal Governo.
Il secondo emendamento, n.10.0.27, presentato dai Senatori Modena, Pichetto Fratin e Toffanin, sempre del Gruppo di FI, riguarda la detassazione anche dei bonus corrisposti dall’ENPAM per l’emergenza COVID ai medici fiscali:
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore dì imprese e lavoratori autonomi relativi all'emergenza COVID-19)
1. I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati invia eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n, 917.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 fìnal ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera dei Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe».
L’emendamento è stato accolto dal Governo.
Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera per la definitiva approvazione che dovrebbe avvenire senza problemi.
Grazie all’emendamento accolto, i medici fiscali dovranno ricevere l’importo trattenuto da ENPAM, corrispondente al 20% del compenso lordo e, inoltre, il totale dell’importo del bonus non formerà cumulo con gli altri redditi per l’applicazione dell’imposta.
mauro