LE TUTELE PER I RAPPRESENTANTI SINDACALI DEI MEDICI FISCALI
Cerchiamo di esaminare e capire quali e quante sono le tutele previste, dalla ipotesi di accordo in corso di approvazione, riservate ai rappresentanti sindacali dei medici fiscali che sottoscrivono l’accordo.
L’ipotesi di accordo in corso di approvazione, all’articolo 5, commi 1 e 2, recita:
1. Per lo svolgimento durante l’attività di servizio dell’attività sindacale debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali e regionali, a ciascun sindacato rappresentativo viene riconosciuta la disponibilità di 5 (cinque) ore annue per ogni iscritto rilevato al mese di dicembre dell’anno precedente.
2. Le ore di cui al comma 1 sono calcolate, per i medici fiscali INPS che ne usufruiscono, come attività di servizio e hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici, con riferimento ai soli emolumenti fissi, del presente ACN.
Da quanto si legge, ai rappresentanti sindacali dei medici fiscali spettano, per ciascuno iscritto, 5 ore l’anno, cioè quasi il doppio di quanto riconosciuto ai rappresentanti sindacali dei medici di medicina generale e degli specialisti ambulatoriali che si devono accontentare di 3 ore annue per iscritto.
Per quanto sopra ricordato, ne deriva che una OS, ad esempio con 250 iscritti, avrà diritto a 1.250 ore l’anno di permessi sindacali.
Facendo due conticini, a 49 fasce al mese, si avrebbe un distacco sindacale di 6,37 mesi l’anno. Se poi si è optato per la disponibilità in una sola fascia, il distacco sindacale sarebbe a tempo pieno. Se poi le ore di reperibilità dovessero diminuire, il distacco sarebbe annuale.
L’aspetto più importante, forse, come recita il comma 2 sopra ricordato, che le ore per distacco sindacale sono considerate attività di servizio e hanno piena validità per tutti gli aspetti normativi che economici, con riferimento gli emolumenti fissi previsti dall’ipotesi di accordo.
Questo significa che, il rappresentante sindacale dei medici fiscali:
anche durante il distacco sindacale, ha diritto al permesso annuale retribuito di cui all’articolo 16 della ipotesi di accordo, che sommato ai permessi sindacali, garantirebbe un’assenza retribuita dal servizio per 7,37 mesi l’anno. Si ricorda che il permesso retribuito non spetta al medico fiscale assente per malattia o gravidanza e per assenze non retribuite per documentati e gravi problemi personali o familiari., ecc.;
risultando in servizio, (articolo 21) ha comunque diritto alla regolare assegnazione delle visite, quindi, si presuppone che le visite non assegnate durante l’assenza, vengano recuperate al rientro;
risultando in servizio, ha diritto ai contributi previdenziali versati da INPS, di cui all’articolo 23 della ipotesi di accordo;
risultando in servizio, ha diritto al rimborso polizza assicurazione contro i rischi di cui all’articolo 22 della ipotesi di accordo;
anche nel caso di sospensione del servizio a causa, ad esempio, per emergenze epidemiologiche o altre, al rappresentante sindacale spetta comunque l’indennità fissa mensile (per i restanti medici fiscali, sulla base della dichiarazione congiunta sottoscritta in calce alla ipotesi di accordo, verranno individuate dalle Parti “forme di indennizzo e/o integrazione del reddito “).
Non è indicato, invece, nella ipotesi di accordo, con quali risorse sono coperti gli oneri per riconoscere le tutele sindacali, cioè se sono a totale carico del Committente, oppure sono detratte da quelle previste dai compensi per le visite fiscali (50 milioni + 18 milioni).
Ovviamente, anche se non indicato nella ipotesi di accordo, resta confermata la possibilità di fruire anche dei permessi sindacali, retribuiti e non, che dovessero venire riconosciuti ai rappresentanti dalle organizzazioni di appartenenza.
mauro