LE RISORSE BALLERINE


Lo scorso anno, avevamo dato notizia che le risorse per la effettuazione delle visite fiscali sui dipendenti pubblici, 50 milioni di euro, erano state “spacchettate” in 10 milioni per visite richieste d’Ufficio e, 40 milioni, per visite richieste dalle PPAA.

Anche nel bilancio preventivo per il corrente anno, risulta lo “spacchettamento”: 7,5 milioni per le visite richieste d’Ufficio e 42,5 milioni per quelle richieste dalle PPAA.

Coincidenza vuole che lo spacchettamento delle risorse per le visite fiscali sui dipendenti pubblici, sia venuto alla luce con l’approvazione della legge di Bilancio per il 2020 che prevede la convenzione di 820 medici. La bozza dell’atto di indirizzo per la convenzione di questi sanitari, NON ESCLUDE la possibilità di svolgere le visite fiscali.

Appellarsi al fatto che l’articolo 13, comma  2, della ipotesi di accordo in corso di approvazione preveda la “incoferibilità” per i medici convenzionati con INPS, conta quanto il 2 di bastoni a briscola se a regnare è denari!!!!

Nel caso in cui INPS volesse seguire la strada di effettuare le visite fiscali ambulatoriali con le risorse a disposizione, 7,5 milioni di euro per i pubblici e 13,8 milioni di euro per i privati, non lo si potrebbe impedire, fermo restando che è INPS, nella sua completa autonomia gestionale, a decidere quanti denari spostare tra i vari capitoli di spesa (oggi sono 7,5, domani potrebbero essere 20)

I medici che dovessero eventualmente effettuare le visite ambulatoriali, non saranno i medici fiscali in quanto l’ipotesi di accordo in corso di approvazione, all’articolo 2, comma 2, recita:

2. L’ACN prevede, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, in particolare art.4, comma 10 bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125  ed art. 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per i medici fiscali, un’attività convenzionale libero professionale  a tempo indeterminato per tutte le funzioni di accertamento medico legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori, ivi comprese le attività ambulatoriali per gli assenti a visita domiciliare, come indicato nella lettera c), comma 1, dell'art. 18 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Ergo, i medici fiscali potranno effettuare ESCLUSIVAMENTE attività ambulatoriali riguardanti gli assenti alla visita domiciliare, ma non è previsto che possano effettuare le visite fiscali ambulatoriali.

Senza voler rigirare il coltello nella piaga, la vigente disciplina avrebbe tutelato i medici fiscali evitando un eventuale scippo, in quanto, l’articolo 5, comma 12, del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, recita:

12. Per l'effettuazione  delle  visite  mediche  di  controllo  dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi  liste  speciali formate  da   medici,   a   rapporto   di   impiego   con   pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai  quali  possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

 

Le liste di cui alla norma precedente, sono state trasformate in liste ad esaurimento ai sensi della legge 125/2013. Amen.

 

Questo è quanto…….

 

Tra l’altro, in questo periodo di pandemia, le visite fiscali sono richieste per la quasi totalità d’Ufficio, ma quando saranno terminati i denari (13,8+7,5), previsti sul capitolo di spesa, che cosa accadrà se non dovessero riprendere, in tempi brevi, le visite richieste dai datori?

Ne vedremo delle belle.

Da Mauro

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